LE NUOVE SOGLIE PER LA "RILEVANZA EUROPEA" DI APPALTI, SERVIZI E FORNITURE PUBBLICHE A PARTIRE DALL'1/1/2020 E VALIDE FINO AL 31/12/2021
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CONTRIBUTO PROFESSIONALE
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La Commissione Europea, secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. (c.d. Codice dei contratti pubblici ), ha proceduto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale U.E. n. L279 del 31 ottobre 2019 dei provvedimenti, relativi alle modifiche apportate alle soglie di “rilevanza europea” ai fini l’ applicazione della normativa comunitaria sugli appalti pubblici che entreranno in vigore il 1° gennaio 2020 e varranno fino al 31 dicembre 2021, che di seguito si elencano:
- Regolamento delegato (UE) 2019/1827 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle Concessioni.
- Regolamento delegato (UE) 2019/1828 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione
- Regolamento delegato (UE) 2019/1829 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione.
- Regolamento delegato (UE) 2019/1830 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori.
I 4 regolamenti che, come già sopra ricordato, entreranno in vigore il 1° gennaio 2020, hanno modificato le soglie di “rilevanza europea”, di cui all’articolo 35, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. secondo quanto di seguito nello specifico riportato:
SETTORI ORDINARI:
- euro 5.350.000 (in precedenza euro 5.548.000) per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- euro 139.000 ( in precedenza euro 144,00) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III (rientrano in tale novero anche le istituzioni scolastiche autonome in quanto considerate dal legislatore comunitario “articolazioni periferiche del MIUR”) ; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
- euro 214.000 (in precedenza euro 221,000) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti con-cernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
- euro 750.000 (resta inalterato l’odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
SETTORI SPECIALI:
- euro 5.350.000 (in precedenza euro 5.548.000) per gli appalti di lavori;
- euro 428. 000 (in precedenza euro 443.000) per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- euro 1.000.000 (resta inalterato l’odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
Riteniamo in conclusione utile riportare le seguenti riflessioni sull’argomento:
- gli importi relativi alle nuove soglie di “rilevanza europea” devono essere considerati sempre al netto I.V.A.;
- rispetto ai valori vigenti nel biennio 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019, gli importi delle nuove soglie di “rilevanza europea” degli appalti pubblici sono stati, per la prima volta dal 2010, modificati “al ribasso”;
- le modifiche regolamentari apportate dal 1° gennaio 2020 alle precedenti soglie di “rilevanza europea” sono obbligatorie in tutti i loro elementi, sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e non necessitano di alcuna procedura ufficiale di recepimento da parte di ciascuno di essi;
- le nuove soglie di “rilevanza europea” sostituiscono integralmente quelle vigenti fino al 31 dicembre 2019.
Buon lavoro a tutti.
Lì, 11.11.2019
IL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITÀ
Salvatore Gallo |
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