Serpeggia in questi ultimi giorni, tra le istituzioni scolastiche, un diffuso senso di incertezza e confusione circa l’obbligatorietà di un adempimento amministrativo, la richiesta cioè del Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP), relativo alle procedure, da attuarsi con le risorse messe a disposizione dal Governo in base all’art.120, lettere a,b,c del D.L. 17 marzo 2020 n.18 - c.d. “Cura Italia”- per complessivi 85 milioni di euro, per l’acquisizione di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza e/o di potenziare quelli già in dotazione, di dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali e per la necessaria connettività di rete, nonché di attuazione di programmi di formazione destinati al personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.
All’uopo appare, a parer nostro, utile provare ad offrire senza presunzione di esaustività, un contributo di chiarezza sulla questione ricordando come l’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n.3 preveda che, a far data dal 1° gennaio 2003, per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto d’investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un “CUP”, che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
Il CUP è diventato, conseguentemente, lo strumento atto a identificare, univocamente, uno specifico progetto d’investimento pubblico attraverso una codifica comune e valida per tutte le Amministrazioni e per i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel ciclo di vita dei progetti o chiamati a seguirne la realizzazione.
Il CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi allo specifico progetto cui esso corrisponde (atti di gara, provvedimenti di finanziamento, mandati di pagamento, ecc.).
Di seguito evidenziamo le principali fattispecie di progetti per i quali, di norma, risulta necessario richiedere il CUP:
- interventi per progetti sottoposti alla normativa nazionale sui lavori pubblici (fanno eccezione le opere realizzate a scomputo se vengono realizzate senza gare a evidenza pubblica;
- interventi per i progetti di ricerca realizzati da più soggetti, pubblici o privati e nel caso di progetti finanziati da soggetti pubblici esteri (ad esempio, l’Unione Europea);
- progetti per la concessione di “incentivi a unità produttive” o di “contributi a soggetti diversi da unità produttive” (ad esempio, persone fisiche o associazioni non profit);
- progetti per l’acquisto di partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale.
Successivamente, dal 1º gennaio 2004, è stato precisato che il CUP deve essere richiesto per tutti i progetti d’investimento pubblico, nuovi o già iniziati ma non ancora conclusi, qualsiasi sia il valore economico e qualunque sia la data di inizio degli stessi.
L’obbligatorietà del CUP è pertanto sancita quando ci si trovi difronte ad un intervento di sviluppo ovvero a un progetto di investimento pubblico; l’obbligo decade in presenza di progetti di gestione e manutenzione.
La richiesta del CUP è opportuna - quindi non è obbligatoria - per favorire il dialogo del “Sistema” con la banca dati dell’ANAC, allorquando gli interventi siano soggetti a comunicazione ai sensi della Legge 11 febbraio 1994 n.109, cioè quando gli stessi siano già forniti di Codice Unico d’Intervento, CUI, o di Codice Identificativo di Gara, CIG.
Alla luce di tanto, in considerazione della straordinarietà delle misure economiche adottate del Governo, della necessità estrema dello snellimento e facilitazione di tutte le procedure ad esse conseguenti atte a garantire immediatezza ed efficacia agli interventi necessari al contrasto efficace della pandemia di COVID-19, della contingente, diffusa, avvenuta riorganizzazione anche del lavoro delle segreterie scolastiche in base allo smart-working, dell’opportunità di adottare procedure che - nel rispetto delle norme - rispondano all’attuale esigenza di maggiore semplificazione e tempestività possibile, si ritiene di poter fondatamente propendere per la “non obbligatorietà” ma, eventualmente, per l’ “opportunità” della richiesta di un CUP da parte di ciascuna istituzione scolastica presente nel territorio nazionale in relazione alle attività amministrativo-contabili conseguenti al finanziamento erogato dal M.I. in base alle risorse “ad hoc” previste dall’art.120, lettere a, b, c del D.L. 17 marzo 2020 n.18.
Risulta, in conclusione, doveroso precisare che tutto quanto sopra riportato non è, ovviamente, il frutto di una nostra soggettiva interpretazione, ma fa riferimento diretto a quanto all’uopo indicato nella pagina web dedicata al “sistema CUP” dal Governo italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica .
lì, 4 aprile 2020 Salvatore Gallo