Camera dei Deputati
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Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
Titolo breve: Decreto Legge Sblocca Italia.
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Iniziativa
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Governativa
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Iter
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Assegnato alla Commissione Ambiente
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Relatori
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On. Chiara Braga (PD)
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Lavori parlamentari: La commissione ha proseguito l’esame del provvedimento. Sono stati presentati emendamenti da parte della relatrice e del Governo.
Si allega, altresì, la nota della Ragioneria generale dello Stato e la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze depositate dal Governo in Commissione bilancio.
Termine per la conversione: 11 novembre 2014.
Contenuto:
Il provvedimento reca una serie di norme riguardanti le infrastrutture, l'edilizia, l'ambiente, l'energia, nonché una serie di misure destinate alle imprese e agli enti territoriali: si tratta di norme finalizzate ad accelerare e a rilanciare gli investimenti e a introdurre misure di semplificazione burocratica, obiettivi che rientrano pienamente nella strategia del Governo di rilancio della competitività del nostro Paese e di sostegno alla crescita e il cui perseguimento è necessario nel momento di crisi economica che sta attraversando il Paese e che necessita di interventi di stimolo alla economia accompagnati da riforme strutturali. Il provvedimento è corposo e articolato e, per tale ragione, sarà necessario svolgere un'istruttoria approfondita nel corso dell'esame anche al fine di acquisire i necessari elementi di informazione da parte dei soggetti esterni e del Governo.
Principali disposizioni:
Art. 2 (Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione): si rafforzano le garanzie del concedente nei confronti del concessionario di opere in project financing, i cui costi di investimento siano particolarmente rilevanti, per cui l’opera è articolata per lotti e il suo finanziamento bancario è legato a diversi elementi tecnico-economici.
Art. 3 (Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell’economia): la norma ha la finalità di effettuare una scelta tra le opere pubbliche ritenute strategiche e prioritarie, incrementando il fondo cosiddetto « sblocca cantieri », istituito dall’articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di complessivi 3.890 milioni di
euro, che si aggiungono alla sua dotazione, pari a 2.069 milioni di euro. Di fatto realizza una graduatoria tra le stesse, funzionale a renderne effettiva la realizzazione.
Art. 4 (Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali): la disposizione ha lo scopo di fornire una risposta alle segnalazioni inoltrate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014, sulla base di apposita richiesta della Presidenza medesima.
Art. 6 (Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili): le misure adottate si propongono di sviluppare interventi infrastrutturali, realizzati sulla rete fissa e mobile, su impianti wireless e via satellite, nonché gli interventi infrastrutturali di backhaul, relativi all’accesso primario e secondario attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga.
Art. 10 (Disposizioni per il potenziamento dell’operatività di Cassa depositi e prestiti a supporto dell’economia): la disposizione è volta a rafforzare l’operatività della società Cassa depositi e prestiti Spa (CDP), nonché a favorire gli investimenti in Italia da parte di istituti simili di promozione dello sviluppo di altri Stati dell’Unione europea.
Art. 11 (Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto):
la disposizione è diretta ad estendere la possibilità di ricorrere al credito di imposta e all’esenzione dal pagamento del canone di concessione per consentire l’equilibrio del piano economico-finanziario di infrastrutture da realizzare in partenariato pubblico-privato. Più in particolare, si riduce la soglia delle infrastrutture eleggibili da 200 a 50 milioni e si elimina il riferimento alle infrastrutture « di rilevanza strategica nazionale », in modo da includere anche infrastrutture che, pur non rientrando nell’elenco delle infrastrutture strategiche della legge obiettivo, sono comunque ritenute dal decisore pubblico rilevanti per lo sviluppo del Paese (infrastrutture locali, spesso più facilmente e rapidamente cantierabili).
Art. 12 (Potere sostitutivo nell’utilizzo dei fondi europei): la norma persegue l’obiettivo di assicurare un’efficace ed effettiva utilizzazione dei fondi europei e del fondo nazionale per le politiche di coesione (Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011), mediante il potere sostitutivo di cui all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione spettante al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 13 (Misure a favore dei project bond): il comma 1, lettera a), dell’articolo 13, modifica l’articolo 157 (« Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto ») del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, le modifiche normative contenute nei numeri 1) e 2) hanno una duplice finalità: allineamento formale della definizione di investitore qualificato a quella utilizzata in altri testi normativi (in particolare nella normativa fiscale); eliminazione
della forma nominativa obbligatoria per rendere l’utilizzo dello strumento più fruibile nell’ambito del mercato dei capitali, soprattutto internazionale, dove tipicamente i titoli hanno la forma di titoli al portatore. Inoltre si chiarisce che la nuova norma che disciplina la costituzione delle garanzie a favore del rappresentante trova applicazione
anche con riferimento a questo strumento. Infine, si stabilisce che anche le società e altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati sono a loro volta investitori qualificati, come nel tipico caso di veicoli societari
costituiti da investitori qualificati per effettuare un certo investimento obbligazionario.
