STATUTO ANQUAP
(Testo vigente approvato dal 6° Congresso Nazionale nella seduta pomeridiana del 13 giugno 2022)
Lì, 13.06.2022
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Michele Cosimi
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IL PRESIDENTE
F.to Alessandra Ferrari
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TITOLO I
Art. 1
(Costituzione)
1. È costituita, dai Direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche già aderenti alla FNADA, l’Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche. Ad essa, sinteticamente denominata “ANQUAP”, possono aderire le Alte Professionalità (quadri, funzionari ed anche dirigenti) e gli Impiegati delle Amministrazioni Pubbliche sia in servizio che in quiescenza.
2. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
3. L’Associazione ha sede in Attigliano (TR) in Via XXIV Maggio n. 1.
Art.2
(Finalità)
1. L’ANQUAP quale organismo professionale e sindacale, senza fini di lucro, si prefigge i seguenti scopi:
a) assumere la rappresenta sindacale delle categorie di riferimento in ogni sede ed a ogni livello, con l’obiettivo di pervenire a una separata area o sezione contrattuale per la categoria legale dei quadri o delle elevate professionalità e ad una giusta valorizzazione degli impiegati. Per talune categorie di quadri direttivi (o elevate professionalità) si fissa anche l’obiettivo della qualifica dirigenziale e, comunque, quello della vice dirigenza;
b) costituire un luogo organizzato di incontro e di confronto per la crescita culturale e professionale e per il costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei quadri direttivi o delle elevate professionalità e degli impiegati che operano nelle amministrazioni pubbliche;
c) concorrere alla definizione delle politiche afferenti le amministrazioni pubbliche in ambito europeo, nazionale e territoriale;
d) rappresentare le problematiche inerenti il corretto funzionamento delle Amministrazioni Pubbliche e fornire contributi per raggiungere le soluzioni migliori;
e) tutelare gli interessi delle categorie rappresentate con forme di assistenza professionale e legale e di garanzia assicurativa e previdenziale;
f) contribuire alla formazione di una Associazione Professionale e sindacale delle categorie rappresentate, in ambito europeo.
Art.3
(Attività)
Per raggiungere i propri scopi l’Associazione:
1. svolge attività negoziale a tutti i livelli di contrattazione collettiva e/o di relazioni sindacali;
2. organizza conferenze di servizio, convegni, seminari, corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento e addestramento, nonché, attività tutoriale e master aperti a tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche. In particolare le attività sopra descritte sono rivolte al personale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative, di Accademie e Conservatori (Dirigenti, Direttori SGA, Direttori amministrativi, Direttori di ragioneria, Docenti, amministrativi, tecnici, ausiliari ed altre figure), sia in ambiti trasversali che specifici.
3. promuove confronti con le Istituzioni, i soggetti politici, associativi e le altre organizzazioni sindacali;
4. organizza uno sportello informativo e di consulenza professionale per via telematica;
5. organizza un servizio di assistenza professionale e legale;
6. promuove le condizioni per pervenire alla definizione di un contratto e/o convenzione assicurativa per la tutela dei rischi professionali, per una forma di previdenza integrativa complementare e per l’assistenza sanitaria;
7. stabilisce collegamenti e/o collaborazioni con i mass-media;
8. realizza ogni altra attività utile al raggiungimento delle finalità associative.
Art.4
(Patrimonio)
1. Il patrimonio dell’ANQUAP è costituito dalle quote versate dai soci aderenti, da eventuali legati, donazioni e sponsorizzazioni, nonché dai beni immobili e mobili acquistati. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. Con deliberazione del Consiglio Nazionale è possibile istituire un fondo di solidarietà da destinare in favore di soci che versino in situazioni particolari di bisogno.
3. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza si decidono le erogazioni.
TITOLO II
DEI SOCI
Art.5
(Modalità di iscrizione)
1. L’adesione all’ANQUAP si perfeziona in presenza delle seguenti condizioni:
a) accettazione dello statuto;
b) versamento per delega all’amministrazione di appartenenza della quota associativa stabilita dal Consiglio Nazionale.
c) versamento della quota annuale di iscrizione per i pensionati e/o altri soggetti stabilita dal Consiglio Nazionale.
