Il testo del tanto atteso nuovo Regolamento, che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche autonome, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.267 del 16 novembre 2018.
Il MIUR di concerto con il MEF con l’adozione del D.I. n.129 del 29 agosto 2018 ha proceduto alla revisione ed alle necessarie modifiche dell’ormai datato D.I. n.44 del 1° febbraio 2001 previste, tra l’altro, in maniera specifica anche dall’art. 1 comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107 c.d.“Buona Scuola”.
Gli obiettivi dichiarati del nuovo Regolamento di contabilità, certamente nobili ed encomiabili, sono mirati a realizzare, attraverso un adeguato percorso di aggiornamento normativo, le tanto auspicate semplificazione e razionalizzazione della contabilità delle scuole valorizzandone, quanto più possibile, l’autonomia sancita dall’art.21 della legge 15 marzo 1997 n.59, anche attraverso l’armonizzazione dei sistemi contabili e l’ottimizzazione della funzione e della disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile.
Il nuovo disposto normativo è suddiviso in 8 titoli e 56 articoli:
- TITOLO I - GESTIONE FINANZIARIA - artt. 1/24
- Capo I : DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI - artt. 1/3
- Capo II : Programma Annuale - artt. 4/10
- Capo III : REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE - artt. 11/19
- Capo IV : SERVIZI DI CASSA E FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE - artt. 20/21
- Capo V : Conto Consuntivo - artt. 22/24
- TITOLO II - Gestioni economiche separate - artt. 25/28
- TITOLO III - Gestione patrimoniale - beni e inventari - artt. 29/39
- TITOLO IV - Scritture contabili e contabilità informatizzata - artt. 40/42
- TITOLO V - Attività negoziale - artt. 43/48
- TITOLO VI - CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE - artt. 49/53
- TITOLO VII - CONSULENZA CONTABILE - artt. 54
- TITOLO VIII - Disposizioni transitorie E finali - artt. 55/56
Doverosamente ricordato che, per quanto riguarda le Istituzioni scolastiche siciliane, bisognerà attendere che il nuovo Regolamento venga recepito dai competenti organi della Regione Sicilia, diamo di seguito via libera alle
prime riflessioni ed alle, conseguenti e correlate, prime indicazioni dettate dalla lettura del nuovo testo normativo che abbiamo ritenuto utile socializzare alle scuole nel solco dell’oramai consolidata tradizione di supporto
e consulenza professionale che caratterizza il nostro essere “associazione”.
Iniziamo … per così dire … dalla “fine”.
L’art. 56 dispone che Il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 entri in vigore “…il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana…“ cioè sabato 17 novembre 2018, tuttavia secondo l’art.55,
comma 2, “…le sue disposizioni si applicano a far data dall’esercizio finanziario successivo a quello della loro entrata in vigore…” cioè dal 1° gennaio 2019.
L’art.55, comma 1 sancisce, inoltre, che Il nuovo Regolamento “…sostituisce il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 le cui disposizioni continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre dell’esercizio finanziario in corso (2018) alla data di entrata
in vigore del presente regolamento e sono abrogate successivamente a tale data…”
A questo proposito giova però evidenziare come lo stesso art. 55, comma 3, disponga che “…Il regolamento si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del
contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore (17 novembre 2018), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data
di entrata in vigore (17 novembre 2018), del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte…”.
Da tanto deriva una prima, importante, considerazione: per tutto quanto attiene, in generale, l’attività negoziale le scuole dovranno applicare la normativa prevista dal D.I. 129/2018 immediatamente, cioè dal 17 novembre 2018.
Altro discorso invece per gli adempimenti connessi alla redazione del Programma Annuale 2019.
Le indicazioni normative innovative previste in materia dal nuovo Regolamento di contabiltà 2018 andranno applicate dall’esercizio finanziario 2019.
Pertanto possiamo affermare che le scuole non dovranno “affrettarsi” a redigere il Programma 2019 secondo la tempistica prevista dal D.I. n.44/2001, ma che lo stesso andrà predisposto, ai sensi e per gli effetti dell’art.5 comma 8
del D.I. 129/2018, dal Dirigente scolastico con la collaborazione del direttore dei servizi generali e amministrativi per la parte economico-finanziaria e proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, al Consiglio
d'istituto per l’approvazione entro la tempistica specifica che il MIUR, in riferimento alla fase di prima applicazione del Regolamento, dovrebbe a breve comunicare.