Art. 14 (Norma overdesign): la norma ha la finalità di limitare la richiesta di modifiche progettuali delle opere pubbliche che comportano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi del diritto europeo. Si tratta di un’applicazione, nell’ambito delle opere pubbliche, dei princìpi di divieto di gold plating in quanto si intende arginare l’introduzione di oneri aggiuntivi rispetto a quelli prescritti dagli organi europei. Quindi, con la disposizione proposta, si prevede che l’introduzione di modifiche progettuali non fondate su standard comuni sia limitata al minimo, subordinando dette modifiche ad una analisi economica che tiene conto dei relativi sovraccosti
oltre che alla stima dei tempi necessari alla loro realizzazione.
Art. 15 (Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese): si prevede l’istituzione di un Fondo di
servizio di durata decennale, prorogabile, per il rilancio delle imprese industriali italiane, caratterizzate da equilibrio economico positivo, che necessitano di strumenti per incrementare la patrimonializzazione. Il sostegno finanziario e patrimoniale sarà garantito alle imprese con non meno di 150 dipendenti attraverso operazioni di patrimonializzazione a medio termine.
Art. 16 (Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere): la disposizione è diretta, in via sperimentale, ad agevolare investimenti con partecipazione di capitali esteri nella struttura ospedaliera di Olbia, prevedendo una deroga, limitata al triennio 2015-2017, al rispetto dello standard nazionale di posti letto per la regione Sardegna e una deroga, sempre nel medesimo periodo, alle disposizioni di cui all’articolo 15, comma
14, del decreto legge n. 95 del 2012 in materia di riduzione della spesa per prestazioni acquistate da erogatori privati.
Art. 17 (Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia): l’articolo, al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile,
con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, contiene, tra l’altro, disposizioni modificative del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 18 (Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo): l’intervento proposto mira a consentire alle parti, nell’ambito dei contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo di maggiore rilevanza (con canone annuo superiore a euro 150.000), di disciplinare pattiziamente i termini e le condizioni del rapporto, valorizzando pienamente l’autonomia privata.
Art. 19 (Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione): la norma mira ad agevolare tale tipologia di accordo evitando gli aggravi originariamente quantificati dall’Agenzia delle entrate nella propria risoluzione n. 60/E del 2010. Trattasi dell’imposta fissa di registrazione pari a 67 euro e dell’imposta di bollo pari a 16 euro per ogni foglio (equivalente a 100 righe).
Art. 21 (Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione): la norma in oggetto, ispirata all’esperienza francese di successo della « loi Scellier », utilizza lo strumento fiscale per dare una risposta immediata alla stagnazione sia del mercato della compravendita, sia di quello delle locazioni a canone concordato.
Art. 26 (Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati): la norma, nel suo complesso, reca disposizioni volte a semplificare e accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati che si fondano sulla necessaria preventiva assegnazione o modifica della destinazione urbanistica.
Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l’attrazione degli investimenti): la norma si pone l’obiettivo di potenziare la presenza delle imprese italiane – con particolare riguardo per le PMI – sui mercati internazionali e, più in generale, di accrescere il grado di internazionalizzazione del nostro Paese attraverso la realizzazione, tramite l’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, di un Piano per la promozione straordinaria per l’internazionalizzazione e l’attrazione degli investimenti esteri in Italia.
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Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. A.C. 1504, di iniziativa dell’on. Giancarlo Giordano (SEL).
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Iniziativa
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Parlamentare
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Iter
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Assegnato alla Commissione Cultura, Scienze, Istruzione
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Relatori
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On. Nicola Fratoianni (SEL)
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Lavori parlamentari: Nel corso della settimana la commissione ha deliberato l’abbinamento della proposta di legge A.C. 2267.