2. Le quote associative non sono trasmissibili.
Art.6
(Diritti e obblighi sociali)
1. I soci dell’ANQUAP, in regola con il versamento delle quote fruiscono del diritto di elettorato attivo e passivo in qualsiasi sede, secondo il relativo regolamento. Essi hanno diritto all’assicurazione secondo la polizza concordata tra l’ANQUAP e la compagnia assicurativa convenzionata, hanno diritto, inoltre, alla consulenza anche di natura legale su aspetti dell’attività professionale che abbiano rilevanza generale.
2. Tutti i soci sono tenuti ad assumere comportamenti in sintonia con la politica e con gli orientamenti espressi dagli organi statutari dell’ANQUAP, a non svolgere attività contraria ai fini dell’associazione e ad impegnarsi in ogni circostanza per la migliore riuscita delle iniziative deliberate dagli organi statutari.
3. I soci che sono componenti di organi statutari collegiali hanno il dovere di partecipare alle riunioni degli stessi. L’assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive determina la decadenza dall’organo, con provvedimento motivato del Presidente.
Art.7
(Sanzioni disciplinari)
1. Il socio che si renda responsabile di attività contraria ai fini e agli interessi dell’Associazione o che assuma comunque atteggiamenti lesivi dell’immagine dell’ANQUAP è sottoposto a giudizio del Collegio dei Probiviri su proposta motivata degli organi statutari centrali o periferici. I soci che ricoprono la carica di Presidente Nazionale, Tesoriere, Presidente del Collegio dei Revisori, Presidente del Collegio dei Proboviri, rappresentante della Consulta degli Assistenti Amministrativi (o degli impiegati), membro del Consiglio Nazionale, membro del Consiglio di Presidenza, Direttore Generale, Presidente Regionale, Presidente Provinciale sono sottoposti a giudizio del Collegio dei Probiviri previa deliberazione assunta dal Consiglio di Presidenza a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il socio di cui al precedente comma va soggetto ad una delle seguenti sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’atto di cui si è reso responsabile:
a) censura;
b) sospensione fino a sei mesi;
c) espulsione
3. Il socio sottoposto a procedimento disciplinare può essere sospeso temporaneamente da qualunque incarico interno o di rappresentanza, sino a quando il caso non sarà stato definito, con provvedimento motivato del Presidente Nazionale. In caso di provvedimento presidenziale è sospeso altresì da qualsiasi organo nazionale e territoriale di cui è membro;
4. Le sanzioni vengono inflitte dal Collegio dei Probiviri, dopo aver acquisito le controdeduzioni dell’interessato. Contro le decisioni di tale Collegio, nei trenta giorni successivi all’adozione del provvedimento, si può ricorrere al Consiglio Nazionale che delibera definitivamente in merito;
5. Il socio, nei confronti del quale si applica la sanzione della sospensione a sei mesi decade immediatamente da ogni incarico, centrale o periferico, interno o di rappresentanza dell’ANQUAP, nonché da membro di qualsiasi organo nazionale o periferico, e potrà tornare a ricoprire incarichi solo con il successivo rinnovo degli organi statutari, sempre che sia stata scontata la sanzione ricevuta
Art.8
(Perdita della qualità di socio)
1. La qualità di socio si perde per:
a) revoca della delega rilasciata;
b) cambiamento della funzione di cui all’art. 1;
c) interruzione o sospensione del pagamento della quota associativa;
d) espulsione.
TITOLO III
ORGANI CENTRALI
Art.9
(Organi e strutture centrali)
1. L’Associazione ha “organi collegiali”, “organi monocratici”, “organi di garanzia e di controllo” e “strutture di consulenza, assistenza e supporto”.
· Sono organi collegiali:
ü il Congresso Nazionale
ü il Consiglio Nazionale
ü il Consiglio di Presidenza
· Sono organi monocratici:
ü il Presidente
ü il Tesoriere
· Sono organi di garanzia e controllo:
ü il Collegio dei Probiviri
ü il Collegio dei Revisori dei Conti
· Sono strutture di consulenza, assistenza e supporto:
ü i Dipartimenti, le consulte, gli uffici. È comunque costituita la Consulta degli Assistenti Amministrativi (o degli impiegati).
ü Il Direttore Generale
2. Gli organi durano in carica 5 anni, salvo il caso di svolgimento anticipato del Congresso Nazionale. Lo stesso termine vale per le strutture di consulenza, fatta salva una diversa deliberazione del Consiglio Nazionale.