Entro la stessa data, il programma annuale 2019 e la relazione illustrativa dovranno essere sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile da rendersi, di norma, in occasione della prima visita utile e che potrà
essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente.
E passiamo ora alla disamina specifica di quelle che, sempre a parer nostro ed a botta calda, maggiormente risaltano quali punti di luce, punti d’ombra, lacunosità e pregi del D.I.129/2018:
- non abbiamo riscontrato interventi normativi significativi tesi a ridurre concretamente quei profili di “conflittualità”, che spesso si propongono tra DS e DSGA, attraverso una declinazione puntuale delle responsabilità ed un’accurata definizione delle competenze, naturalmente fermo restando l’ossequio pieno delle rispettive prerogative professionali, nell’ambito dell’ottimale gestione amministrativo-contabile;
- non vi è traccia alcuna dei finanziamenti assegnati, erogati e gestiti attraverso il cedolino unico con il sistema NoiPa (situazione inesistente nel 2001) ritenuto, invece, che nel Programma annuale e nel Conto consuntivo sia necessario dare contezza delle somme lavorate tramite cedolino unico, al fine di assicurare la necessaria trasparenza al loro utilizzo, considerata la rilevanza di tali importi;
- non si rileva alcuna indicazione normativa relativa ad una disciplina del collaudo di lavori, forniture e servizi;
- non si rileva alcuna indicazione normativa, nella disciplina delle procedure ordinarie di contrattazione, che definisca le specifiche funzioni di ufficiale rogante per il Direttore SGA specificamente previste, invece, sia dall’art. 34, comma 6 del D.I. n.44/2001 che dal profilo professionale ATA area "D” CCNL/scuola 2006/2009 laddove recita “…è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili…”
- non viene affrontato il tema, ancora più urgente con la grande quantità di PON in arrivo, dell’erogazione di fondi esclusivamente a rendicontazione conclusa, che comporta per la stragrande parte delle scuole l’impossibilità di dover far ricorso a frequenti e cospicue anticipazioni di cassa;
- non c’è traccia di indicazioni sull’argomento “ esperti esterni “ ricondotti nell’alveo generale della fornitura di beni e servizi o della prestazione occasionale da codice civile quando, invece, una specifica ed approfondita trattazione sarebbe stata quanto mai necessaria per la corretta procedimentalizzazione dell’attività delle istituzioni scolastiche sul tema;
- nell’art. 5 si conferma l’inutile passaggio del Programma Annuale attraverso una proposta della Giunta esecutiva;
- la disciplina della “gestione provvisoria“ contenuta nell’art. 6 è particolarmente penalizzante, poiché dopo il 31 dicembre si va subito al Commissario ad acta del quale, inoltre, non risultano in alcun modo definite le caratteristiche professionali;
- l’inserimento, nell’art.7, dell’ipotesi del “disavanzo di amministrazione”costituisce una novità assoluta nella “storia“ della contabilità delle istituzioni scolastiche. Corretta la previsione, al comma 3, delle prescrizioni che nella formulazione del programma annuale deve tenersi conto del disavanzo di amministrazione presunto al fine del suo assorbimento e che Il Consiglio d’istituto nella formulazione del programma annuale deve illustrare i criteri adottati per pervenire all’assorbimento dello stesso disavanzo di amministrazione;
- nella disciplina di verifiche, modifiche e assestamento del Programma Annuale, di cui all’ art.10, l’eventuale intervento della Giunta esecutiva appare quanto meno “superfluo”, mentre sarebbe stato corretto e utile a parer nostro inserire nel disposto dei commi 1 e 3 l’intervento del Direttore SGA accanto a quello del Dirigente scolastico;
- mantenere l’obbligo, all’art. 13, comma 4 della tenuta del conto corrente postale per i versamenti delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura posti a carico degli studenti costituisce solo un’ulteriore complicazione procedurale per le scuole. Inoltre non risulta specificato, al comma 5, a quale soggetto dovrebbe afferire la competenza a procedere al trasferimento delle somme versate sul c.c.p. “de quo”;
- l’uso della carta di credito, così come normato dall’art. 19, preclude di fatto gli acquisti on-Line in quanto tale modalità di acquisto mal si concilia con l’obbligo di emissione/ricezione della fatturazione elettronica e con quello dello split payment al cui rispetto le scuole sono assoggettate;
- innovativo il disposto dell’art.21, comma 2, ove si legge che la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nonchè la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo (€. 2.999,99 euro - D.Lgs. n.90/2017) previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio d’istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera, e comma 6 ove si dispone che I rimborsi al DSGA avvengono, in ogni caso, entro il limite stabilito dal Consiglio d'istituto con la delibera di cui al comma 2. Detto limite puo' essere superato solo con apposita variazione al programma annuale, proposta dal dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto.