Contenuto:
La proposta di legge, che si compone di 18 articoli, reca interventi finalizzati a favorire la diffusione della lettura, nonché la produzione, la circolazione e la conservazione del libro, attraverso il concorso dello Stato e degli enti locali, secondo il principio di leale collaborazione (art. 1).
L’art. 2 reca le definizioni (fra le quali quelle di “editore” e di “distributore” e “promotore”).
L’art. 3 riguarda la promozione dei libri e della lettura tramite l’adozione, con DPCM, di linee di azione “periodiche” dotate di adeguata copertura finanziaria, indicate dal MIBACT, d’intesa con regioni, “città metropolitane”, province e comuni.
L’art. 4 dispone che, ai fini dell’indicazione delle linee di azione per la promozione della lettura del libro, il Governo garantisce la consultazione delle principali associazioni culturali e degli autori, degli editori, dei librai e dei bibliotecari, nonché dei cittadini interessati. I criteri per l’individuazione delle associazioni da coinvolgere, nonché le modalità di consultazione, anche in via telematica, dei diversi soggetti, devono essere definiti con DPCM, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.
L’art. 5 reca disposizioni sulla promozione delle biblioteche pubbliche, aperte a tutti e gestite da personale qualificato.
L’art. 6 riguarda le biblioteche scolastiche disponendo che le scuole di ogni ordine e grado “provvedono all’istituzione” di biblioteche scolastiche, assicurando che le stesse siano gestite in conformità agli obiettivi educativi e didattici, nonché agli orientamenti indicati dalle Linee guida dell’International Federation on Library Associations and Institutions (IFLA).
L’art. 7 prevede disposizioni a favore dei traduttori, in base alle quali il MIBACT, nell’ambito della promozione all’estero di libri italiani d’intesa con il Ministero degli affari esteri, promuove la traduzione di opere italiane di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia, in particolare contemporanee.
L’art. 8 prevede che il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo concede annualmente agli autori e ai traduttori di opere di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia borse di lavoro e prestiti d’onore, secondo criteri e modalità definiti con regolamento da emanare con decreto ministeriale entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
L’art. 9 istituisce nello stato di previsione del MIUR “nell’ambito del finanziamento del diritto allo studio”, un fondo per il credito agevolato e i prestiti d’onore per l’acquisto di libri di testo, per un ammontare pari a 25 milioni di euro.
L’art. 10 dispone che la qualifica di libreria di qualità può essere riconosciuta – secondo modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, che stabiliscono altresì le misure per favorirne l’operatività nel territorio – alle librerie che possiedono i seguenti requisiti: svolgono come attività principale la vendita al dettaglio di libri; dispongono di un’offerta di libri ampiamente diversificata, nonché di locali aperti al pubblico; impiegano personale qualificato; realizzano iniziative di promozione culturale.
L’art. 11 interviene in materia di composizione e di modalità di nomina di alcuni organi del Centro per il Libro e la Lettura, implicitamente modificando gli artt. 4, 5 e 6 del DPR 34/2010 e assumendo, dunque, a livello legislativo una materia attualmente disciplinata con regolamento.
L’art. 12 individua ulteriori obiettivi delle linee di azione, con riguardo sia alla diffusione internazionale dei libri, sia al sostegno all’industria e al commercio dei libri.
L’art. 13 dispone che il Servizio bibliotecario nazionale è responsabile della digitalizzazione e della promozione delle opere di pubblico dominio, nonché di quelle fuori commercio o orfane, e che l’accesso alle opere digitalizzate è aperto e gratuito nelle sedi delle biblioteche poli del SBN, nonché, per quelle non coperte dal diritto d’autore, attraverso gli strumenti telematici.
L’art. 14 dispone agevolazioni fiscali in materia di IVA e IRPEF per promuovere la lettura.
L’art. 15 reca interventi di diversa natura sempre finalizzati a promuovere l’acquisto di libri e la lettura.
L’art. 16 dispone l’istituzione, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, della Festa nazionale del libro e della lettura.
L’art. 17 prevede l’istituzione nello stato di previsione del Mibact del Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato alla realizzazione delle attività indicate dall’A.C. (ad eccezione delle agevolazioni per gli studenti, di cui all’art. 9).
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Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. A.C. 2247 Causi, A.C. 2248 Capezzone. Testo base A.C. 2247.
