I Direttori SGA che hanno perso il posto nell’anno scolastico 2012/2013 e sono stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata beneficiano del sistema delle precedenze (combinato disposto dell’art. 47 comma 7 e dell’art. 7 punti II e IV del CCNI 11.03.2013). Il beneficio delle precedenze opera indipendentemente dalla circostanza che i Direttori SGA coinvolti abbiano acquisito una nuova titolarità (d’ufficio) o siano stati utilizzati (d’ufficio o a domanda) presso gli uffici dell’amministrazione scolastica periferica o le scuole sottodimensionate, non avendo trovato la possibilità di una sede scolastica di titolarità.
In questo senso va la corretta applicazione delle norme contrattuali citate e in questo modo ci auguriamo sia stata predisposta la gestione delle domande via web presentate dagli interessati.
Sull’argomento è gradito un cenno di formale riscontro.
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani