DIDATTICA E ALUNNI UN ANNO SCOLASTICO PARTICOLARE, FACCIAMO IL PUNTO SULLO "STATO DELL'ARTE"

Le disposizioni emergenziali COVID19 hanno inevitabilmente influito sulla didattica e sugli alunni, facciamo il punto sulla relativa normativa di riferimento che ad oggi ha fissato regole valide per l’a.s. 2019/20 e che riguardano anche l’aspetto procedurale ed amministrativo del settore didattica.

 

  • Didattica a distanza

I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità (Art. 1 lett. g DPCM 4 Marzo 2020).

In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione (Art. 2 c. 3 Decreto Legge 8 Aprile n. 22).

L’Art. 1 del D.M. 187 del 26/3/2020 dispone sul Riparto delle risorse per l’apprendimento a distanza.

Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali sulla base degli indicatori effettivamente disponibili per ciascuna istituzione scolastica, tenendo conto, per il riparto delle risorse di cui alla lettera b), del numero degli studenti derivanti dall’Anagrafe nazionale degli studenti rilevato per l’anno scolastico 2019-2020, in misura ponderale pari al 30%, e dello status socio-economico delle famiglie degli studenti – dato ESCS, come rilevato dall’INVALSI, in misura ponderale pari al 70% e, per il riparto delle risorse di cui alle lettere a) e c), del numero degli studenti derivanti dall’Anagrafe nazionale degli studenti rilevato per l’anno scolastico 2019-2020, in misura ponderale pari al 50%, e dello status socio-economico delle famiglie degli studenti – dato ESCS, come rilevato dall’INVALSI, in misura ponderale pari al 50%.

A ciascuna istituzione scolastica sono assegnate le rispettive risorse ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sulla base dell’Allegato che è parte integrante e sostanziale dello stesso decreto, suddivise per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 120, comma 2, ovvero:

a)     piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b)    dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali da a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito;

c)     formazione per il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

 

In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. (Art. 77 Decreto Cura Italia, convertito in Legge 24 Aprile 2020 n. 27).

Le Istituzioni Scolastiche sono state destinatarie di risorse finanziarie così determinate (D.M. Prot. n. 186 del 26/03/2020):

per ciascuna istituzione scolastica, sulla base di criteri che tengono conto della tipologia dell’istituzione scolastica, della consistenza numerica degli alunni, della consistenza numerica del personale scolastico secondo i parametri unitari (€ 2,26 moltiplicato per il numero degli alunni e il numero del personale scolastico per dotare le scuole di dispositivi di protezione e di igiene personale – € 2,26 per sanificare i locali scolastici, € 4,48 per gli istituti tecnici e professionali) riportati nelle allegate Tabelle 1 e 2 - Quadro A, B, C e D che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. In ogni caso è assicurato un finanziamento pari alla soglia minima di 500 euro per ciascuna istituzione scolastica.

                Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse loro assegnate per le finalita' di cui al comma 2, lettera a), qualora superiori alle necessita' riscontrate, anche per le finalita' di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 2. (Art. 120 c. 5bis Decreto Cura Italia, convertito in Legge 24 Aprile 2020 n. 27).

  • Assistenti tecnici anche nel primo ciclo

Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalita' della strumentazione informatica, nonche' per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attivita' didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unita', anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (Art. 120 c. 4 Decreto Cura Italia, convertito in Legge 24 Aprile 2020 n. 27).

L’Art. 2 (Riparto del contingente di assistenti tecnici per le scuole del primo ciclo) del D.M. 187 del 26/3/2020 dispone sul riparto del contingente di assistenti tecnici per le scuole del primo ciclo.

  • Viaggi di istruzione e visite guidate

Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Art. 2 c. 6 Decreto Legge 8 Aprile n. 22).

Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonche' quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso puo' essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. (Art. 88bis c. 8 Decreto Cura Italia, convertito in Legge 24 Aprile 2020 n. 27).

  • Conservazione della validità dell'anno scolastico 2019/2020

Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019/2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Art. 121 ter Decreto Cura Italia, convertito in Legge 24 Aprile 2020 n. 27).

  • Valutazione alunni

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. (Art. 87 c. 3 ter Decreto Cura Italia, convertito in Legge 24 Aprile 2020 n. 27).

  • Organi collegiali

Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Art. 73 c. 2bis Decreto Cura Italia, convertito in Legge 24 Aprile 2020 n. 27).

  • Esami di Stato secondo ciclo - Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera c) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, sono costituite, in deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017, le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in ragione di una ogni due classi.

2. Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.

3. Il presidente è nominato dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe (O.M. del 17 Aprile 2020).

  • Rilevazioni nazionali INVALSI

Sospensione su tutto il territorio nazionale delle prove INVALSI 2020.

  • Libri di testo

Eventuale conferma, nel caso l’attività didattica non riprendesse in presenza entro il 18 Maggio 2020, per l’a.s. 2020/2021 dei libri di testo adottati nell’a.s. 2019/20 (Art. 2 c. 1 Decreto Legge 8 Aprile 2020 n. 22).

 

Sul Decreto Legge 8 Aprile 2020 n. 22 (G.U. n. 83 del 8/4/2020), entrato in vigore dal 9 Aprile 2020, che contiene misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato rimandiamo al contributo professionale del 9 Aprile 2020 (vedi Link https://www.anquap.it/categorie03.asp?id=5647).

Ad oggi rimaniamo in attesa dell’adozione delle ordinanze del Ministro dell’istruzione, previste nello stesso Decreto, contenenti specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione. Le stesse definiranno anche le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria.

 

Lì, 04.05.2020

 

Il Responsabile ANQUAP Ufficio Didattica

D’intesa con il Presidente ANQUAP

Ferrari Alessandra

Giorgio Germani


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QUI il documento Anquap


 
Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 04/05/2020
Sottocategoria: Didattica Ultima modifica: 04/05/2020
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