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Iniziativa
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Parlamentare
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Iter
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Assegnato alla Commissione Finanze
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Relatori
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On. Giovanni Sanga (PD)
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Lavori parlamentari: La commissione ha concluso l’esame del provvedimento.
In allegato i testi degli emendamenti esaminati nel corso della seduta (quelli approvati riportano la dicitura alla fine del testo).
Il provvedimento è all’ordine del giorno della seduta odierna (venerdì 10 ottobre) dell’Aula.
Da segnalare, in via preliminare, che le succitate proposte di legge riprendono, sostanzialmente, sia pure con alcune differenze, il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, soppresso nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Finanze; in quella sede i gruppi avevano assunto l'impegno ad affrontare le tematiche relative al rientro dei capitali detenuti all'estero, oggetto del predetto articolo 1, attraverso specifiche proposte legislative di iniziativa parlamentare, nonché ad iniziare la discussione di tali proposte non appena fosse stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del predetto decreto-legge n. 4. Pertanto, in ottemperanza a quell'impegno comune, la Commissione ne ha avviato l’esame.
Di seguito le disposizioni di maggior interesse contenute nei provvedimenti in oggetto:
• A.C. 2247 - L'articolo 1 riprende integralmente il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, mentre l'articolo 2 reca invece la copertura finanziaria del provvedimento.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, della proposta introduce nel decreto-legge n. 167 del 1990 i nuovi articoli da 5-quater a 5-septies.
Il nuovo articolo 5-quater individua gli elementi principali della procedura di disclosure.
Destinatario della procedura è chiunque abbia violato gli obblighi dichiarativi di cui all'articolo 4, comma 1 del richiamato decreto-legge n. 167 del 1990. Per effetto di tale richiamo potranno accedere alla voluntary disclosure le seguenti categorie di soggetti residenti in Italia: persone fisiche; enti non commerciali; società semplici ed equiparate (ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR). Sono dunque esclusi dal novero dei soggetti eleggibili le società e gli enti commerciali. Tali soggetti possono accedere alla procedura nel caso in cui abbiano violato, fino al 31 dicembre 2013, l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi gli investimenti o le attività finanziarie detenuti all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
Il richiamato articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 stabilisce che gli obblighi di dichiarazione sussistono anche nei confronti dei soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività, ne siano titolari effettivi (secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio.
Per consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, la procedura prevede al comma 1, lettera a) dell'articolo 5-quater, che il contribuente indichi spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione sopra richiamati. Viene previsto quindi che l'autore della violazione dichiarativa riconosca pienamente l'omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi, degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. L'amministrazione finanziaria procederà dunque ad accertare il quantum dovuto, emettendo un avviso di accertamento ovvero invitando il contribuente all'adesione spontanea.
Per aderire alla procedura, si dovranno versare in un'unica soluzione (escludendosi quindi il beneficio della rateazione) le somme dovute, che ammontano al quantum dovuto in base all'avviso di accertamento, entro il termine per la proposizione del ricorso. Il contribuente non può avvalersi del diritto alla compensazione delle somme così dovute con eventuali crediti fiscali.
Il comma 2 dell'articolo 5-quater disciplina i casi in cui la collaborazione volontaria non è ammessa. In particolare, la procedura non può attivarsi se la richiesta è presentata dopo che la violazione sia stata già constatata; più in dettaglio, dopo che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o di qualunque attività di accertamento tributario o di procedimenti penali, per violazione di norme fiscali, che siano riconducibili alle attività costituite o detenute all'estero. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.
Tra i casi di accertamento ricompresi nella norma sembrerebbero annoverabili le richieste, gli inviti e i questionari ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA. Inoltre, non sembra essere causa ostativa dell'attivazione della procedura la comunicazione derivante dalla liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, effettuata dall'Amministrazione finanziaria né quella derivante dal controllo formale delle dichiarazioni.
La richiesta di collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. Al comma 3 viene disposto che, entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti, l'Agenzia delle entrate debba comunicare all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, proprio in considerazione della rilevanza nel procedimento penale degli effetti derivanti dal perfezionamento della procedura. Ai sensi del comma 4 il termine per usufruire della procedura di collaborazione volontaria è individuato nel 30 settembre 2015.
Il nuovo articolo 5-quinquies del predetto decreto-legge n. 167 del 1990 indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, sia sul piano sanzionatorio penale tributario, che dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie.
Sul piano penale il comma 1, lettera a), dell'articolo 5-quinquies dispone che nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000.