- il comma 4 dell’art.21 (fondo economale) ed il comma 2 dell’art. 30 (consegnatario) generano a parer nostro sovrapposizioni ingiustificate e grave confusione per la sostituzione del DSGA rispetto a tali specifici obblighi;
- nel conto consuntivo, art. 23, non è stato individuato con chiarezza il soggetto che deve provvedere a redigere ed a sottoscrivere la prevista relazione a corredo degli allegati. Inoltre, sempre all’art. 23, non si chiarisce cosa accade nell’ipotesi specifica di parere non reso entro il 30 aprile sul conto consuntivo dai revisori;
- nella disciplina delle aziende agrarie e speciali, art. 25, non vi è cenno alcuno alle funzioni - comunque indispensabili - del DSGA;
- nella disciplina delle attività per conto terzi , art. 26, non sono esplicitate le funzioni del DS e DSGA;
- non è riscontrabile, nell’art.30, alcuna esplicita indicazione su chi sia identificato quale consegnatario di eventuali beni immobili di proprietà dell’Istituzione scolastica. Il Ds o il DSGA?
- positiva ed innovativa la prescrizione di cui all’art.39 comma 4 secondo la quale “…Le istituzioni scolastiche possono effettuare, con eventuali fondi propri e d'intesa con il proprietario, interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze…”
- innovativo e di rilevo risulta il disposto dell’art.42 che, al comma 1, prevede che le istituzioni scolastiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 40 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dalle regole tecniche di cui all’articolo 71 del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005; al comma 2, dispone che Il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali ed amministrativi adottano le misure necessarie per l’archiviazione digitale dei documenti amministrativo-contabili, anche mediante dematerializzazione dei documenti formati in origine su supporto analogico, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e dalle regole tecniche di cui all’articolo 71 del medesimo decreto legislativo n.82 del 2005; al comma 3, che le istituzioni scolastiche adottano le misure necessarie alla protocollazione e conservazione in formato digitale, per non meno di dieci anni, dei documenti amministrativo – contabili, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 43 e seguenti del decreto legislativo n.82 del 2005 e dalle regole tecniche di cui all’articolo 71 del medesimo decreto legislativo n.82 del 2005.
- permane - art. 43, comma 2 - l’esclusione della possibilità per le istituzioni scolastiche di poter stipulare contratti “aleatori” senza previsione di eccezione alcuna, neppure per i contratti di assicurazione (aleatori per antonomasia) per gli alunni (prassi ampiamente consolidata per le scuole) salvo poi disporre, nello stesso testo art.43, comma 7 - che “…le istituzioni scolastiche rispettano le linee guida e gli schemi di atti di gara eventualmente contenuti in direttive che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca elabora, per le procedure di affidamento particolarmente complesse, quali quelle aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi assicurativi…” ;
- l’adozione di schemi di atti di gara prevista all’art.20 al comma 5, è indicata solo come una possibilità per il MIUR, meglio sarebbe stato sancire l’obbligo di adozione da parte di MIUR e MEF di schemi di atti di gara standard, vincolanti e derogabili solo a seguito di eventuale assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni scolastiche, al fine di rendere veramente fattuale l’azione di consulenza e supporto contabile esplicitamente prevista dall’art.54;
- positivo il rimando esplicito effettuato dall’ art.45, comma 2, lett.a, all’applicazione “tout court” delle norme del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in materia di Affidamenti di lavori, servizi e forniture. Permane invece inspiegabile, e a parer nostro, fortemente lesivo della professionalità dei Dirigenti scolastici rispetto a tutto il resto della Dirigenza pubblica, nonchè una condiscendente ed immotivata ingerenza del Consiglio di istituto rispetto alle competenze/attribuzioni dirette sull’attività negoziale dirigenziale, aver fissato un importo pari a 10.000 euro quale limite operativo oltre il quale al Consiglio d’istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento delle relative attività negoziali, da parte dello stesso Dirigente;