Art.10
(Congresso Nazionale)
1. Il Congresso Nazionale è l’organo che determina le linee generali della politica dell’Associazione, ne elabora ed approva lo Statuto e le eventuali integrazioni e modificazioni, elegge il Presidente, il Consiglio di Presidenza, il rappresentante della Consulta degli Assistenti Amministrativi (o degli impiegati) e fino ad un massimo di 12 componenti della stessa Consulta, il Presidente e i componenti del Collegio dei Probiviri, il Presidente e i componenti dei Revisori dei Conti.
2. Al Congresso partecipano i delegati dei singoli comparti e/o amministrazioni in proporzione alla rappresentatività nei relativi ambiti di appartenenza.
3. Il Congresso Nazionale si celebra, di norma, ogni cinque anni, con le modalità e la composizione fissate nel regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale. Il Congresso può apportare modifiche al Regolamento.
Art.11
(Consiglio Nazionale)
1. Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente, dai componenti del Consiglio di Presidenza e dai Presidenti Regionali. Nelle Regioni con almeno 200 soci è previsto un rappresentante ogni 200 soci. I rappresentanti regionali sono scelti dal relativo Consiglio Regionale.
2. Partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale il Tesoriere, il Direttore Generale, il Presidente del Collegio dei Probiviri e quello del Collegio dei Revisori. Possono essere invitati i responsabili dei dipartimenti, degli uffici e consulte ed altri soggetti che ricoprono incarichi operativi.
3. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. La richiesta di convocazione è valutata dal Consiglio di Presidenza.
4. È organo di governo dell’Associazione e delibera sulle proposte del Presidente, del Consiglio di Presidenza o per iniziativa diretta. Inoltre:
· decide in ordine all’adesione (o affiliazione) a Federazioni e/o confederazioni di cui si condividono le finalità;
· decide in ordine alla sede Nazionale e ne disciplina il funzionamento;
· fissa le quote associative e la ripartizione delle stesse per assicurare il funzionamento dell’organizzazione periferica;
· approva i regolamenti per il funzionamento degli organi centrali e periferici e per la gestione amministrativo-contabile;
· approva il regolamento per la composizione e il funzionamento dei dipartimenti delle consulte e degli uffici;
· decide la programmazione e la realizzazione delle attività annuali (conferenze di servizio, corsi di formazione, seminari, ecc.);
· decide in ordine all’affidamento del contratto assicurativo sulla tutela dei rischi professionali e/o delle forme di previdenza complementare e di assistenza sanitaria;
· approva le proposte di politica generale da presentare in ambito europeo, nazionale e territoriale;
· approva le proposte e la piattaforma per la disciplina contrattuale del rapporto di lavoro ed eventuali azioni di sostegno e di tutela;
· elabora e approva una proposta per la costituzione di una Associazione professionale e sindacale delle categorie rappresentate in ambito europeo;
· sostituisce, su proposta del Presidente o del Consiglio di Presidenza, il rappresentante della Consulta degli Assistenti Amministrativi, il Presidente del Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori in caso di dimissioni o decadenza;
· sostituisce, su proposta del Presidente o del Consiglio di Presidenza, i componenti della Consulta degli Assistenti Amministrativi, nonché i componenti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, qualora non risulti possibile la surroga, nei casi di dimissioni o decadenze;
· revoca e sostituisce, su proposta del Presidente o del Consiglio di Presidenza - per manifesta inattività- il rappresentante e i componenti della Consulta degli Assistenti Amministrativi, il Presidente e i componenti del Collegio dei Probiviri, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
· convoca il Congresso Nazionale.
5. In caso di necessità e urgenza, con composizione allargata ai presidenti provinciali, assume le decisioni di competenza del Congresso Nazionale. I casi di necessità e urgenza sono deliberati dal Consiglio di Presidenza.
Art.12
(Il Consiglio di Presidenza)
1. Presidente, 15 membri eletti e il rappresentante della Consulta degli Assistenti Amministrativi (o degli impiegati) costituiscono l’organo esecutivo dell’Associazione che assume la denominazione di Consiglio di Presidenza.
2. Il Consiglio di Presidenza coadiuva il Presidente ed il Tesoriere nelle attività gestionali. Tra i componenti il Presidente sceglie il Vice Presidente Vicario. Può, inoltre, nominare ulteriori vice presidenti ai quali affidare specifici incarichi.
