Lavori parlamentari: Ancora non avviato l’esame.
Termine presentazione emendamenti: venerdì 7 alle 13.00 (ancora non del tutto ufficiale)
Principali disposizioni di interesse:
Art. 3 Fondo perla realizzazione del Piano La Buona Scuola: la norma intende garantire un investimento di risorse sulla scuola che deve costituire la leva per lo sviluppo e la crescita del Paese. In questo modo si vuole rafforzare l’offerta formativa e la continuità didattica, e valorizzare i docenti e l’autonomia scolastica. Le risorse stanziate sono quelle previste per procedere prioritariamente ad un piano assunzionale per i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) nonché per i vincitori e gli idonei del concorso 2012, al fine di poter finalmente realizzare l’organico funzionale e dotare le scuole, ovvero le reti di scuole, del numero di docenti necessari sia allo svolgimento dell’attività didattica sia al potenziamento dell’offerta formativa a sostegno di attività aggiuntive e di progetti complementari, di cui i giovani hanno bisogno per essere formati e allenati a crescere nel mondo di oggi.
Il piano assunzionale da realizzare compatibilmente con le risorse disponibili anche in relazione alle ricostruzioni di carriera, consentirà, inoltre, di ridurre il numero di supplenze annuali e questo garantirà la continuità didattica e contribuirà a costituire un contingente stabile di docenti a disposizione delle scuole. Ciò in linea con quanto richiesto anche a livello europeo (a seguito della procedura d’infrazione sul lavoro a tempo determinato) in merito alla necessità di evitare un ricorso e reiterato dello strumento dei contratti a termine, ristabilendo il principio costituzionale dell’accesso all’insegnamento esclusivamente attraverso concorso pubblico. Le risorse stanziate saranno utilizzate, altresì, per varie attività di potenziamento del settore scolastico, con riferimento ad esempio alPaltemanza scuola-lavoro e alla diffusione della connettività wireless nelle scuole.
Art. 6 T.F.R. in busta paga: il comma 1 è diretto a prevedere, in via sperimentale, per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possano richiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all’articolo 2120 del codice civile. La suddetta opzione può essere esercitata anche per le quote che il lavoratore abbia già deciso di destinare a forme di previdenza complementare. La parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. Il regime sperimentale non si applica per i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e per le aziende dichiarate in crisi di cui all’articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Il comma 2 prevede che la parte integrativa della retribuzione non concorra al raggiungimento dei limiti di reddito previsti per usufruire della detrazione di cui all’articolo 13, comma l-bis, del TUIR (c.d. “80 euro”).
Il comma 3 prevede l’applicazione, per i datori di lavoro con meno di 50 addetti, che non optino per lo schema di accesso al credito di cui al successivo comma 5, il riconoscimento delle misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 per le imprese che versano il TFR a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso TINPS. Le medesime misure compensative vengono riconosciute anche ai datori di lavoro con numero di addetti pari o superiore a 50, in proporzione alle quote di TFR percepite dai lavoratori come parte integrativa della retribuzione.
Il comma 4 prevede, per i datori di lavoro con meno di 50 addetti che optino per lo schema dì accesso al credito di cui al successivo comma 5, che non si applichino le deduzioni previste dal comma 1 e le misure compensative previste al comma 3 con esclusione di quella di cui all’articolo 10, comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005. Inoltre, per i medesimi datori dì lavoro, si prevede l’obbligo di versare al fondo di cni al successivo comma 7 un contributo pari allo 0,2 per cento della retribuzione, in proporzione alle quote di TFR destinate a parte integrativa della retribuzione.
Il comma 5 prevede, per i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota che i lavoratori intendono percepire in busta paga, la possibilità di accedere ad un finanziamento, assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 7 e da garanzia dello Stato di ultima istanza, nonché dal privilegio speciale di cui all’articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385).