- per l’attività negoziale e la procedura ordinaria di contrattazione “sotto soglia” il previsto innalzamento a 10.000 euro per l’affidamento diretto, a parer nostro, risulta altresì, ed oltremodo, palesemente ed immotivatamente restrittiva rispetto ai principi di semplificazione ed economicità dell’azione amministrativa contenuti e propugnati sia dal D.lgs. 50/2016 che dal D.lgs. 56/2017;
- rilevante e positiva la ribadita importanza riconosciuta alle attività di gestione in rete delle istituzioni scolastiche, anche con specifico riferimento a quanto disposto dall’art.20, comma 4, per l’individuazione degli Enti che gestiscono il servizio di Cassa, nonché per la gestione degli acquisti, ex artt.43,46,47 viene ribadita ed auspicata la possibilità di costituire e lavorare in Rete utilizzando anche schemi e documenti messi a disposizione dal MIUR;
- positive le scelte riguardanti:
- a) la previsione - art.31, comma 5 - dell’iscrizione in inventario solo dei beni di valore superiore 200 Euro IVA compresa;
- b) la fissazione - art.30, comma 5 - del termine per l’effettuazione del passaggio di consegne, dal DSGA uscente al DSGA subentrante, che deve risultare da apposito verbale ed è effettuata entro 60 giorni dalla cessazione dall’ufficio;
- c) l’ampliamento - art.35, comma 1 - del novero del personale destinatario di incarico da parte del Dirigente Scolastico quale sub-consegnatario, oltre che al personale docente anche al personale amministrativo o tecnico.
- positivo l’aumento previsto all’art. 8 della percentuale massima del Fondo di Riserva dal 5% al 10% per far fronte ad eventuali maggiori spese di attività e progetti;
- positiva la scomparsa della lunga elencazione dei vari contratti stipulabili da parte delle istituzioni scolastiche lasciando alle stesse la libertà di stipulare quelli più idonei consentiti dal Codice Civile;
- positivo il chiarimento - art. 53 - circa le modalità del controllo che può essere gestito da Revisori dei conti anche con comunicazioni on-line e il numero delle visite che i Revisori singolarmente o insieme dovranno effettuare, ed altresì anche chiarito - art.52, comma 1 - che il controllo è effettuato al fine di sostenere l’attività delle scuole uniformandosi al principio di leale collaborazione.
Ci piace concludere considerando che il nuovo testo normativo (D.I. n.129/2018) ha, comunque lodevolmente, provato dopo 17 anni dal D.I. n.44/2001 , 12 anni dal primo Codice dei Contratti pubblici D.lgs. n.163/2006, 2 anni dal nuovo Codice dei Contratti pubblici D.lgs. n.50/2016 ed 1 anno dal D.lgs. n. 56/2017 di modifica ed integrazione dello stesso, ad adottare nuove soluzioni capaci, in generale, di semplificare, razionalizzare ed omogeneizzare, l’attività contabile delle scuole.
In merito all’auspicato incremento dell’autonomia contabile delle istituzioni scolastiche nonché alla aspettative di semplificazione degli adempimenti amministrativi e contabili, certamente, si poteva fare di più e meglio anche in considerazione della condizioni, a dir poco “difficili”, in cui Dirigenti scolastici, i DSGA e gli Assistenti Amministrativi devono quotidianamente far fronte alla gravose e molteplici incombenze amministrativo-contabili che li “assediano”, ma tant’è, nulla è perfetto e tutto è migliorabile!
Il presente documento viene inviato ai Capi Dipartimento del MIUR ed alla competente Direzione Generale, con l’auspicio che sia possibile – in sede di emanazione delle istruzioni sul nuovo decreto – tener conto di alcune delle osservazioni contenute nel presente documento. Si formula, infine, l’auspicio che i termini di approvazione del programma annuale 2019 - in via eccezionale stante la prima applicazione del decreto - vengano fissati almeno al 28/2/2019, in precedenza Dirigente e Direttore provvederanno alla predisposizione, la Giunta Esecutiva alla proposta e i Revisor dei Conti all’esame di competenza.
Lì, 19.11.2018
IL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITÀ
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IL PRESIDENTE
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Salvatore Gallo
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Giorgio Germani
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