In questi giorni, successivi agli attentati di Parigi, nella comunità scolastica si è aperta una accesa discussione sull’opportunità o meno di organizzare viaggi d’istruzione, con particolare riferimento all’estero.
Il Ministero Francese dell’Educazione ha disposto la cancellazione di tutti i viaggi scolastici e d’istruzione organizzati da Istituti francesi sino al 22 c.m. Lo stesso Ministero francese ha segnalato comunque l’opportunità di seguire tale indicazione anche relativamente ai viaggi scolastici e di studio di altri Paesi, posticipando tali viaggi in Francia sino a diversa disposizione delle competenti Autorità francesi.
Molte istituzioni scolastiche sembrano indirizzate verso la decisione di evitare gite, ed annullare quelle già programmate, ponendo come priorità assoluta la tutela dell’incolumità dei ragazzi.
Questi indirizzi saranno presi sull’onda emotiva del momento, o si confermeranno anche per l’intero anno scolastico?
Il dibattito vede da una parte chi sostiene che un eccessivo allarmismo sarebbe sbagliato, portando ad un cambiamento di abitudini ed a rinunce che equivarrebbero ad una sconfitta.
Dall’altra chi rivendica un senso di responsabilità, richiamando alla prudenza che presupporrebbe quindi un passo indietro.
E’ innegabile che comunque la si pensi sarà necessario prima di qualsiasi decisione aprire un dialogo tra tutte le componenti della scuola che sfoci, alla fine, in una risoluzione.
Le Istituzioni Scolastiche nell’affrontare la situazione non potranno prescindere dall’obbligo di adottare in via preventiva tutte quelle misure organizzative idonee ad evitare situazioni di rischio o di pericolo per l’incolumità degli alunni. In questo senso è indirizzata una sentenza della Corte di Cassazione del 2012, dove si sottolineava come la scuola dovesse verificare le condizioni delle strutture in loco, rispetto ad un fatto accaduto durante un viaggio d’istruzione.
Alla scuola, quindi, è richiesta una diligenza preventiva nella scelta di tutte quelle attività che coinvolgono gli studenti.
Ma chi decide sui viaggi di istruzione?
La regolamentazione dei viaggi d’istruzione, fino all’entrata in vigore dell’ autonomia, e quindi dell’attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche, trovava la sua fonte normativa principale nella C.M. 291 del 14/10/1992 che, avendo riunito in maniera sistematica tutta la legislazione in materia fino ad allora prodotta, è divenuta successivamente norma generale di riferimento rappresentando una sorta di “testo unico” aggiornato della disciplina amministrativa per le visite guidate ed i viaggi d’istruzione.
La stessa definisce le visite guidate e i viaggi d’istruzione come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità dell’alunno, iniziative didattico - culturali che integrano la normale attività scolastica con l’obiettivo di arricchire culturalmente e professionalmente gli studenti che vi partecipano favorendo il rapporto tra la scuola e l’ambiente extrascolastico.
Con l’entrata in vigore del DPR 275/1999, dal 1 Settembre 2000, la gestione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione rientra nella completa autonomia decisionale, e nella responsabilità, degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche.
Al Consiglio d’istituto è attribuita la competenza di determinare, con apposito atto deliberativo, i criteri generali della programmazione e dell’attuazione dei viaggi e/o visite, naturalmente recependo gli orientamenti programmatici dei Consigli di Interclasse/Classe dei quali si rende promotore il Collegio dei Docenti.
Pur riconoscendo alle Istituzioni scolastiche una autonomia di organizzazione e di responsabilità, affermata anche dalla Circolare Ministeriale n. 623 del 2 Ottobre 1996 (che ha abolito la preventiva richiesta di autorizzazione agli ex Provveditorati agli Studi), le indicazioni contenute nella Circolare 291/92 citata sopra sembrano essere ancora un valido riferimento soprattutto per le procedure utili, o meglio, opportune.
Nello specifico:
- sull’opportunità di evitare viaggi nell’ultimo mese di lezione, durante il quale l’attività didattica è indirizzata al completamento dei programmi di studio in vista delle conclusioni delle lezioni;
- l’opportunità che non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, programmando quindi un periodo massimo utilizzabile per le visite e i viaggi di istruzione;
- sulla realizzazione dei viaggi non in concomitanza di particolari attività istituzionali: scrutini, elezioni scolastiche (rapportandoci con gli impegni degli ultimi anni potremmo aggiungere le prove INVALSI);
- evitare nella programmazione delle iniziative i periodi di alta stagione e i giorni pre-festivi;
- la presenza di almeno un accompagnatore ogni 15 alunni, individuando prioritariamente il docente appartenente alla classe coinvolta nel viaggio;
- non prevedere tempi morti nel programma del viaggio che dovrà essere dettagliato ed esaustivo;
- assicurare la partecipazione di almeno i 2/3 del numero degli alunni componenti le classi coinvolte;
- garantire copertura assicurativa contro gli infortuni a tutti i partecipanti ai viaggi (gli insegnanti accompagnatori sono assicurati INAIL a condizione che il viaggio rientri fra quelli programmati nel Piano Offerta Formativa);
- acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare nel caso di partecipazione ai viaggi di alunni minorenni;
- acquisire agli atti in caso di viaggio effettuato con automezzo la documentazione che attesti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni in materia di circolazione di autoveicoli.
Lì, 24.11.2015
D’INTESA CON IL PRESIDENTE
IL RESPONSABILE UFFICIO PER LA DIDATTICA
Alessandra Ferrari