Dopo la pubblicazione della circolare MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie prot. n.74 del 5 gennaio 2019 “Orientamenti interpretativi nuovo Regolamento” , pur avendo correttamente espresso il nostro favore ed apprezzamento, per la “ratio” di sinergica interlocuzione e supporto fattivo al lavoro delle istituzioni scolastiche che la connotava, tuttavia, in particolare in materia di attività negoziale, abbiamo dovuto manifestare il nostro completo disaccordo rispetto all’ interpretazione resa della disposizione regolamentare nonché della posizione “rigida” assunta dal MIUR, ritenendola distante dalla lettera e dallo spirito del disposto normativo generale, indirizzata ad attribuire una valenza inusitatamente restrittiva, assolutamente non prevista anche dal testo del Regolamento, ad una norma che invece è portatrice di procedure semplificate certamente in linea con gli interessi della P.A. e con la legittimità dei processi, mirate a garantire immediatezza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché a perseguire una gestione coerente e proficua delle risorse finanziarie ed umane disponibili, che trae origine dalla legge primaria, tra l’altro di derivazione comunitaria, (D.lgs. n.50/2016 - così come da ultimo modificato, in senso semplificativo, dall’art.25 del D.lgs. n.56/2017).
Dopo la Pubblicazione della nota MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie prot. n.684 del 14 gennaio 2019, avente ad oggetto il rimando alla FAQ n. 112 concernente il fondo economale per le minute spese, abbiamo espresso con fermezza il nostro totale dissenso per quel che concerne la procedura indicata, in ragione del fatto che l'ipotesi di costituire il fondo (l'anticipo) mediante bonifico bancario o postale a favore del DSGA risultava essere in stridente, inusitato, contrasto con la lettera dell'art. 18 c. 1 lett. c) del D.I. 28 agosto 2018 n.129 "modalità di estinzione dei mandati" che consente il pagamento in contanti.
Ci corre l’obbligo rilevare, in base a quanto riportato - sempre in materia di gestione da parte del DSAGA del fondo economale per le minute spese di cui all’art.21 del D.I. 129/2018 - dalla FAQ n.116, Quesito: Qual è il limite previsto dalla legge per l’utilizzo del denaro contante nella gestione del fondo economale? - Risposta: Con riferimento ai pagamenti in contanti svolti a vario titolo dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, l'articolo 2, comma 4 ter., lett. b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, "Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro", che l’art. 1, commi da 898 a 904, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. ‘Legge di Stabilità 2016’), ha elevato da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 il limite previsto per le operazioni di trasferimento di denaro contante.
Tanto premesso e rilevato, senza bisogno di ulteriori chiose, ci pare sommamente appropriato fotografare il grave disagio e l’innegabile disorientamento indotto in materia ai colleghi DSGA ed ai dirigenti, utilizzando due proverbiali citazioni tratte da una famosissima orazione pronunciata nel 63 a.c. da Marco Tullio Cicerone, di cui la prima è una domanda retorica,
- Quo usque tandem … abutere patientia nostra?? -
e la seconda una deprimente constatazione,
con l’auspicio, sincero, che chi ha orecchie per intendere … intenda!!
Lì, 25.03.2019
D’INTESA CON IL PRESIDENTE
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CONTABILITÀ
Salvatore Gallo