Camera - interrogazione PD sulla possibilita' di conferire supplenze al personale ATA

Executive summary

CAMERA – presentata ieri, 16 marzo, una interrogazione a risposta orale in Commissione da parte del PD (prima firmataria On. Rocchi, Comm. Cultura – dirigente scolastico) per chiedere chiarimenti in merito alla possibilità per i dirigenti scolastici, in determinate condizioni, di conferire supplenze brevi al personale ATA.

 

Fonte

Di seguito, il testo dell’interrogazione.

 

ROCCHICAROCCI e MALPEZZI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che: 
il comma 332 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per 2015) dispone che, a decorrere dal 1o settembre 2015, i dirigenti scolastici non possano conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: 

personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; 

personale appartenente al profilo di assistente tecnico; 

personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza; 

il primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 dispone che «I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica»; 

si segnala come, nel precedente periodo, non si citi mai il personale ATA; si parla, comunque, di nominare il personale al fine di garantire il servizio scolastico; 

il decreto n. 430 del 2000 (Regolamento supplenze ATA) individua all'articolo 1 tre tipologie di supplenze: 
    a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; 

    b) supplenze temporanee, sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico; 

    c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 6; tale articolo specifica che i dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno; 

la mancanza di una definizione di «supplenza breve» fa sì che questa sia interpretata come supplenza temporanea; pertanto il comma 332 della legge n. 190 del 2014 appare sia applicato senza distinzione in tutte le situazioni rientranti nel caso c) previsto dal decreto ministeriale n.â€...430 del 2000 e, talvolta, anche nel caso b) –: 

se, nell'ambito dell'applicazione di quanto disposto dal comma 332 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, tale interpretazione sia corretta o meno; in particolare, se si intenda assumere iniziative per chiarire: 

    a) se in caso di personale ATA in pensione in corso d'anno per dispensa, per «VI salvaguardia» o deceduto, il dirigente possa nominare il supplente; 

    b) se in caso di personale ATA la cui assenza è senza assegni, come ad esempio le diverse aspettative non retribuite, il dirigente possa nominare il supplente indipendentemente dalla durata dell'assenza; 

    c) se in caso di personale ATA che fruisce dell'articolo 59 a seguito dell'accettazione di un contratto a tempo determinato nell'ambito del comparto scuola, mantenendo senza assegni il posto nel proprio profilo, possa il dirigente scolastico nominare il supplente; 

    d) se in caso di personale ATA «utilizzato» per svolgere altri compiti, come ad esempio la sostituzione del direttore dei servizi generali e amministrativi come disposto dal CCNL, della sequenza contrattuale 2008, e dall'articolo 5 del contratto integrativo regionale sulle utilizzazioni, il dirigente scolastico possa nominare il supplente; 

    e) se, in caso di personale ATA assente per lunghi periodi, come ad esempio per maternità, malattia, congedi assistenza disabile, il dirigente scolastico possa nominare il supplente. (5-08143)



 
Categoria: Approfondimenti Data di creazione: 17/03/2016
Sottocategoria: Sottocategoria n. 1 Ultima modifica: 17/03/2016
Permalink: Camera - interrogazione PD sulla possibilita' di conferire supplenze al personale ATA Tag: Camera - interrogazione PD sulla possibilita' di conferire supplenze al personale ATA
Autore: Pagina letta 1531 volte



  Feed RSS Stampa la pagina ...