Sono stati pubblicati, nella Gazzetta Ufficiale Europea del 19 dicembre 2017 L.337/21, i Regolamenti recanti modifica delle soglie di rilevanza comunitaria per le procedure di aggiudicazione degli appalti, di cui all’art. 35 del Codice dei contratti pubblici.
Le nuove misure sono applicabili dal 1° gennaio 2018 e fissano le nuove soglie comunitarie superate le quali trova applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici.
Vediamo nello specifico quanto previsto “ad hoc” nella normativa riportata dal:
- Regolamento delegato (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti;
- Regolamento delegato (UE) 2017/2365 del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti;
- Regolamento delegato (UE) 2017/2364 del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti.
Le modifiche introdotte dai suddetti regolamenti comunitari che, come anticipato, entreranno in vigore il 1° gennaio 2018 , fanno si che le soglie di rilevanza di cui all’articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, saranno le seguenti:
- euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
- euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti con-cernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
- euro 750.000 (resta inalterato l’odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
Nei settori speciali, invece, le soglie di rilevanza comunitaria, sempre dal 1° gennaio 2018, diverranno le seguenti:
- euro 5.548.000 per gli appalti di lavori;
- euro 443. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- euro 1.000.000 (resta inalterato l’odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
I Regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
Si precisa, in conclusione che per le istituzioni scolastiche, relativamente agli appalti di forniture e di servizi il limite di soglia passa dunque da euro 135.000, in vigore fino al 31 dicembre 2017, a euro 144.000 a partire dal 1°gennaio 2018.
Lì, 28 dicembre 2017
Il Responsabile Anquap Ufficio
Nazionale Contabilità
Salvatore Gallo