Executive summary
CAMERA – presentata ieri, 16 marzo, una interrogazione a risposta orale in Commissione da parte del PD (prima firmataria On. Rocchi, Comm. Cultura – dirigente scolastico) per chiedere chiarimenti in merito alla possibilità per i dirigenti scolastici, in determinate condizioni, di conferire supplenze brevi al personale ATA.
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Di seguito, il testo dell’interrogazione.
ROCCHI, CAROCCI e MALPEZZI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
il comma 332 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per 2015) dispone che, a decorrere dal 1o settembre 2015, i dirigenti scolastici non possano conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:
personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza;
il primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 dispone che «I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica»;
si segnala come, nel precedente periodo, non si citi mai il personale ATA; si parla, comunque, di nominare il personale al fine di garantire il servizio scolastico;
il decreto n. 430 del 2000 (Regolamento supplenze ATA) individua all'articolo 1 tre tipologie di supplenze:
a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee, sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;
c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 6; tale articolo specifica che i dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno;
la mancanza di una definizione di «supplenza breve» fa sì che questa sia interpretata come supplenza temporanea; pertanto il comma 332 della legge n. 190 del 2014 appare sia applicato senza distinzione in tutte le situazioni rientranti nel caso c) previsto dal decreto ministeriale n.â€...430 del 2000 e, talvolta, anche nel caso b) –:
se, nell'ambito dell'applicazione di quanto disposto dal comma 332 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, tale interpretazione sia corretta o meno; in particolare, se si intenda assumere iniziative per chiarire:
a) se in caso di personale ATA in pensione in corso d'anno per dispensa, per «VI salvaguardia» o deceduto, il dirigente possa nominare il supplente;
b) se in caso di personale ATA la cui assenza è senza assegni, come ad esempio le diverse aspettative non retribuite, il dirigente possa nominare il supplente indipendentemente dalla durata dell'assenza;
c) se in caso di personale ATA che fruisce dell'articolo 59 a seguito dell'accettazione di un contratto a tempo determinato nell'ambito del comparto scuola, mantenendo senza assegni il posto nel proprio profilo, possa il dirigente scolastico nominare il supplente;
d) se in caso di personale ATA «utilizzato» per svolgere altri compiti, come ad esempio la sostituzione del direttore dei servizi generali e amministrativi come disposto dal CCNL, della sequenza contrattuale 2008, e dall'articolo 5 del contratto integrativo regionale sulle utilizzazioni, il dirigente scolastico possa nominare il supplente;
e) se, in caso di personale ATA assente per lunghi periodi, come ad esempio per maternità, malattia, congedi assistenza disabile, il dirigente scolastico possa nominare il supplente. (5-08143)