ULTERIORE QUOTA DI SALVAGUARDATI

UFFICIO STUDI E CONSULENZA SULLA PREVIDENZA

Il Senato della Repubblica in data 1 ottobre 2014 ha dato il via libera al disegno di legge n. 1558 che diventerà Legge non appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

In questa legge sono presenti delle deroghe all’art. 24 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 la cosiddetta “legge Fornero”.

Non ci sono novità per “quota 96” ma viene previsto un ulteriore contingente di 1800 lavoratori, sia pubblici che privati, che potranno RICHIEDERE di cessare dal servizio a condizione che nel corso dell’anno 2011 abbiano chiesto ed ottenuto dei congedi ai sensi dell’art. 42 c. 5 del D. Lgs. 151/2001 (permessi fino ad un biennio per assistenza familiare con handicap) o ai sensi dell’art. 33 c. 3 della L.104/92,  purché perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a maturare il diritto a pensione, secondo la normativa esistente prima dell’entrata in vigore  del citato  D.L. 201/2011 , entro il 2015

Questo contingente di lavoratori (cd. salvaguardati) va ad aggiungersi a quello di 2500 già previsto dall’ art. 11 bis del D.L. 102 del 31.8.2013 convertito nella L. 124/2013. I lavoratori della scuola interessati a questo contingente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico a decorrere dal 1 settembre 2014.

Per rientrare nella salvaguardia, oltre alla fruizione nel corso del 2011 del congedo o dei permessi per assistere una persona con handicap (ininfluenti i limiti temporali di fruizione, al limite è sufficiente un solo giorno), a questi lavoratori è richiesto il possesso di requisiti anagrafici e contributivi tali da comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31.12.2015.

La normativa previgente il decreto “Fornero” prevedeva che:

  • per la pensione di anzianità contributiva per il periodo dal 1.1.2013 al 31.12.2015 doveva entrare in vigore quota 97 e 3 cioè età 61 e 3 mesi + 36 anni di contributi oppure età 62 e 3 mesi più 35 anni di contributi.
  • per la sola anzianità contributiva occorreva  anni 40 indipendentemente dall’età anagrafica
  • per la pensione di vecchiaia (congiuntamente ad almeno 20 anni di contribuzione) occorrevano: per gli uomini anni 65 e per le donne anni 61
  • opzione sistema contributo per le donne con un’età di anni 57 ed una anzianità di anni 35

Si attende ora una circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che indichi tempi e modalità di presentazione delle domande anche se tutto fa pensare che ricalcherà la circolare n. 44 del 12.11.2013 con cui furono date indicazioni per il precedente contingente di 2500 salvaguardati.

E’ sperabile che i tempi di definizione ed accoglimento delle domande questa volta siano più celeri della precedente occasione.

Ritorneremo sull’argomento non appena uscita la circolare del Ministero del Lavoro.

Lì, 07.10.2014                                                       

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

Stefano Giorgini

 


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 07/10/2014
Sottocategoria: Previdenza Ultima modifica: 08/10/2014 09:29:09
Permalink: ULTERIORE QUOTA DI SALVAGUARDATI Tag: ULTERIORE QUOTA DI SALVAGUARDATI
Autore: Stefano Giorgini Pagina letta 2701 volte



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