3. Esprime parere, su proposta del Presidente, in ordine alla nomina del Tesoriere e del Direttore Generale;
4. Si riunisce di norma una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti, per:
· preparare ed eseguire le decisioni del Consiglio Nazionale;
· elaborare le proposte di politica generale, nonché quelle per la disciplina contrattuale del rapporto di lavoro da sottoporre ad approvazione del Consiglio Nazionale;
· curare l’organizzazione operativa dello sportello informativo e di consulenza e del servizio di consulenza legale e professionale nonché quella delle sezioni e sedi territoriali;
· assumere, in caso di necessità e urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio Nazionale che sottopone a ratifica dello stesso nel termine ordinatorio di 60 giorni.
5. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza partecipano il Tesoriere, il Direttore Generale, il Presidente del Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori.
6. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza possono essere invitati i responsabili dei dipartimenti, degli uffici e delle consulte ed altri soggetti che ricoprono incarichi operativi.
Art.13
(Il Presidente)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, viene eletto dal Congresso Nazionale a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e relativa nella terza; dura in carica cinque anni. Il Presidente neoeletto entra in carica il quinto giorno successivo la sua elezione. Nel periodo intercorrente tra l’elezione e l’assunzione in carica si procede al passaggio delle consegne con il Presidente uscente. L’operazione deve risultare da apposito verbale ed è necessaria anche nei casi di sostituzione da parte del Vice Presidente vicario, per un periodo superiore a due mesi.
2. Esegue le deliberazioni degli organi collegiali ed assume le decisioni gestionali ed operative necessarie al funzionamento dell’associazione, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti e compatibilmente con le risorse finanziare professionali e strumentali disponibili, ivi comprese le assunzioni e i licenziamenti del personale dipendente, le collaborazioni con esperti, consulenti e professionisti.
3. Nomina e revoca il Tesoriere, sentito il Consiglio di Presidenza.
4. Può nominare e revocare un Direttore Generale, scelto tra i soci di comprovata esperienza e professionalità, che collabora con il Presidente e il Tesoriere per le attività gestionali e il supporto agli organi e strutture centrali e periferiche. In caso di nomina del Direttore Generale, lo stesso svolge compiti di segretario verbalizzante del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Nazionale, ai quali partecipa.
5. Rappresenta l’unità dell’Associazione, vigila sul rispetto dello Statuto, promuove il perseguimento degli scopi della stessa in collaborazione con le Istituzioni, le formazioni politiche, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali e non.
6. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza e ne firma i verbali unitamente ai rispettivi segretari. Può convocare riunioni collegiali con i vice-presidenti, il tesoriere, il direttore e i responsabili dei dipartimenti, uffici e consulte, anche solo con alcuni di essi. A queste riunioni partecipano anche i Presidenti Emeriti di cui all’art. 14.
7. In caso di assenza, impedimento, decadenza, dimissioni è sostituito dal Vice Presidente Vicario. Nel caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, in presenza di altri vice presidenti, dal più anziano di età. In assenza di Vice Presidenti, dal componente più anziano di età del Consiglio di Presidenza. Per gli aspetti di natura fiscale, contributiva e contabile il Presidente può delegare con atto scritto il Tesoriere.
8. Il Presidente può essere sollevato dall’incarico, in prima votazione, con delibera di sfiducia del Consiglio Nazionale assunta da almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto con votazione a scrutinio segreto. In seconda votazione, da tenersi in una data diversa dalla prima, la delibera di sfiducia deve essere assunta dalla maggioranza assoluta degli aventi diritti al voto.
Art.14
(Vice-presidenti e Presidente Emerito)
1. I vice-presidenti coadiuvano il Presidente, esercitando i compiti loro delegati e fornendo il loro avviso sulle attività della associazione.
2. Coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente- in costanza dei requisiti associativi- partecipano solo con diritto di parola alle riunioni del Congresso, del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza
Art.15
(Il Tesoriere)
1. Cura la riscossione delle quote associative e di ogni altra entrata, provvede alle spese deliberate dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio di Presidenza, nonché quelle decise dal Presidente. Predispone – d’intesa con il Presidente - il conto consuntivo annuale ed il bilancio di previsione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale. Cura la tenuta della contabilità, compresa la gestione del conto corrente bancario e di quello postale intestati all’Associazione e firma gli atti contabili.
2. In caso di dimissioni, revoca, assenza o impedimento viene sostituito in via definitiva o temporanea, con atto del Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza.
Art.16
(Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori dei Conti)
1. Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti sono costituiti rispettivamente dal Presidente e da 2 componenti eletti dal Congresso. Oltre i componenti effettivi il Congresso elegge anche i supplenti, in numero non superiore a 2 per ciascun collegio.