La lettera b) del comma 1 prevede, nei confronti di chi aderisce alla disclosure, la diminuzione a metà delle pene previste per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (previsti dagli articoli 2 e 3 del predetto decreto legislativo n. 74 del 2000).
Il comma 3 dell'articolo 5-quinquies chiarisce quali sono gli effetti della collaborazione volontaria dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie per le violazioni nel quadro RW, consentendo di comminare una pena inferiore al minimo edittale in presenza di specifiche condizioni.
Per chi aderisce alla voluntary disclosure le predette sanzioni sono determinate nella metà del minimo edittale o nel minimo edittale ridotto di un quarto, in dipendenza dalla condotta del contribuente.
Gli effetti favorevoli sulle sanzioni tributarie si limitano alle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 167 del 1990 (cosiddette «sanzioni RW») che colpiscono le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale.
Dal tenore della norma restano le sanzioni per le altre violazioni sostanziali relative alla dichiarazione dei redditi riferibili alle attività costituite o detenute all'estero, per le quali si applicano la misura e le regole generali di determinazione previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997.
Il comma 4 dell'articolo 5-quinquies contiene misure idonee a garantire, in caso di trasferimento delle attività presso altro intermediario, che l'amministrazione finanziaria italiana possa continuare ad ottenere le informazioni necessarie, pena il pagamento di una sanzione pari alla metà di quella già pagata dal contribuente a seguito della procedura di collaborazione volontaria.
Il comma 6 dell'articolo 5-quinquies disciplina le conseguenze del mancato versamento tempestivo delle somme dovute per effetto della collaborazione volontaria: in tale ipotesi, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti penali e tributari.
Il nuovo articolo 5-sexies del predetto decreto-legge n. 167 demanda a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa delle norme introdotte. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.
Il nuovo articolo 5-septies istituisce il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.
L'articolo 1, comma 2, della proposta di legge dispone l'utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990, come introdotti dal comma 1, per il pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dei relativi pagamenti dai vincoli del patto di stabilità interno; per l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione; investimenti pubblici; per il Fondo per la riduzione della pressione fiscale. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra le finalità indicate nonché di attribuzione a ciascun ente beneficiario delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato sono rinviate ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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Senato della Repubblica
Riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, A.S 1577.
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Iniziativa
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Governativa
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Iter
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Assegnato alla Commissione Affari Costituzionali
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Relatori
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Sen. Giorgio Pagliari (PD)
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Lavori parlamentari: Nel corso della settimana ha concluso l’indagine conoscitiva per l’istruttoria legislativa nell’ambito dell’esame in sede referente del provvedimento.
Il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 12.00 di venerdì 17 ottobre.
Da segnalare il parere favorevole approvato dalla Commissione Industria con le seguenti osservazioni:
- quanto all'articolo 1, si invita la commissione a prevedere, nell'ambito delle disposizioni per l'accelerazione e la semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese, adeguate misure volte a ridurre quanto più possibile i costi dei servizi e i tempi per il rilascio della documentazione in favore delle imprese, valorizzando e potenziando a tal fine il ruolo degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e delle Agenzie per le imprese, nonché implementando il ricorso all'autocertificazione;
- quanto all'articolo 2, a prevedere nell'ambito del riordino della disciplina della Conferenza dei servizi una più accentuata semplificazione dei procedimenti autorizzatori che implichino riflessi sullo sviluppo economico dei territori e sull'attività delle imprese, anche prevedendo termini ridotti per l'adozione delle decisioni medesime;
- quanto all'articolo 15, si segnala l'urgenza di adottare, in coerenza con la disciplina dell’Unione europea, un sistema di incentivi o disincentivi che promuova la concentrazione delle imprese esercenti servizi pubblici locali per recuperare efficienza operativa e consolidare gli equilibri di bilancio, diminuendo il contributo dello Stato e degli enti locali.
Contenuto:
Il disegno di legge in titolo è diretto a semplificare l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, rendendo più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con il privato cittadino, le imprese e i suoi dipendenti. In particolare, l'intervento normativo si propone di innovare la pubblica amministrazione attraverso la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.
L'articolo 1 (Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese) delega il Governo, previa ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni, ad adottare decreti legislativi per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la piena accessibilità on line alle informazioni personali e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei confronti delle amministrazioni, nonché all'erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni stesse, con invio dei documenti al domicilio fisico ove la natura degli stessi non consenta l'invio in modalità telematiche.
