La modalità della retribuzione dei primi 30 giorni di astensione dal lavoro del personale docente ed ATA che faccia richiesta di poter usufruire di congedo parentale per bambino entro il 12°anno di età trova, ad oggi, ricorrente difficoltà di univoca applicazione che causa di sovente, oltre che divergenze interpretative e conflittualità interpersonali nelle istituzioni scolastiche, non di rado anche contenziosi davanti agli organi giudiziari competenti.
Il presente contributo, naturalmente scevro da ogni pretesa di esaustività, si pone l’obiettivo di mettere a disposizione uno strumento di natura tecnico-giuridica utile per la migliore trattazione possibile dello specifico argomento ed, eventualmente, di provare a fornire una chiave di lettura semplice, immediata e, quanto più possibile, corretta dello stesso.
Partiamo dal presupposto generale che la disciplina legislativa prevede che il congedo parentale viene retribuito per massimo 6 mesi.
Questa condizione riguarda entrambi i genitori, ovvero i 6 mesi, complessivamente, si intendono retribuiti indipendentemente se li fruisce un solo genitore o, se si arriva a 6 mesi, sommando i periodi di congedo di entrambi i genitori.
Tutti gli altri periodi di congedo superiori ai 6 mesi (fino agli 11 mesi consentiti) non sono retribuiti.
Il focus del presente contributo è relativo ai primi 30 giorni entro il 12°anno di età del bambino richiesti dal personale della scuola che devono essere pagati al 100% perché, ovviamente a parer nostro, tale conclusione scaturisce in apodittica relazione alla sintesi della complessa normativa vigente in materia che, di seguito, cercheremo di portare correttamente alla comune attenzione:
- L’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 151/2001 dispone: “… sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione …”.
- L’art. 12, comma 4 del CCNL/2007 dispone: “… nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 ,comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 - D.Lgs. 80/2015: per ogni figlio nato, nei primi suoi 12 anni di vita per un periodo continuativo o frazionato 2/3 non superiore a sei mesi …- , per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.
- Il CCNL/Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, nel dettare all’art.12 una disciplina di miglior favore in relazione al trattamento economico dei congedi parentali, in tutte le ipotesi in cui si configuri il relativo diritto ebbe a prevedere che i primi trenta giorni di astensione dal lavoro fossero retribuiti per intero nei primi 12 anni di età del bambino.
- Il nuovo CCNL/Comparto Istruzione e ricerca del 19/04/2018 ha confermato, l’art 12 del CCNL del 2007 ribadendo all’art 1 comma 10 che “... tutto ciò che non è stato modificato rimane in vigore… “
La normativa in esame, che è di una chiarezza estrema, nella pratica amministrativa giornaliera delle istituzioni scolastiche trova, tuttavia, ancora un’ inopinata difficoltà ad essere univocamente applicata a seguito della pubblicazione da parte dell’ARAN - in riscontro ad una richiesta di chiarimenti - di una faq riportante un proprio “orientamento Applicativo” (correttamente denominato “orientamento” in quanto non dotato di forza di legge non rientrando ad alcun titolo tra le fonti normative del diritto) che ha, di fatto posto un “veto”, alla corresponsione 100% di cui sopra. Questo orientamento dell’ARAN e la sua conseguente attuazione è stato smentito, puntualmente, da più sentenze di giudici diversi che, nel tempo, hanno accolto i ricorsi promossi da personale della scuola che si era visto decurtare il trattamento economico a titolo di retribuzione nonchè, in misura corrispondente e conseguente, le ferie e la tredicesima per il periodo in cui si era avvalso del congedo parentale (vedi: Tribunale di Sassari: sent. N.1424/2011; Tribunale di Grosseto: sent. n.216/18; Suprema Corte di Cassazione: ord. n.3006/2012).
Il comune denominatore giuridico, che sta alla base della motivazione delle sentenze di accoglimento dei ricorsi proposti di cui sopra, si riscontra, “de plano” ed primis, nel fatto inconfutabile che l’ “orientamento Applicativo” dell’ARAN non risulta supportato da norma primaria alcuna ed, in secondo luogo, dal fatto che lo stesso disconosce, inopinatamente, quanto il vigente CCNL/Comparto scuola prevede, con estrema limpidezza in materia: cioè l’applicabilità, nella fattispecie, in esame del “trattamento di miglior favore per il dipendente”.
Da considerare, altresì, che Il D.lgs. 15 giugno 2015 n. 80 (ed il D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, riportante le modifiche definitive), ha esteso la possibilità del congedo parentale fino ai 12 anni di età del bambino, procedendo ad un’ applicazione piena della lettera del CCNL/Comparto scuola vigente, per cui i primi 30 giorni di congedo (ovviamente mai fruiti prima) devono essere pagati per intero anche se richiesti dopo i 6 anni di età del bambino e, quindi fino ai 12 anni età, appunto perché tale è il periodo di astensione dal lavoro previsto dal novellato art. 32,comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001.
Per completezza di informazione appare utile precisare infine che:
- per i restanti 5 mesi l’indennità economica è pari al 30% della retribuzione, indipendentemente dal reddito individuale del richiedente, fino al sesto anno di vita del bambino (compreso il giorno del 6° compleanno).
- per i restanti 5 mesi - dal 6° anno di età del bambino fino all’8° anno di età (compreso il giorno dell’8° compleanno) - 3/3 se i restanti 5 mesi (o parte di essi) sono invece fruiti dai 6 agli 8 anni di vita del bambino (compreso il giorno dell’8° compleanno), l’indennità economica è pari al 30% della retribuzione solo qualora il richiedente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico (negli ultimi anni è stato di circa euro 16.500,00)
- per i restanti 5 mesi - dall’8° anno di età del bambino fino al 12° anno di età (compreso il giorno del 12° compleanno) - nessuna retribuzione, se i restanti 5 mesi (o parte di essi) sono fruiti dagli 8 ai 12 anni di vita del bambino (compreso il giorno del 12° compleanno), anche se il reddito del richiedente rientri nei parametri appena sopra indicati.
Chiudiamo con l’auspicio sincero di essere riusciti a contribuire, pur nel rispetto dovuto all’autorevole “orientamento” dell’ARAN sull’argomento, a mettere nella disponibilità delle istituzioni scolastiche una chiave applicativa della normativa “de qua” più limpida ed aderente alla ratio giuridica propugnata “ab ovo” dal legislatore nazionale.
Lì, 02.03.2021
IL RESPONSABILE UFFICIO NAZIONALE CONTABILITÀ
Avv. Salvatore Gallo