2. I Presidenti di entrambi i Collegi partecipano al Congresso, alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti predispone e rende pubblico, in sede di consiglio Nazionale, un resoconto analitico delle sue verifiche, che effettua, di norma, due volte l’anno.
Art. 17
(Dipartimenti, consulte e uffici)
1. I Dipartimenti, le consulte e gli uffici si occupano delle tematiche professionali e sindacali loro assegnate.
2. Elaborano proposte da sottoporre all’esame e alla decisione degli organi statutari.
3. In sede negoziale, ad ogni livello di contrattazione, i responsabili di dipartimento, di consulta e di ufficio, possono far parte della delegazione che partecipa alle trattative.
4. Il regolamento disciplina la composizione e il funzionamento dei dipartimenti, delle consulte e degli uffici.
Art.18
(Deleghe, incompatibilità e ineleggibilità)
1. Per i componenti del Consiglio di Presidenza non sono ammesse deleghe.
2. Gli organi individuali centrali e periferici e i componenti degli organi collegiali e di consulenza a livello nazionale non possono essere iscritti in altre organizzazioni sindacali, salvo deroghe motivate deliberate dal Consiglio di Presidenza.
3. Il regolamento disciplina le forme di ineleggibilità e altre forme di incompatibilità
Art.19
(Modalità e validità delle riunioni e delle delibere degli Organi Collegiali)
1. Le riunioni degli Organi Collegiali - che possono svolgersi in presenza o da remoto - sono valide, in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti che costituiscono l’organo, in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei componenti stessi. La seconda convocazione può avvenire entro 24 ore dalla prima. Tra i componenti degli organi non sono conteggiati coloro che sono ammessi ai lavori degli stessi in qualità di partecipanti o invitati, che conseguentemente non hanno diritto di voto.
2. Le delibere degli organi Collegiali sono approvate con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per le delibere riguardanti lo Statuto e le sue modifiche, nonché per quelle assunte dal Consiglio di Presidenza nei casi di necessità e di urgenza, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell’Organo.
3. Le votazioni avvengono in modo palese salvo il caso di quelle riguardanti persone per le quali si procede a scrutinio segreto.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE PERIFERICA
Art.20
(Organizzazione periferica)
1. L’organizzazione periferica dell’ANQUAP è costituita dalle sezioni regionali e/o provinciali con almeno venti iscritti.
2. Sono organi periferici dell’ANQUAP:
a) il Presidente Regionale;
b) il Consiglio Regionale, o l’Assemblea Regionale ove non vengono costituite le strutture provinciali;
c) il Presidente Provinciale;
d) l’Assemblea Provinciale dei soci.
3. Nei territori dove non si raggiunge il numero minimo di iscritti per costituire le sezioni regionali e/o provinciali, si procede all’aggregazione con le sezioni di territori limitrofi, su decisione del Consiglio di Presidenza.
4. Nei territori dove non si costituiscono le sezioni regionali o provinciali la sezione aggregante nomina comunque un referente quando il numero degli iscritti è almeno pari a cinque.
Art.21
(Sezioni regionali e provinciali)
1. Le sezioni regionali e provinciali di cui all’art. 19, comma 1, sono costituite dagli iscritti del territorio corrispondente.
2. Le sezioni regionali e provinciali, nel rispetto delle scelte degli organi statutari ed in conformità al presente statuto, svolgono la propria attività per il conseguimento delle finalità dell’Associazione
3. Le sezioni regionali e provinciali svolgono attività di assistenza, consulenza, formazione e informazione ai soci, con particolare riferimento alla contrattazione territoriale e di istituto ed al contenzioso.
4. Le sezioni provinciali si strutturano secondo le esigenze locali ma non possono prescindere dai seguenti organismi interni:
a) l’assemblea dei soci;
b) il Presidente, le cui funzioni, in caso di assenza o impedimento, sono esercitate dal Vice Presidente da lui nominato.
5. L’assemblea dei soci approva la rendicontazione dell’esercizio finanziario della sezione proposta dal Presidente provinciale.
6. In caso di ingiustificate inadempienze rispetto alle deliberazioni adottate degli Organi Nazionali e di iniziative che compromettano le scelte e l’immagine dell’Associazione oppure di paralisi delle attività delle sezioni regionali e provinciali, la sezione stessa può essere commissariata dal Presidente Nazionale, con deliberazione del Consiglio di Presidenza, dopo aver acquisito le controdeduzioni del Presidente regionale e provinciale, per un periodo massimo di sei mesi, entro il quale si dovrà procedere alla ristrutturazione della sezione.
