REGOLAMENTO PER IL CONGRESSO NAZIONALE, I CONSIGLI REGIONALI E LE ASSEMBLEE PROVINCIALI O REGIONALI
(Testo vigente approvato dal 6° Congresso Nazionale nella seduta pomeridiana del 13 giugno 2022)
Lì, 13.06.2022
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Michele Cosimi
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IL PRESIDENTE
F.to Alessandra Ferrari
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TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1
(Campo di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina la composizione, la convocazione e lo svolgimento del Congresso Nazionale, dei Consigli Regionali e delle Assemblee Provinciali o Regionali.
Art. 2
(Partecipazione dei soci)
1. I soci partecipano alle diverse fasi congressuali secondo le norme del presente regolamento.
2. I soci sono quelli risultanti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente allo svolgimento del Congresso. La qualifica di socio deve essere comunque effettiva durante lo svolgimento di tutte le fasi congressuali.
3. L’elenco definitivo dei soci, distinto su base provinciale e regionale, è approvato dal Consiglio di Presidenza entro il 20 Gennaio dell’anno di svolgimento del Congresso, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma. Con la stessa decisione il Consiglio di Presidenza approva le aggregazioni per quelle regioni e/o province il cui numero di soci non consente la costituzione di una sezione territoriale e può anche stabilire la costituzione di una sola sezione regionale nelle realtà dove il numero delle province è fino a 2, o dove il numero complessivo dei soci è inferiore a 70 unità.
TITOLO II
DEL CONGRESSO NAZIONALE
Art. 3
(Composizione del Congresso)
1. Il Congresso è composto dal Presidente Nazionale, dal Tesoriere, dai membri del Consiglio di Presidenza, dai Presidenti Regionali, dai Presidenti Provinciali e da un delegato ogni 50 soci o frazione superiore a 25 calcolati su base provinciale o regionale.
2. I delegati al Congresso sono designati dalle assemblee provinciali o regionali, tenendo conto degli ambiti di appartenenza alle Amministrazioni Pubbliche.
3. Ogni membro del Congresso può ricevere non più di due deleghe, anche durante lo svolgimento dei lavori congressuali.
4. Gli aventi di diritto che ricoprono più cariche – ai fini della partecipazione al Congresso – possono rilasciare delega a soci del proprio territorio.
Art. 4
(Convocazione del Congresso)
1. Il Congresso è convocato dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Nazionale, a mezzo avviso sul sito Internet dell’Associazione prima dell’inizio delle Assemblee Provinciali o Regionali.
2. L’atto di convocazione, - con l’indicazione specifica delle date, della sede e del programma dei lavori – viene integrato con provvedimento del presidente almeno 20 giorni prima della celebrazione del congresso e inviato via mail ai componenti del congresso, nonché pubblicato sul sito internet dell’Associazione.
3. Il Congresso si celebra di norma ogni cinque anni ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Nazionale lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un numero di soci pari ad almeno un terzo della totalità, appartenenti a non meno di tre regioni. La totalità è calcolata al 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 5
(Svolgimento del Congresso)
1. Il Congresso si svolge di norma almeno in due giorni con la seguente scansione: 1° giorno – sessione pomeridiana. 2° giorno – sessione antimeridiana e pomeridiana che comprende anche le votazioni e la proclamazione degli eletti. Lo svolgimento del congresso può avvenire in presenza o da remoto
2. Il Congresso è aperto dal Presidente che ne constata la regolare costituzione accertando che siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto.
3. Il Congresso è presieduto dal Presidente quando all’ordine del giorno non figurino le elezioni delle cariche sociali.
4. Il Congresso è presieduto da un membro eletto dal Congresso stesso, scelto fra i componenti, quando all’ordine del giorno figurano le elezioni delle cariche sociali.
5. Il Presidente del Congresso nomina il Segretario del Congresso e unitamente allo stesso approva e firma il processo verbale dei lavori congressuali; possono essere nominati un vice-presidente e un vice-segretari.
6. Il Congresso nomina il Seggio Elettorale, composto di un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori, per le elezioni delle cariche sociali. Nomina altresì la Commissione di Garanzia, composta di un Presidente e due membri, che vigila sul regolare svolgimento dei lavori congressuali e decide, senza appello, su eventuali ricorsi.
7. Le deliberazioni congressuali sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Congresso.
8. Le elezioni degli Organi si svolgono separatamente ed a scrutinio segreto secondo le modalità contenute nel presente regolamento.
