LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI LAVORO NELLE AA.PP.

(Lo stato dell’arte per il triennio 2019/2021, il precedente triennio 2016/2018 - per comparazione - con una breve premessa e qualche considerazione)

PREMESSA 

La contrattualizzazione dei rapporti lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni - con eccezioni per alcuni settori e categorie - è avvenuta per effetto della Legge 421/1992 e del D. Lgs. 29/1993. I primi CCNL con cadenza giuridica quadriennale ed economica biennale sono stati sottoscritti tra l’ARAN (Agenzia di rappresentanza delle AA.PP.) e le OO.SS. rappresentative nel 1995.

Da allora e sino alla riforma Brunetta (D. Lgs. 150/2009) erano presenti 11 Comparti di Contrattazione per la totalità dei dipendenti e 8 Aree per le qualifiche dirigenziali. 

Solo nelle aree dirigenziali degli Enti Pubblici non Economici (e di altri Enti equiparati), in separata sezione, erano collocati i professionisti dipendenti degli enti medesimi con iscrizione agli albi professionali (Avvocati, Medici e Ingegneri).

 

Dopo la riforma Brunetta sopra citata e a seguito della sottoscrizione del CCNQ del 13/7/2016, i Comparti sono stati fissati in numero di 4 (Funzioni centrali, Funzioni Locali, Istruzione e Ricerca, Sanità) e sempre in numero di 4 sono state fissate le corrispondenti Aree per le qualifiche dirigenziali, compresi i professionisti di cui sopra. Ai quattro comparti e alle corrispondenti aree si aggiunge il Comparto e l’Area dei dipendenti e dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per espressa disposizione di legge.

La riforma Brunetta ha modificato e unificato la valenza temporale dei contratti collettivi stabilendo in tre anni sia la parte giuridica che quella economica.

La riforma ha determinato una notevole semplificazione di architettura, composizione e tempi che la CIDA ha condiviso. Su architettura e composizione il contributo della CIDA è stato significativo (si potrebbe dire anche determinante) durante le trattative che hanno preceduto la sottoscrizione del 13 luglio 2016.

 

Il lasso di tempo intercorso tra la riforma Brunetta del 2009 e il CCNQ del 2016 è diretta conseguenza del blocco della contrattazione collettiva stabilito per legge: un blocco eccezionale e di lunga durata generato dalla grave crisi finanziaria - con rischio di default - che ha investito l’Italia verso la fine del 2011 (crisi del Governo Berlusconi e costituzione del Governo Monti).

 

LA SOTTOSCRIZIONE DEI CCNL DEL TRIENNIO 2016/2018 IN COMPARTI E AREE

  • Funzioni Centrali: Comparto il 12/02/2018 - Area il 09/03/2020
  • Funzioni Locali: Comparto il 21/05/2018 - Area il 17/12/2020
  • Istruzione e Ricerca: Comparto il 19/04/2018 - Area il 08/07/2019 
  • Sanità: Comparto il 21/05/2018 - Area il 19/12/2019.

Si rileva che tutti i Contratti dei Comparti sono stati firmati all’interno del periodo di valenza degli stessi, mentre tutti i Contratti delle aree oltre il medesimo periodo.

LO STATO DELL’ARTE SULLA SOTTOSCRIZIONE DEL TRIENNIO 2019/2021

Confermata l’architettura e la composizione di Comparti e Aree con il CCNQ del 3/8/2021, con l’integrazione sulla composizione delle aree di Funzioni Locali e Sanità del 10/8/2022.

La CIDA non ha firmato il CCNQ del 3/8/2021 per il mancato inserimento del middle management nelle aree dirigenziali, in separata sezione, coerentemente con la specifica proposta presentata al Ministro Brunetta nel corso del confronto avvenuto il 12/3/2021.

 

  • Funzioni Centrali: Comparto il 09/05/2022 - Area non ancora avviate le trattative 
  • Funzioni Locali: Comparto il 4/8/22 la sola ipotesi - Area non ancora avviate le trattative 
  • Istruzione e Ricerca: Comparto trattative in corso - Area non ancora avviate le trattative 
  • Sanità: Comparto il 02/11/2022 - Area non ancora avviate le trattative 

 

Quanto avvenuto - e quanto in corso - relativamente al triennio 2019/2021 dimostra uno stato di evidente criticità del sistema complessivo delle relazioni sindacali. Non è certo fisiologico che i contratti si concludano dopo il periodo di valenza degli stessi e che ve ne siano 6 su 8 (due di comparto e i quattro delle aree) ancora in fase procedurale o di trattativa o addirittura senza che le trattative si siano avviate.

Da sottolineare positivamente che nei Comparti già sottoscritti, anche quello con la sola ipotesi, sia stata prevista l’area specifica delle elevate professionalità (o qualificazioni). 

Da evidenziare che allo stato delle trattative la citata area non risulta - inspiegabilmente - inserita nel Comparto Istruzione e Ricerca. Se all’esito delle trattative si dovesse registrare una mancata previsione dell’area delle elevate professionalità, ci troveremmo difronte ad una ingiustificata discriminazione in danno di tutti i funzionari direttivi in posizione apicale presenti nel Comparto a cominciare dai Direttori SGA delle scuole e dai Direttori Amministrativi di Accademie e Conservatori.

 

In tema di elevate professionalità non vorremmo che la nuova disciplina restasse solo sulla carta - una previsione astratta - e finisca per rivelarsi una “scatola vuota”. Non vorremmo che si ripetesse quanto già avvenuto con la Vicedirigenza nel 2002 con la legge 145 dello stesso anno, prima disciplinata e poi espunta dall’ordinamento: funzionari direttivi in posizione apicale (o quadri apicali come nel privato), ricercatori e professionisti non lo meritano.

 

Lì, 07.11.2022

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani

 


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Categoria: News Data di creazione: 07/11/2022
Sottocategoria: Sindacali Ultima modifica: 10/11/2022 15:44:16
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