L'articolo 2 (Conferenza di servizi) delega il Governo a razionalizzare e semplificare la disciplina in materia di conferenza dei servizi.
Al fine di accelerare la procedura per l'acquisizione dei concerti, degli assensi e dei nulla osta per l'adozione di provvedimenti normativi o atti amministrativi, l'articolo 3 (Silenzio assenso tra amministrazioni) introduce il meccanismo del silenzio assenso. In particolare, si prevede che le amministrazioni competenti comunichino il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell’amministrazione procedente, decorsi i quali l’assenso, il concerto o il nulla osta si intendono acquisiti. Ai sensi del comma 4, sono escluse dall'ambito di applicazione della disposizione le ipotesi nelle quali il diritto europeo richiede l'emanazione di provvedimenti espressi.
Con l'articolo 4 (Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso), si delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, tenendo conto dei principi generali desumibili dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990, che disciplinano tali istituti, dei principi del diritto europeo e dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.
L'articolo 5 (Autotutela amministrativa) delimita in modo più marcato, rispetto alla disciplina vigente, le possibilità di intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione. In particolare, per i provvedimenti di autorizzazione e di sovvenzione, si esclude la revoca per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
L'articolo 6 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza), invece, contiene una delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive in materia di prevenzione della corruzione, al fine di precisarne l'ambito di applicazione, in particolare riguardo a trasparenza, inconferibilità e incompatibilità di cui, rispettivamente, ai decreti legislativi nn. 33 e 39 del 2013.
L'articolo 7 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato) delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina degli uffici centrali e territoriali dei Ministeri e degli enti pubblici non economici nazionali, per la riorganizzazione e la riduzione degli stessi e del relativo personale adibito ad attività strumentali. È prevista, inoltre, la razionalizzazione della rete organizzativa delle prefetture-uffici territoriali del Governo, con revisione delle relative competenze e funzioni, anche attraverso la riduzione del loro numero, nonché la revisione dei Corpi di polizia, ai fini dell'eliminazione delle duplicazioni e del coordinamento delle funzioni.
Con l'articolo 8 (Definizioni di pubblica amministrazione) si specificano le diverse nozioni di pubbliche amministrazioni, al fine di superare i dubbi interpretativi derivanti dalla non univocità di richiami normativi nel corpo della legislazione, che rendono incerta l'individuazione dei destinatari delle norme. In particolare, il comma 3 stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, è redatto un elenco - da aggiornarsi annualmente - per ciascuna delle seguenti categorie di amministrazioni individuate dal comma 1: amministrazioni statali, amministrazioni nazionali, amministrazioni territoriali, amministrazioni di istruzione e cultura e amministrazioni pubbliche. Ai sensi del comma 4, l'elenco ISTAT continua a costituire il riferimento per le disposizioni in materia di finanza pubblica.
L'articolo 9 (Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio) prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di commercio, volta a delimitarne le funzioni e a riformarne il sistema di finanziamento, eliminando il contributo obbligatorio delle imprese.
L'articolo 10 (Dirigenza pubblica) reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono, in particolare, l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, attraverso requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito e della formazione continua nonché su quello della piena mobilità tra i ruoli. Sono quindi istituiti tre ruoli generali della dirigenza, rispettivamente, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, a cui si accede per concorso e per corso-concorso. È soppressa la categoria delle figure dei segretari comunali e provinciali.
L'articolo 11 (Promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche) mira a garantire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro dei pubblici dipendenti, favorendo il ricorso alle molteplici forme di lavoro part-time, nonché il ricorso al telelavoro, tramite l'utilizzazione delle nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologica, la stipula di convenzioni con asili nido e l'organizzazione di servi di supporto alla genitorialità.
L'articolo 12 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione) prevede la delega a emanare decreti legislativi in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali secondo i seguenti criteri generali: elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia; coordinamento del testo delle disposizioni legislative vigenti; risoluzione delle antinomie in base ai principi dell’ordinamento e alle discipline generali che regolano la materia; indicazione esplicita delle norme abrogate e aggiornamento delle procedure, attraverso un'ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
L'articolo 13 (Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) integra le disposizioni relative all'esercizio della delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, mentre l'articolo 14 prevede una delega al Governo in materia di partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni, al fine di semplificarle e renderle trasparenti.