Art. 6
(Presentazione delle candidature alle cariche sociali)
1. Le candidature alla carica del presidente devono essere presentate entro la sessione pomeridiana del primo giorno dei lavori, da almeno il 20% dei componenti del congresso appartenenti a tre regioni diverse. Tra i presentatori almeno cinque debbono ricoprire la carica di presidente regionale o provinciale
2. Il documento di presentazione delle candidature deve essere motivato e contenere il curriculum vitae del candidato, con la formale accettazione del candidato stesso.
3. Le candidature vengono presentate al presidente del congresso che le sottopone al vaglio della commissione di garanzia. La commissione decide sulla loro regolarità entro le ore 10 della sessione antimeridiana del secondo giorno dei lavori, dandone comunicazione al presidente del congresso che ne informa l’assemblea.
4. Le candidature per il Consiglio di Presidenza sono presentate, entro le ore 12.00 della sessione antimeridiana del secondo giorno, dal candidato alla carica di Presidente nel numero di ventidue, con la seguente ripartizione territoriale: sei per il Nord, sei per il Centro e dieci per il Sud. Il numero dei candidati è superiore di due unità per il nord e per il centro e di tre unità per il sud, rispetto ai componenti da eleggere (pari a quindici: quattro nord, quattro centro e sette sud), per garantire eventuali esigenze di surroga. La ripartizione per grandi aree geografiche tiene conto del dato associativo ufficiale rilevato alla data del 31/12/2021.
5. Le candidature per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Revisori dei conti sono presentate entro le ore 12.00 della sessione antimeridiana del secondo giorno, su liste uniche. Per il Collegio dei Probiviri la lista deve contenere minimo cinque e massimo sette candidati. Per il Collegio dei Revisori la lista deve contenere minimo cinque e massimo sette candidati. Le liste con la firma di accettazione dei candidati debbono essere sottoscritte da almeno 20 componenti del Congresso.
6. Le candidature per il rappresentante e i componenti della consulta degli assistenti amministrativi sono presentate entro le ore 12 della sessione antimeridiana della seconda giornata dal candidato alla carica di presidente. Per componenti nel numero massimo di 14 unità.
7. La regolarità delle candidature è accertata dalla Commissione di garanzia, le cui decisioni sono inappellabili, prima dell’inizio delle votazioni che si svolgono nell’orario pomeridiano del secondo giorno dei lavori congressuali, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
Art. 7
(Svolgimento e modalità di votazione e proclamazione degli eletti)
1. Il seggio elettorale s'insedia all’inizio della sessione pomeridiana del 2° giorno, verifica la lista degli elettori e predispone i documenti necessari allo svolgimento delle elezioni.
2. Le operazioni di voto si svolgono durante la sessione pomeridiana del 2° giorno.
3. Al termine delle operazioni di voto si procede allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti.
4. Su decisione del Congresso, assunta con il voto favorevole del 90% degli aventi diritto al voto, alle elezioni delle cariche sociali si procede per acclamazione. Il sistema di acclamazione può riguardare disgiuntamente le singole cariche.
5. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e relativa nella terza.
6. Considerato che il Consiglio di Presidenza è composto di quindici membri eletti, alla lista indicata dal Presidente eletto sono attribuiti dieci seggi se il Presidente è eletto con una percentuale inferiore al 75%. Tutti i seggi se la percentuale è pari o superiore al 75%. La percentuale si calcola sui voti validamente espressi. Alla lista o alle liste collegate ad altro o altri candidati i restanti cinque con metodo proporzionale. Nel caso di ripartizione dei seggi su più liste è comunque eletto il candidato alla carica di Presidente. In entrambe le fattispecie sono comunque eletti i candidati indicati secondo l'ordine di presentazione della lista.
7. In caso di surroghe deve rimanere inalterata la ripartizione territoriale per grandi aree geografiche, che prevede: quattro componenti per il Nord, quattro per il Centro e sette per il Sud, come previsto dall’art. 6 comma 4.
8. Per il Collegio dei Probiviri si possono esprimere sino ad un massimo di due preferenze. Per il Collegio dei Revisori, una sola preferenza.
9. Per la consulta degli assistenti amministrativi si possono esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze.
10. Sono eletti nel Collegio dei Probiviri, in quello dei Revisori e nella Consulta i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti il più anziano d'età.
TITOLO III
DELLE ASSEMBLEE PROVINCIALI O REGIONALI
Art. 8
(Composizione Assemblee Provinciali o Regionali)
1. Le assemblee provinciali sono composte da tutti i soci iscritti nella provincia, più quelli della provincia/e aggregati.
2. Le assemblee regionali, nei casi dove si costituisce solo una sezione territoriale regionale, sono composte da tutti i soci iscritti nella Regione
3. Ogni membro dell’assemblea può ricevere non più di due deleghe, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari.
