PREMIO DI EURO 100,00 AI LAVORATORI DIPENDENTI CHE HANNO LAVORATO IN PRESENZA DURANTE L'EMERGENZA COVID-19

Tra le tante misure legate all’emergenza da pandemia Covid-19 troviamo anche la norma che prevede una sorta di “premio” o “bonus” per quei lavoratori dipendenti che, durante il mese di Marzo 2020, hanno lavorato in presenza. Si tratta dell’art. 63 del D.L. n. 18/2020 che recita testualmente:

“Ai titolari di redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del DPR n. 917/1986, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I sostituti di imposta di cui agli articoli 23 e 29 del DPR n. 600/1973 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti di imposta di cui al comma 2 compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’art. 17 del D.L.vo n. 241/1997.

All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126”.

 

Norme di riferimento

La normativa di riferimento è rappresentata dal sopra citato art. 63 del D.L. n. 18/2020 intitolato Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020). Tale norma ha generato qualche perplessità applicativa tanto che l’Agenzia delle Entrate ha emesse diverse note a chiarimento: Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 17/E del 31/03/2020; Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 03/04/2020; Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 18/E del 09/04/2020. In argomento è intervenuto anche il MEF con nota n. 178/2020, rinvenibile sul sito di NoiPA in cui si legge: “Per il personale della Scuola si fa presente che sono in corso approfondimenti con il Ministero dell'Istruzione per l'individuazione di una modalità di segnalazione tramite flussi dal sistema SIDI”;

 

Ambito di applicazione

Il “Bonus” è applicato da tutti i datori di lavoro privati e pubblici che fungono da sostituti di imposta, ivi compresi i dipendenti del Ministero dell’Istruzione che lavorano nelle Scuole.

 

Beneficiari

Possono beneficiarne tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati;

 

Condizioni legate al reddito

Il beneficiario non deve avere un reddito lordo superiore ad € 40.000,00 (questa soglia esclude i Dirigenti e Funzionari o comunque i dipendenti con redditi di fascia medio-alta). Ai fini della determinazione di tale limite si considerano solo i redditi assoggettati a tassazione progressiva IRPEF. Sono pertanto esclusi i redditi soggetti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (ad esempio nel settore privato i premi di risultato, ma non riguardano la Scuola). Inoltre La norma ricomprende nei redditi di lavoro dipendente solo quelli previsti dal primo comma dell’articolo 49, escludendo le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.

 

Condizioni legate alla prestazione lavorativa

Per usufruire del bonus occorre aver lavorato nel mese di marzo con attività in presenza. Sono escluse le prestazioni rese in modalità di “Lavoro Agile” (smart working), come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 18/E del 09/04/2020.

 

Periodo massimo da prendere in considerazione: dal 01 al 31 marzo 2020;

 

Quando deve essere corrisposto: il premio può essere corrisposto con le retribuzioni erogate a partire dal mese di aprile e fino al termine delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Per quanto attiene i lavoratori dipendenti privati, dunque, il compenso potrebbe già essere erogato fin dal mese di aprile 2020, ammesso che il datore di lavoro conosca il reddito annuo medio del dipendente al fine di non incappare nel superamento della soglia dei 40.000 euro. Verosimilmente per i dipendenti pubblici ed in particolare per quelli delle Scuole, a meno di rilevazioni da parte del MI o del MEF, il bonus sarà calcolato in sede di conguaglio fiscale (scadenza comunicazione dati da parte delle Scuole 12 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento dei redditi e conguaglio nel mese di febbraio). Ciò consentirebbe di definire con precisione se il dipendente a superato o meno la soglia reddituale prevista di cui sopra.

 

Assoggettabilità del compenso

Da ciò che si evince, tale tipologia di compenso è esente da contributi previdenziali, assistenziali e da IRPEF.

 

Come si calcola

Ai fini del calcolo e della proporzione tra l’importo massimo percepibile (pari ad € 100) e i giorni di effettiva presenza, si utilizzerà il rapporto tra i giorni di presenza in sede (a prescindere dal numero di ore effettivamente prestate) lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili secondo la previsione del contratto collettivo o del contratto individuale. Per i lavoratori della Scuola tutti i calcoli stipendiali sono rapportati a mesi di 30 gg. Lavorativi (ivi compresi quelli da 31 giorni e febbraio da 28). Nel caso dei lavoratori della Scuola, però, i giorni lavorabili a marzo 2020, escludendo le domeniche, sono al massimo 26. Pertanto si ritiene corretto rapportare i giorni effettivamente lavorati a 26 gg. Lavorativi mensili.

