Dal 1° luglio 2020 i pagamenti attraverso l’uso dei contanti possono essere effettuati fino ad una soglia massima di € 1.999,99 (art. 18 c. 1 lett. a) del D.L. n. 124/2019, convertito con modifiche in L. n. 157/2019).
Per importi superiori a € 1.999,99 il pagamento dovrà avvenire con assegni, bonifici bancari o monete elettroniche, sino al 31/12/2021.
Dal 1° gennaio 2022 la soglia al limite dei contanti si abbasserà sino ad € 999,99.
Tre sono le ragioni che spingono ad abbassare il limite all’uso dei contanti, le seguenti:
- contrasto all’evasione fiscale;
- contrasto al lavoro in nero;
- la legge sull’antiriciclaggio. Infatti L'art. 49 del D. Lgs n. 231/2007 stabilisce che dal primo luglio 2020 "È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro".
Chi viola le disposizioni sul limite dei contanti fino alla soglia limite di 250 mila euro è soggetto alla sanzione minima di 2000 e massima di 5000 euro.
Per i professionisti obbligati a segnalare ai fini antiriciclaggio il superamento della soglia fissata per l'utilizzo dei contanti invece, se l'importo non supera la soglia dei 250 mila euro, è applicabile una sanzione minima che va dai 3.000 ai 15.000 euro.
Sanzioni più elevante per i contraenti, se l'utilizzo del contante supera i 250 mila euro. Per i primi infatti la sanzione varia da un minimo di 15.000 fino a un massimo di 250.000 euro, mentre per i professionisti che non segnalano la violazione la sanzione resta invariata, ossia compresa tra i 3.000 e i 15.000 euro.
Lì, 30.06.2020
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani