DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N.18 C.D. “CURA ITALIA”
Approfondimento tecnico operativo, in merito alle novità di ordine giuridico-contabile disposte dall’art.75 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, per gli acquisti delle P.A. aggiudicatrici per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese.
Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” - pubblicato in G.U. Serie Generale n.70 del 17/03/2020 ed entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione - all’art.75 ha previsto, per agevolare la diffusione del lavoro agile, favorire la diffusione di servizi in rete e facilitarne l'accesso da parte dei cittadini e delle imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, che le P.A. aggiudicatrici, istituzioni scolastiche incluse, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici - preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service) - nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Gli acquisti “de quibus” devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione ed essere effettuati con le risorse disponibili in bilancio poiché dall’attuazione della normativa in parola non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi anche delle scuole dovranno prevedere - nei casi in cui ciò è possibile - l’integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli artt.5, 62, 64 e 64-bis del “Codice dell’Amministrazione Digitale” D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Per effettuare gli acquisti in parola il legislatore ha previsto un’esplicita deroga per le stazioni appaltanti ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
Appare utile esporre in sintesi quanto disposto dalla nuova normativa:
- si deve procedere agli acquisti selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese (presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita un’apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina specifica) di cui all’articolo 25, comma 8, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e all’articolo 4, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 24 marzo 2015, n. 33;
- si devono selezionare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del comma 5, art.75 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e del comma 6, art. 63 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, i quattro operatori economici da consultare, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali con un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;
- si deve scegliere l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'art.95 del D.lgs. 18 aprile 2016 - comma 2: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; comma 4: criterio del minor prezzo - applicabile per qualsiasi importo di gara inferiore alla soglia comunitaria (attualmente e fino al 31 dicembre 2021 pari ad euro 139.000,00);
- si devono trasmettere gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate - determina a contrarre del DS - al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- si può stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di ANAC, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
- si deve stipulare immediatamente il contratto ed avviarne l’esecuzione, anche in deroga al termine di 35 giorni (stand still) dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, previsto dall’articolo 32, comma 9 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50.
In conclusione, appare a nostro avviso utile, portare all’attenzione una notazione che presenta carattere di grande rilevanza pratica per le istituzioni scolastiche che ritenessero di poter procede agli acquisti di beni e sevizi per implementare la didattica on-line e/o il lavoro agile in base a quanto previsto dall’art.75 del più volte sopra citato D.L. c.d. “Cura Italia”.
Doverosamente ricordato che, ai sensi di quanto disposto dalla legge 24 dicembre 2012, n.228 - di Stabilità 2013 - per tutte le istituzioni scolastiche è stato prescritto l’obbligo, per qualsiasi tipologia di beni e servizi di cui necessitino, di fare ricorso prioritario agli strumenti d’acquisto “convenzioni o accordi quadro” messi a disposizione da Consip s.p.a. e che - ove tale procedura risultasse impraticabile - in base al combinato disposto dell’art.1, comma.512 della Legge di 28 dicembre 2015, n.208 - di Stabilità 2016 - dell’art.1, comma 130, della Legge 31 dicembre 2018, n.145 - di Bilancio 2019 - del D.L. 18 aprile 2019 n.19 c.d. “Sblocca Cantieri” convertito in legge con modificazioni dall’art.1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n.55 - vige per le stesse, l’obbligo di utilizzare la piattaforma di e-procurement MePA per gli acquisti di beni, servizi o materiali informatici e/o di materiali e servizi di connettività di qualsiasi importo di gara inferiore alla soglia comunitaria (attualmente e fino al 31 dicembre 2021 pari ad euro 139.000,00), si deve dedurre, per logica e corretta interpretazione della “ratio” di estrema semplificazione, necessità ed immediatezza della procedure da attuare sottesa alla normazione straordinaria e di urgenza adottata dall’esecutivo, che la parte del testo del più volte citato art.75, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n.18 c.d. “Cura Italia”, “… in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale …” stia ad indicare che le istituzioni scolastiche possano “de facto” procedere agli acquisti “de quibus” senza più dover necessariamente tener conto degli appena sopra ricordati obblighi Consip e Mepa.
Lì, 19.03.2020
IL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITÀ
Salvatore Gallo