L’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (nota 1) ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95, l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2015 al 30 per cento.
Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al comma 491 (nota 2) ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell’art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett.g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le citate categorie, l’aliquota per il 2015, è stabilita al 23,50 per cento.
Quindi le nuove aliquote da applicare saranno:
Liberi professionisti e Collaboratori |
Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
30,72%
(30 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
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Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie
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23,50
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Resta confermata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).