Esempio: per un lavoratore che a marzo ha lavorato in presenza per n. 18 giorni effettivi il calcolo sarà il seguente: Euro 100/26gg. * 18gg. = Euro 69,23.

 

Lavoratori a tempo parziale e a tempo determinato

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i rapporti a tempo parziale orizzontale e quelli a tempo pieno che hanno portato i lavoratori ad essere presenti presso la sede di lavoro in tutti i giorni previsti dal contratto collettivo (ad esempio, 22 o 26 giorni a seconda che la settimana sia “corta” o su 6 giorni) sono premiati per intero, a prescindere dalla quantità delle singole prestazioni. Dunque il bonus non va rapportato all’orario di lavoro parziale ma solamente ai giorni di effettiva presenza, non determinando alcuna decurtazione. Di seguito uno stralcio dell’intervento dell’A.E.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE 18/E - Premio ai lavoratori dipendenti – Ulteriori Chiarimenti - Articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

 “Tenuto conto della ratio della disposizione in esame e dell’importo di cui trattasi, si ritiene che il premio di 100 euro spetti al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time.”

 

Inoltre nella definizione della misura giornaliera non entrano in alcun modo le assenze dovute a malattia, ferie, congedo, assenze per aspettativa, intervento integrativo salariale a zero ore ed altre assenze “protette e riconosciute” dal Legislatore, in quanto il premio viene riconosciuto a titolo di parziale “ristoro” del disagio subito per l’essersi recati nella propria sede di lavoro effettiva.

Per ciò che concerne i lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il rapporto di lavoro durante il mese di marzo, il bonus verrà calcolato per i soli giorni di lavoro effettivi effettuati fino all’ultimo giorno di lavoro. Pertanto a titolo di esempio se un lavoratore ha lavorato tutti i giorni di marzo in presenza ed ha cessato il proprio contratto il giorno 15/03/2020 si avrà il seguente calcolo: gg. Lavorati 12; € 100/26 x 12gg. = € 46,15.

 

Recupero delle somme pagate a titolo di bonus dai sostituti di imposta.

In generale i sostituti che erogano il bonus ai dipendenti possono recuperare tali importi come compensazione con le imposte, i contributi e le ritenute da versare a debito all’Erario, poiché la somma di 100 euro rimane a carico dello Stato e non del datore di lavoro. Questa procedura è però utilizzabile dai datori di lavoro privati e da talune amministrazioni pubbliche che pagano direttamente gli stipendi e versano in proprio le ritenute e le imposte relative agli stipendi. Nel caso delle Scuole, giacché i pagamenti avvengono attraverso il Cedolino Unico per il tramite del M.E.F. (Ministero Economie e Finanze), si ritiene che il recupero avvenga in maniera centralizzata attraverso degli automatismi di compensazione che definirà lo stesso MEF. Se invece le scuole (casi più unici che rari) avessero instaurato un qualche rapporto di lavoro dipendente o assimilato, al di fuori delle supplenze, per il quali si debba riconoscere il bonus, potranno accedere al meccanismo di recupero per compensazione ma, come detto, si tratta di situazioni ipotesi remota.

Con la risoluzione n. 17/E sono stati istituiti alcuni codici tributo dei modelli F24 ed F24 “enti pubblici” (F24 EP).

Per il modello F24 il codice tributo è “1699” inserito nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio. Esso è denominato “Recupero da parte dei sostituti di imposta del premio erogato ai sensi dell’art. 63 del D.L. n. 18/2020”.

Per il modello “F24 EP” il codice tributo è “169 E” e le indicazioni di riferimento sono le medesime di quelle sopra evidenziate. Tutte le somme possono essere compensate avvalendosi, esclusivamente, dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

 

Lì, 02.07.2020

D’INTESA CON IL PRESIDENTE

PER L’UFFICIO NAZIONALE CONTABILITÀ

D.s.g.a. Andrea Pala


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 02/07/2020
Sottocategoria: Contabilità Ultima modifica: 02/07/2020
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