Con le disposizioni della Legge di stabilità 2015 (L.190/2014 art. 1 comma 332) dal primo settembre 2015 le supplenze brevi per il personale ATA sono diventate particolarmente problematiche e/o quasi impossibili, generando notevoli difficoltà al regolare funzionamento delle scuole che debbono sostituire il personale assente appartenente alle categorie degli Assistenti Amministrativi e Tecnici e dei Collaboratori Scolastici. La nota ministeriale 2116 del 30/09/2015 ha tentato di fornire al riguardo alcune utili indicazioni fermandosi, però, ai soli Collaboratori Scolastici.
Sul tema interviene il Direttore Generale dell'USR Emilia Romagna con nota 4050 del 5 aprile 2016 per rispondere a numerose segnalazioni sull'argomento da parte di Dirigenti Scolastici e DSGA delle scuole operanti nella stessa Regione.
L'intervento, quanto mai opportuno e pertinente, compie un documentato e motivato excursus della situazione reale che si può presentare nelle scuole, richiamando l'attenzione anche su importanti pronunce della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti finalizzate a garantire il buon andamento, ad evitare interruzioni di pubblico servizio e a contemperare i diversi interessi.
Esprimiamo la nostra totale condivisione con l'intervento in parola e cogliamo l'occasione per invitare i competenti uffici centrali del MIUR a farlo proprio e ad estenderlo su tutto il territorio nazionale. Va da se che le argomentazioni dell'USR Emilia Romagna avendo portata generale possono essere utilizzate da tutte le istituzioni scolastiche e non solo da quelle emiliane e romagnole.
Lì, 07.04.2016
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani