Il presente contributo si propone di fornire un riscontro, quanto più possibile organico, alle numerose perplessità ed incertezze nonché ai conseguenti quesiti posti nelle ultime settimane dalle istituzioni scolastiche in merito alla corretta applicazione delle norme conseguenti alle disposizioni emanate dal Governo e dal Parlamento relative alla sospensione, per l’emergenza epidemiologica legata al Covid-19, dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero.
All’uopo, nel fare riferimento a quanto previsto dall’art. 88 “Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto” del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 si deve rilevare come dette disposizioni abbiano operato un ampliamento del raggio di applicazione di quanto già disposto e regolato dall’art. 41, comma 4 del c.d. “Codice del Turismo” D.lgs. 21 maggio 2011, n. 79 espressamente prevedendo il recesso del viaggiatore, senza penale, prima dell'inizio del pacchetto di viaggio acquistato, correlandolo con quanto previsto, in materia di sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, alla disciplina di cui all’art. 1463 del Codice Civile.
Viene, altresì, in evidenza la prescrizione di cui all’art. 28 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, relativa ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilitaÌ€ sopravvenuta della prestazione dovuta conseguente ai provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.3 del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, dell’art.1, comma 2, lett. q) del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art.1, comma 1, lett. l del DPCM del 10 aprile 2020.
È necessario ricordare come le sopra citate ipotesi di impossibilitaÌ€ sopravvenuta della prestazione dovuta risultino, pienamente, applicabili ai contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche per viaggi d’istruzione o viste guidate, nonché, prendere atto di come risulti precisato, nel testo normativo in esame, come la fattispecie di sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta ricorra anche per quanto attiene ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura; ipotesi, quest’ultima, anch’essa ricorrente nelle normali attività, relative a visite guidate e/o viaggi d’istruzione, programmate dalla istituzioni scolastiche per le quali è intervenuto il sopra ricordato divieto di effettuazione.
È opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 88, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18:
a) le istituzioni scolastiche per le quali si siamo verificate le situazioni di impossibilità della prestazione dovuta conseguentemente alla normazione straordinaria di contrasto alla diffusione del contagio da covid-19 avrebbero dovuto produrre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L.17 marzo 2020 n.18 (precisamente entro il 16 aprile 2020), per le somme eventualmente versate all’operatore economico aggiudicatario del servizio a titolo di acconto, una specifica istanza, da indirizzare al venditore con allegata copia del relativo titolo di acquisto, per ottenere il rimborso;
b) il venditore di conseguenza era obbligato ad emettere, entro trenta giorni dalla ricezione delle richieste - comunque non oltre il 16 maggio 2020 - a rimborso un voucher di importo pari al titolo di acquisto utilizzabile entro un anno dalla sua data di emissione.
Auspicando di aver così utilmente contribuito a rammentare a tutti la normativa in materia al momento vigente è, a nostro parere, utile di seguito riportare una sintesi di quelli che riteniamo essere i corretti riscontri ai casi di criticità, interpretativa ed operativa, più frequentemente venuti in rilievo nei rapporti intervenuti tra le istituzioni scolastiche e gli operatori economici del settore:
1) la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sia sul territorio nazionale sia all'estero, ad oggi, ai sensi e per gli effetti di quanto da ultimo disposto in materia dal DPCM 10 aprile 2020, all’art. 8 comma 1 e come modificato e integrato dall’art. 2, c. 6 del D.L. 8/4/2020 n. 22 produce effetti per tutto l’a.s. 2019/2020;
2) è prevista, a titolo di rimborso, l’emissione da parte dell’operatore economico aggiudicatario del contratto di servizio di un voucher di importo pari alle somme eventualmente pagate dalle istituzioni scolastiche a titolo di acconto;
3) la validità dell’utilizzo dei voucher è attualmente stabilita dal legislatore in un anno a far data dalla data della loro emissione da parte dell’operatore economico aggiudicatario del servizio;
4) in caso di versamenti di somme in acconto non ancora effettuati per contratti per i quali sia intervenuta la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, sia sul territorio nazionale sia all'estero, ove l’operatore economico aggiudicatario dovesse procedere a formalizzare richiesta di versamento trasmettendo la relativa fatturazione e comunicando che successivamente verrà emesso un voucher di pari importo, le istituzioni scolastiche dovranno procedere a rifiutare la fatturazione e non dovranno in alcun modo procedere al pagamento richiesto;
5) i voucher si qualificano giuridicamente quali semplici documenti di legittimazione, ai sensi dell'articolo 2002 del Codice civile che consentono, in buona sostanza, l'identificazione univoca dell'avente diritto all'acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione;
6) i voucher non attivano movimentazione di denaro in uscita per l’operatore economico e neppure in entrata per l’istituzione scolastica;