L'articolo 14 (Riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche) reca alcuni principii e criteri direttivi specifici per la delega sul riordino delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche da esercitare entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente testo normativo.
L'articolo 15 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali) è volto a riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali secondo criteri direttivi specificamente individuati, diretti anche a razionalizzarne la gestione.
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Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. A.S. 1428
Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1409 (approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vendola ed altri; Teresa Bellanova ed altri), 24, 165, 180, 199, 219, 263, 349, 482, 500, 551, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279 e 1312, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1409, 103, 183 e 203.
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Iniziativa
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Governativa
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Iter
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Assegnato, in sede referente, alla Commissione Lavoro
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Relatori
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Sen. Maurizio Sacconi (NCD)
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Lavori parlamentari: L'Assemblea ha approvato il provvedimento votando il maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl n. 1428 (jobs act), con la questione di fiducia posta dall’esecutivo. Ora il provvedimento passa alla Camera.
Contenuto:
L'articolo 1 conferisce una delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali.
L'articolo 2 contiene una delega in materia di servizi per il lavoro e politiche attive.
L'articolo 3 delega il Governo a semplificare le procedure e gli adempimenti.
L'articolo 4 contiene una delega per riordinare la disciplina dei rapporti di lavoro, delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva.
L'articolo 5 prevede una delega per tutelare esigenze di cura, di vita e di lavoro.
Licenziamenti:
Come noto, l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, nella formulazione residua dopo le parziali modifiche apportate dalla riforma Fornero del 2012, prevede la possibilità di ricorrere al giudice nel caso di tre tipologie di licenziamenti, se ritenuti illegittimi:
economico
disciplinare
discriminatorio
- Nel primo caso, il lavoratore viene lasciato a casa in seguito a ristrutturazioni aziendali, oppure per decisione arbitraria del datore di lavoro che voglia tagliare i costi del personale. In tal caso, al lavoratore rimane la facoltà di rivolgersi all’autorità giudiziaria, che potrà esprimersi qualora ritenga illegittimo il licenziamento, disponendo anche il reintegro in azienda.
- Nel secondo caso, invece, si tratta di qualche comportamento che ha interrotto il rapporto fiduciario tra committente e lavoratore, oppure della mancata esecuzione delle mansioni affidate. Anche in questo caso, è possibile portare la vicenda di fronte al responso del giudice, che può ordinare il reintegro. Il Governo individuerà per legge i casi in cui si verrà reintegrati, con l'obiettivo di ridurre la discrezionalità del giudice.
- Quadro simile per i licenziamenti discriminatori, che rimangono completamente protetti dalle garanzie comprese nell’articolo 18.
Ora, per definire in maniera ancora più compiuta la materia, l’esecutivo ha preso l’impegno di definire esplicitamente i casi in cui il licenziamento disciplinare vada ritenuto illegittimo, uscendo così dal limbo della discrezionalità dell’autorità giudiziaria. Nessun cambiamento, infine, è previsto per i licenziamenti discriminatori, che prevederanno sempre il reintegro della vittima.
Questo il quadro che dovrebbe venire a realizzarsi nei prossimi mesi, quando, cioè, il ddl Jobs Act verrà approvato definitivamente e il Governo inizierà a esercitare la potestà legislativa in materia di lavoro. Fino ad allora, la disciplina non verrà modificata. Per cui nel testo non è presente alcun riferimento esplicito all’articolo 18, la cui revisione viene rimandata ai decreti delegati che faranno seguito al ddl, una volta che questo avrà concluso l’iter di approvazione in Parlamento.
Cassa Integrazione:
Nella revisione della cassa integrazione guadagni, viene esclusa la possibilità di integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo d'azienda. Si punta poi a semplificare le procedure burocratiche attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali.
In caso di disoccupazione «involontaria», l'obiettivo della delega è universalizzare l'applicazione degli ammortizzatori sociali, con l'estensione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi) ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Demansionamento:
Non si potrà ricorrere a questo espediente per giustificare tagli allo stipendio, preservando, in questo modo, anche la professionalità del lavoratore.
Controlli:
Un argomento che ha destato polemiche è la revisione dei controlli che può effettuare il titolare dell'azienda sui propri dipendenti. Il timore era quello di dare il via libera alle telecamere per controllare gli addetti. Alla fine il testo del governo ha previsto una revisione della disciplina dei controlli.
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