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“Linee guida dell’ANAC in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”
L’attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.50/2016 “Codice degli appalti e delle concessioni” è demandata, in base ad un sistema imperniato sulla c.d. “soft-regulation”, all’emanazione di atti di indirizzo e di linee guida di carattere generale, da approvarsi con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti su proposta dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e previo parere delle competenti Commissioni Parlamentari.
Il Codice, inoltre, all’art. 213 c. 2, demanda all’ANAC l’autonoma adozione di ulteriori atti a carattere generale finalizzati a offrire indicazioni interpretative e di supporto agli operatori del settore (stazioni appaltanti, imprese esecutrici, organismi di attestazione) nell’ottica di perseguire gli obiettivi di semplificazione e standardizzazione delle procedure, trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa, apertura della concorrenza, garanzia dell’affidabilità degli esecutori, riduzione del contenzioso.
In applicazione di ciò l’ANAC, prima di emanare le linee guida relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (art. 36 del Codice)” ha inviato la bozza all’uopo predisposta al Consiglio di Stato per un parere in merito che il supremo organo di giustizia amministrativa ha rilasciato in data 13 settembre 2016 con il n. 1903/2016.
La presente nota porta, in estrema sintesi, all’attenzione degli operatori le criticità evidenziate e le raccomandazioni impartite all’ANAC rispetto al testo base sottoposto all’esame del Consiglio di Stato.
Appare opportuno ricordare, per completezza di informazione, che la richiesta di un parere al Consiglio di Stato avanzata da parte di altro organo della P.A. non è obbligatoria; tuttavia, se un parere viene richiesto, una volta reso lo stesso è vincolante per l’ente richiedente.
Tanto premesso e rimandando, comunque, alla lettura del testo completo del parere del Consiglio di Stato n. 1903/2006 del 13 settembre 2016, ecco i punti che a parere dello scrivente assumono maggiore rilevanza giuridica e spessore pregnante rispetto alla corretta intelligenza della normativa di base:
- evidenziata la natura “non vincolante” delle linee guida;
- ribadita la disciplina transitoria di cui all’art. 216 c. 9 D. Lgs. n.50/2016: “Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice”;
- “… la disciplina dell’art. 36 sui contratti sotto-soglia è, del resto, sufficientemente dettagliata e non necessita, pertanto, di linee di indirizzo di carattere integrativo, che appesantirebbero inutilmente il quadro regolatorio …”;
- “… imporre uno stringente onere motivazionale finanche in merito alla scelta della procedura seguita, come nel caso degli affidamenti al di sotto di 40.000,00 euro (par. 3.3.1), potrebbe apparire non in linea con lo spirito della legge …”
- “… onere motivazionale non previsto dalla legge e che, ove sia configurato come troppo dettagliato, può apparire in contrasto con i valori della semplificazione…”
- “… in definitiva, si suggerisce di sostituire, al secondo rigo dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.lgs. n. 50/2016 l’avverbio “adeguatamente” con l’avverbio “sinteticamente”, mentre appare più che opportuno che la stazione appaltante in sede di scelta dell’aggiudicatario e non della procedura, come da prescrizione dei righi successivi, dia conto “dettagliatamente” del possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti fissati nella determina a contrarre, così come della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare …”.
Il parere reso dal Consiglio di Stato, di illuminante chiarezza, costituisce utile riferimento e “guida” per l’attività delle stazioni appaltanti.
Lì, 17.10.2016
IL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITÀ
Salvatore Gallo