7. Il Presidente Provinciale è eletto dall’Assemblea dei soci iscritti nella provincia.
8. Il Presidente Regionale, nei casi dove non si costituiscono strutture provinciali, è eletto dall’Assemblea dei soci iscritti nella Regione.
Art.22
(Presidente Regionale)
1. Il Presidente regionale viene eletto all’interno del Consiglio regionale secondo modalità definite in apposito regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale.
2. Il Presidente Regionale rappresenta l’ANQUAP nell’ambito territoriale di riferimento e può dotarsi di un proprio staff per assolvere agli adempimenti di propria competenza.
3. In caso di assenza o di impedimento, ne esercita le funzioni il Vice Presidente da lui nominato.
Art.23
(Consiglio Regionale)
1. Il Consiglio Regionale, composto dai Presidenti delle sezioni Provinciali, e da un rappresentante eletto dalle stesse sezioni per ogni 50 iscritti o frazione superiore a 25, svolge la propria attività nel territorio della Regione e finalizza la propria azione al conseguimento degli obiettivi dell’Associazione, nel rispetto delle scelte degli organi statutari in conformità al presente Statuto.
2. Nelle Province di Trento e Bolzano è costituito il Consiglio Provinciale dell’Anquap delle rispettive province.
3. Alla Province autonome di Trento e Bolzano si applicano tutte le disposizioni previste per le Regioni dal presente Statuto.
TITOLO V
RIMBORSO, MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art.24
(Rimborso spese)
1. I soggetti che operano per l’Associazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l’assolvimento del loro compito, come definito in apposito regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale.
2. In ragione di un’attività operativa di notevole impegno può essere riconosciuto un rimborso forfetario per spese collegate all’incarico svolto con decisione del Presidente.
Art.25
(Modifiche statutarie)
1. Ogni modifica al presente statuto potrà essere apportata esclusivamente in sede congressuale, o sulla base di quanto previsto all’art. 11. comma 5, del presente Statuto.
Art.26
(Scioglimento dell’Associazione)
1. L’eventuale scioglimento dell’ANQUAP potrà essere deliberato dal Congresso, con una maggioranza che rappresenti almeno i due terzi degli associati in prima votazione e con maggioranza assoluta degli associati in seconda votazione. Resta salva, in casi del tutto eccezionali, la possibilità prevista dall’art. 11 comma 5 del presente Statuto.
2. Il Congresso provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla devoluzione degli eventuali beni ad altra associazione con finalità analoghe, alla Croce Rossa Italiana o ad altra associazione con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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NOTE:
Per memoria storica, si richiamano tutti i passaggi che hanno portato all’approvazione del testo originario e alle successive modifiche e integrazioni:
- testo originario approvato dall’Assemblea dei Delegati a Roma – Hotel Massimo D’Azeglio - il 23 giugno 2001. Questo testo è stato allegato all’atto costitutivo del 6 luglio 2001 presso il Notaio Romano in Roma;
- la prima modifica è stata approvata dal 1° Congresso Nazionale a Battipaglia (SA) - Villaggio Hotel Paestum – nei giorni 29.30.31 maggio 2003;
- la seconda modifica è stata approvata dal Consiglio Nazionale nella seduta del 23 giugno 2007 su espressa delega concessa dal 2° Congresso Nazionale svoltosi a Vasto (CH) – Palace Hotel – nei giorni 25.26.27 maggio 2006;
- la terza modifica è stata approvata dal 3° Congresso Nazionale a Chianciano Terme (SI) – Albergo Grand Hotel Excelsior – nei giorni 21.22.23 maggio 2009;
- la quarta modifica è stata approvata dal 4° Congresso Nazionale a Salerno – Grand Hotel Salerno – nei giorni 24.25.26 maggio 2012;
- la quinta modifica è stata approvata dal 5° Congresso Nazionale – Hotel Ariston Paestum/Capaccio (SA) – nei giorni 3 e 4 giugno 2016;
- la sesta modifica è quella approvata dal Consiglio Nazionale in composizione allargata a distanza il 29 settembre 2018.
- la settima modifica è quella approvata dal Consiglio Nazionale in composizione allargata a distanza l’11 gennaio 2022.