7) l'istituzione scolastica a favore della quale viene emesso un voucher non deve contabilizzare alcuna operazione all'interno del Programma Annuale di riferimento (e.f.2020);
8) in conformità ai principi di cui all'art. 2, comma 1, del D.I. 28 agosto 2018, n.129, applicabili alla gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare, a quelli di trasparenza, integrità, veridicità e chiarezza sarà, ad ogni buon conto, opportuno inserire nella relazione illustrativa allegata al Conto Consuntivo dell’E.F. 2020 (e nella relazione al programma annuale 2021), indicazioni relative alla gestione dei fondi afferenti i voucher identificando la voce di entrata, evidenziando la destinazione di spesa e la natura delle spese oggetto di rimborso da parte dell'operatore economico e ponendo in risalto la motivazione “Covid-19” che ha resa necessaria l'emissione dei voucher stessi;
9) la sola sospensione, disposta dal Governo in conseguenza dell’emergenza socio-sanitaria correlata al COVID-19, dell’esecuzione dei contratti regolarmente stipulati tra istituzioni scolastiche ed operatori economici aventi ad oggetto servizi relativi a viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate, sia sul territorio nazionale sia all'estero, a parer nostro, considerato l’attuale “vuoto normativo”, non giustifica il consolidarsi per le scuole dell’ipotesi di potersi legittimamente ritenere svincolate dagli obblighi contrattualmente perfezionati e, di conseguenza, riteniamo consigliabile adottare una condotta prudenziale nell'ottica di prevenire eventuali conteziosi giudiziari, quanto meno rischiosi. Attendere ulteriori precisazioni da parte del legislatore è doveroso, anche in considerazione che proprio sull'argomento è stato presentato al Senato in sede di conversione in legge del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 88 un emendamento che, qualora approvato, disporrà che “…nell'ambito dei rapporti contrattuali perfezionati con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni…”.
Ovvia e conseguente, in siffatto frangente, la considerazione che resterebbe inalterato, per le istituzioni scolastiche, il diritto di ricevere e, per gli operatori economici aggiudicatari, l’obbligo di prestare, il servizio oggetto del contratto con un’ampia possibilità di “rimodulazione”, fatta salva la validità del vincolo contrattuale originario;
10) non è stato previsto dal legislatore, per fin troppo intuibili motivi legati alla necessità di non rendere ancor più insostenibile la già contingente e grave emergenza legata alla liquidità degli operatori economici, il rimborso in danaro di eventuali somme pagate dalle scuole a titolo di acconto, ma esiste il problema reale dei versamenti effettuati a monte dagli alunni delle classi terminali delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado impossibilitati al corretto uso del voucher nel prossimo anno scolastico.
Alle famiglie degli alunni “de quibus”, che hanno avanzato ed avanzeranno, istanze finalizzate alla restituzione delle somme di danaro versate in acconto, l’istituzione scolastica non potrà, allo stato dei fatti, legittimamente dare riscontro prelevando gli importi dal P.A. in quanto potrebbe trattarsi, in tal caso, di una “distrazione di fondi” che potrebbe sostanziare a carico dei D.S. l’ipotesi di un danno erariale.
A nostro avviso, in questo caso, è ugualmente necessario attendere l’evolversi necessario della normativa tenuto conto che anche su questa questione è stato presentato al Senato in sede di conversione in legge del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 88 un ulteriore emendamento che, qualora approvato, disporrà che “…dovrà essere sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado…”
11) quanto appena detto al punto 9) è da ritenersi valido anche nell’ipotesi di famiglie di alunni che facciano motivata richiesta di trasferimento dei propri figli ad altra istituzione scolastica per il prossimo anno 2020/2021;
12) non è ammissibile, allo stato, la richiesta di rimborso in danaro invece dei voucher motivata da famiglie di alunni che per il prossimo anno ipotizzano di non voler far partecipare i propri figli, per motivi prudenziali, a viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate, sia sul territorio nazionale sia all'estero;
13) eventuali emissioni da parte degli operatori economici aggiudicatari di note di credito a favore delle istituzioni scolastiche per le eventuali somme pagate dalle stesse a titolo di acconto non devono essere prese in considerazione e dunque rifiutate in quanto il rimborso il rimborso avviene mediante la emissione di un voucher;
14) l’istituzione scolastica potrà invece legittimamente procedere al rimborso alle famiglie degli alunni disponendo mandati di pagamento corrispondenti alle somme eventualmente versate dalle stesse in eccedenza rispetto a quelle pagate dalla scuola all’operatore economico a titolo di acconto e dallo stesso rimborsate con un voucher.
Auspicando di aver reso, senza pretesa di esaustività ma con la certezza di aver operato in stretta attinenza alla normativa vigente contemperata, come da consuetudine, dal buon senso interpretativo e fattuale, un supporto utile ed un apporto di chiarezza e semplificazione sull’argomento, si resta in attesa di ogni ed ulteriore precisazione o sviluppo che il Legislatore vorrà introdurre in materia per ulteriori e approfonditi contributi professionali.
Lì, 20.04.2020
IL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITÀ
Salvatore Gallo