IPOTESI DI AUTONOMIA REGIONALE DIFFERENZIATA IN MATERIA DI ISTRUZIONEIn questi giorni si fa un gran parlare di autonomie regionali differenziate e ci sembra doveroso (quanto meno opportuno) partecipare alla discussione con una ragionata riflessione. L'art. 116 (Parte II - Titolo V) della vigente Carta Costituzionale prevede la possibilita' di attribuire alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia su alcune materie che l'art. 117, della stessa Carta, assegna come legislazione esclusiva allo Stato e come legislazione concorrente allo Stato ed alle Regioni. Nella legge dello Stato che dovesse approvare le ulteriori forme e modalita' di autonomia, sulla base di intese fra lo Stato e la Regione interessata, e' d'obbligo il rispetto dei principi di cui all'art. 119 in tema di risorse finanziarie e fondo perequativo.
(pubblicato il 18/02/2019)