Facciamo seguito alla notizia già data il 1° luglio u.s. e pubblichiamo la Delibera della Corte dei Conti n. 17/2015/ succ. emessa dalla Sezione Centrale nell’ Adunanza Generale del 30 giugno 2015.
Pubblichiamo, altresì, la nota che la Corte dei Conti ha inviato alle Amministrazioni interessate.
Attraverso un argomentato ragionamento la Corte dei Conti, Sezione Centrale del Controllo di Legittimità, perviene alle stesse conclusioni cui era giunta con giurisprudenza consolidata la Suprema Corte di Cassazione .
Purtroppo, il “vizio” che impedisce l’applicazione del criterio della ricostruzione di carriera per l’inquadramento retributivo dei Direttori SGA dal 1° settembre 2000 sta nelle clausole contrattuali oggetto di accordo tra l’ARAN e le O.O.S.S. (art. 8 CCNL 2001 e art. 87 CCNL 2003); clausole che la Corte ritiene di non poter sindacare in sede giudiziale.
Valuteremo gli effetti della decisione della Corte dei Conti, anche alla luce degli orientamenti che saranno emanati dal MIUR e intraprenderemo, se possibile, azioni conseguenti.
Lì, 16.07.2015
Il Presidente
Giorgio Germani