Art. 9
(Convocazione delle Assemblee Provinciali o Regionali)
1. Le assemblee sono convocate, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza, dal Presidente Nazionale attraverso il sito Internet dell’Associazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. La lettera contempla sia la prima che la seconda convocazione.
2. Le assemblee si celebrano obbligatoriamente ogni cinque anni in concomitanza del Congresso Nazionale. Si celebrano, altresì, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio di Presidenza lo ritengano necessario e quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata, rivolta al Presidente nazionale, da un numero di soci pari ad almeno un terzo della totalità.
3. Le assemblee si svolgono ordinariamente almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente Provinciale o Regionale.
4. Le assemblee possono essere svolte anche in modalità da remoto.
Art. 10
(Svolgimento delle Assemblee)
1. L’Assemblea Provinciale o Regionale si svolge in una sessione pomeridiana o antimeridiana.
2. Le assemblee, in concomitanza del Congresso Nazionale e quelle straordinarie, sono aperte e presiedute da un Dirigente designato dal Presidente, di norma non iscritto tra i soci della provincia interessata.
3. Il Presidente dell’Assemblea ne constata la regolare costituzione, accertando che siano presenti almeno la metà più uno dei soci in prima convocazione e almeno il 10% in seconda convocazione.
4. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario dell’Assemblea e unitamente allo stesso approva e firma il processo verbale dei lavori assembleari, che è inviato al Presidente Nazionale.
5. L’assemblea elegge il Presidente Provinciale, i rappresentanti nel Consiglio Regionale e designa i delegati al Congresso Nazionale. Nel caso di Assemblea Regionale elegge il Presidente Regionale e designa i delegati al Congresso Nazionale.
6. Le modalità di elezione e designazione e quelle afferenti la presentazione delle candidature sono decise dall’assemblea stessa in apertura dei lavori.
7. I rappresentanti in seno al Consiglio Regionale sono eletti secondo quanto previsto dall’art. 23 dello Statuto.
8. I delegati al Congresso Nazionale sono designati secondo quanto previsto nell’art. 3 del presente regolamento.
9. Nel caso in sede di assemblea provinciale o regionale non si riesca ad eleggere il Presidente Provinciale o Regionale, la carica sarà assegnata dal Presidente Nazionale a socio anche di altro territorio. Prima di procedere alla nomina il Presidente consulta il Consiglio di Presidenza, anche a distanza.
TITOLO IV
DEI CONSIGLI REGIONALI
Art. 11
(Composizione Consigli Regionali)
1. I Consigli Regionali sono composti secondo quanto previsto dall’art. 23 dello Statuto.
2. Ogni membro del Consiglio può ricevere non più di una delega, anche durante lo svolgimento dei lavori Consiliari.
3. I responsabili dei dipartimenti possono essere scelti anche al di fuori dei soci eletti dalle Assemblee Provinciali.
4. I Consigli Regionali durano in carica cinque anni e sono rinnovati in concomitanza del Congresso Nazionale.
Art. 12
(Convocazione Consigli Regionali)
1. La convocazione d'insediamento dei Consigli Regionali è effettuata, dal Presidente Nazionale attraverso il sito Internet dell’Associazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. La lettera contempla sia la prima che la seconda convocazione.
2. Le convocazioni ordinarie dei Consigli Regionali sono effettuate dai rispettivi Presidenti secondo modalità deliberate dai Consigli medesimi.
Art. 13
(Svolgimento dei Consigli Regionali)
1. Il Consiglio Regionale d'insediamento si svolge in una sessione pomeridiana o antimeridiana.
2. Il Consiglio d'insediamento è aperto e presieduto dal Presidente Nazionale o suo delegato.
3. La riunione d'insediamento è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza più uno dei soci membri ed in seconda convocazione con la presenza di almeno il 10% degli aventi diritto.
4. Il Presidente sceglie il Segretario e con lo stesso approva e firma il processo verbale dei lavori d'insediamento del Consiglio.
5. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente a maggioranza assoluta dei votanti in prima votazione e relativa alla seconda.
6. Le modalità d'elezione e di presentazione delle candidature sono decise dal Consiglio medesimo.
TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 14
(Norma transitoria)
1. Il presente testo annulla e sostituisce tutti i precedenti. Per memoria storica si ricorda che i testi precedenti sono stati approvati e modificati nelle sedute del 03.12.2002, 05.02.2003, 11.01.2006 (Consiglio di Presidenza su delega del Consiglio Nazionale), 25.02.2012, 02.10.2015 e 11.01.2022.
Art. 15
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte del Congresso Nazionale ed è pubblicato sul sito Internet.