RIMBORSI GITE E VADEMECUM ANAC

 ART. 88-BIS LEGGE 24 APRILE 2020 N.27 - REGOLE E PROCEDURE PER I RIMBORSI ALLE SCUOLE DI SOMME PAGATE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE AGLI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI DI CONTRATTI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI A VIAGGI D'ISTRUZIONE, INIZIATIVE DI SCAMBIO O GEMELLAGGIO, VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE – LE CONCLUSIVE “ISTRUZIONI PER L’USO”!

COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC DEL 30 APRILE 2020- VADEMECUM AFFIDAMENTI RAPIDI DURANTE L’EMERGENZA E NELLA “FASE 2” COVID-19, MEMORANDUM SULLE PROCEDURE SPEDITIVE GIÀ PREVISTE DAL CODICE DEI CONTRATTI MA TROPPO SPESSO “COLPEVOLMENTE TRASCURATE”!

 

CONTRIBUTO PROFESSIONALE

 

È stata pubblicata in G.U. Serie Generale n.110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16 - la Legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione, con modificazioni, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi” entrata in vigore il 30 aprile 2020.

Tra le modificazioni ed integrazioni introdotte dalla citata Legge di conversione n.27/2020 rispetto al testo originario del D.L. n.17/2020, particolare rilievo assume quanto prescritto e regolato dall’art. 88-bis, ai fini della definitiva regolamentazione dei rimborsi alle scuole di eventuali somme pagate a titolo di anticipazione agli operatori economici aggiudicatari per contratti dalle medesime sottoscritti per la prestazione di servizi relativi a viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sia sul territorio nazionale sia all'estero, per le quali il Governo ha disposto la sospensione in ragione dello stato di emergenza sanitaria connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ricordato come nei nostri precedenti contributi professionali in materia del 20 marzo 2020 e del 18 aprile 2020 - ai quali esplicitamente si rimanda - abbiamo provato, per così dire in divenire, a tirare le fila del combinato disposto:

  • dell’art.3 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6,
  • dell’art. 28 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, dell'art.2, c.1, lettere b) e d),
  • del D.P.C.M. 8 marzo 2020,
  • dell’art.1, c.2, lett. q) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19,
  • dell’art.1, c.1, lett. l del D.P.C.M.10 aprile 2020,
  • dell’art.41, c.4 del D.lgs. 21 maggio 2011 n. 79,
  • dell’art.1463 del Codice Civile,

appare altresì opportuno, ai fini di una corretta applicazione dell’art.88 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 ”Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura”, procedere ad illustrare le modifiche di rilievo che il Legislatore ha all’uopo apportato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n.27, completamente riscrivendo l’art.88, la cui rubrica è diventata Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura” ma, soprattutto per quanto di nostro interesse, aggiungendo al testo originale l’art. 88-bis “Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici” a definitiva integrazione del quadro normativo “de quo”.

Dunque, con la finalità precipua di porre a disposizione delle istituzioni scolastiche una sintesi pratica volta alla corretta accezione ed applicazione delle norme, si espone quanto segue.

 

L’art.88-bis, comma 8, della legge 24 aprile 2020 n.27 sancisce in estrema sintesi che,

  • per la sospensione dei viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero, disposta dal Governo in ragione dello stato di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'art.1463 del codice civile in materia di sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, nonché quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del codice del turismo di cui al D.lgs. 23 maggio 2011, n.79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio;
  • il rimborso alle istituzioni scolastiche di somme eventualmente versate all’operatore economico aggiudicatario del servizio di viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate, a titolo di acconto può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione;
  • in deroga all'art. 41, c.6, del D.lgs. 23 maggio 2011, n.79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher a favore delle istituzioni scolastiche, appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio;
  • per viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate che riguardano gli alunni della scuola dell'infanzia o quelli delle classi terminali della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado, il rimborso deve essere sempre corrisposto con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher;
  • tutti i rapporti contrattuali perfezionati alla data del 24 febbraio 2020 tra istituzioni scolastiche committenti e organizzatori aggiudicatari, restano giuridicamente validi con effetto per l'anno scolastico 2020/2021;
  • nell'ambito dei rapporti contrattuali perfezionati alla data del 24 febbraio 2020 con ciascun organizzatore aggiudicatario, le istituzioni scolastiche committenti possono nel successivo anno scolastico 2020/2021 modificare le modalità di svolgimento di viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni;
  • il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione;
  • tutte le disposizioni sopra citate trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite;
  • l'emissione dei voucher da parte degli organizzatori aggiudicatari alle istituzioni scolastiche assolve “in toto” i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario;
  • le disposizioni dell’art. 88-bis della Legge 24 aprile 2020, n.27 costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'art. 17 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell'art. 9 del Regolamento (CE) n.593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.

 

L’ANAC con la comunicazione del suo Presidente del 30 aprile 2020 ha pubblicato un “Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici”.

L’ANAC, nel ricordare che Il Codice degli Appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.) offre numerose possibilità per ridurre i tempi delle procedure di gara ed i termini delle stesse sia che si operi sopra che sotto soglia di rilevanza comunitaria, nel Vademecum proposto, fornisce una ricognizione delle norme vigenti per aiutare le stazioni appaltanti a far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19 in atto e, comunque, in tutte le ipotesi in cui si renda necessaria, in presenza dei presupposti di legge, un’accelerazione o una semplificazione delle procedure di gara.

Nel documento non si evidenziano, tuttavia, deroghe di qualsivoglia natura dovute all’emergenza socio-sanitaria in atto ed alla necessità strettamente ed essa connessa di immediatezza procedurale ma, semplicemente, si propone alle stazioni appaltanti, un elenco di sintesi delle norme primarie del Codice dei contratti nella loro accezione letterale, come preconfigurata dal Legislatore secondo criteri di semplificazione, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, scevre da ogni inutile ed arzigogolata sovrastruttura dettata, sovente, dalla purtroppo inopinata consuetudine di “complicare le norme di per sé facili” tanto cara anche alla stessa ANAC e da noi sempre fermamente osteggiata.

Ad ogni buon conto nel ritenere la lettura del vademecum utile strumento di consultazione, anche se si riferisce, per la massima parte, a regole e disposizioni normative canoniche che non attengono alle procedure più di sovente utilizzate dalle istituzioni scolastiche, si coglie l’occasione per sollecitare i D.S. ed i D.S.G.A. ad adottare, nel perdurare della presente situazione di grave emergenza sanitaria e sociale legata al Covid-19, procedure di acquisizione, in particolare, di beni e servizi il più possibili coerenti in linea con i principi generali di legittimità, semplicità ed immediatezza intrinseci alle norme, preposte a regolare le attività delle stazioni appaltanti pubbliche nei procedimenti il cui valore sia sotto soglia di rilevanza comunitaria, previste dal D.lgs.18 aprile 2016 n.50 e, quindi, di procedere con affidamenti diretti, acquisti on Line e pagamenti con carta di credito.

Ci piace concludere con l’auspicio sincero di poter tutti uscire, al più presto ed al meglio, dalla presente situazione emergenziale sanitaria, sociale e lavorativa.

 

Lì, 04.05.2020

IL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITÀ

Salvatore Gallo


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Categoria: Contributi professionali Data di creazione: 04/05/2020
Sottocategoria: Contabilità Ultima modifica: 05/05/2020 08:16:35
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