Il comma 6 contiene le disposizioni relative al procedimento da attivare da parte dei datori di lavoro che intendono accedere ai finanziamenti di cui al comma 5. A tal fine, l’INPS rilascia ai datori di lavoro che richiedono l’accesso al finanziamento una certificazione del trattamento di fine rapporto maturato da ciascun lavoratore, sulla cui base i datori di lavoro richiedono il finanziamento a una delle banche o intermediari finanziari aderenti all’apposito accordo quadro.
Ai relativi finanziamenti non possono essere applicati tassì, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di TFR di cui all’articolo 2120 del codice civile (1,5 per cento annuo in aggiunta al 75 per cento dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell’anno precedente).
Il comma 7 prevede l’istituzione presso l’INPS di un Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti per le imprese con alle dipendenze un numero dì addetti inferiore a cinquanta, con dotazione pari a 100 milioni di euro per Fanno 2015 ed alimentato dal gettito del contributo dello 0,2 per cento di cui al precedente comma 4. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.
Il comma 8 prevede che le modalità di attuazione delle disposizioni relative al regime sperimentale, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato di ultima istanza, siano disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.
Art. 21 Pubblico Impiego: l’intervento di cui al comma 1 comporta la proroga anche per l’anno 2015 del blocco economico della contrattazione già previsto fino al 31/12/2014 dall’arti colo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018. La disposizione di cui al comma 2 estende fino al 2018 l’efficacia della nonna che prevede che l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefìci complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013.
Art. 24 Dotazioni di bilancio dei Ministeri: la disposizione prevede una riduzione delle dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle Missioni ed ai Programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, a decorrere dall’anno 2015.
Art. 28 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca.
Comma 1: la norma, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, riduce lo stanziamento per il funzionamento della Scuola per l'Europa di Parma. Al riguardo, si rappresenta che la Scuola di Parma è stata attivata in via sperimentale con decreto interministeriale n. 41 del 23 luglio 2004, che ha recepito le istanze espresse dall’EFSA di costituire e organizzare una Scuola secondo il modello delle Scuole Europee. Nel 2006 il Consiglio Superiore delle Scuole Europee, visto il risultato positivo dell’audit, ha riconosciuto la Scuola per l’Europa di Parma come scuola di tipo 2 associata al sistema delle Scuola Europee con apposita convenzione stipulata con il Governo Italiano.
Comma 2: la norma, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, prevede la riduzione degli stanziamenti destinati alle misure nazionali in materia di istruzione (autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440 del 1997).
Comma 3: la norma, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, prevede la definitiva acquisizione all'erario di tutte le somme giacenti presso le contabilità delle Istituzioni scolastiche ed educative per progetti nazionali non utilizzate dalle stesse.
Comma 4: la norma modifica l’articolo 307 del Testo Unico sulla Scuola, che attualmente prevede la presenza, nel numero di uno per provincia, di un docente che coordina i progetti di avviamento della pratica sportiva nelle scuole. A tali docenti di educazione fisica è consentito l'esonero dall'insegnamento. La novella, a decorrere dal 1° settembre 2015, individua un solo docente di educazione fisica per regione, impegnato nel coordinamento dei progetti regionali e nazionali per l’avviamento alla pratica sportiva, e, di conseguenza, riduce il numero di esoneri dall’insegnamento.
Comma 5: la norma, in considerazione dell’attuazione dell’organico dell’autonomia, abroga, a decorrere dal I o settembre 2015, l’articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che prevede gli esoneri e i semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico. Con la messa a regime dell’organico funzionale che si intende attuare e, quindi, con una maggiore disponibilità di docenti nelle scuole, che potrebbero svolgere funzioni più ampie e anche di ausilio al dirigente scolastico, ai fini di un più ampio progetto di miglioramento delle scuole stesse, non ci sarebbe più necessità di esoneri o semiesoneri per il personale che collabora con il dirigente scolastico.
Commi 6-7: la norma, al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica, modifica, a decorrere dal 1° settembre 2015, il comma 59 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedendo che il personale appartenente al comparto scuola non possa più essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso tutte le amministrazioni pubbliche che rientrano nel conto economico consolidato, individuate dall’ISTAT, ovvero presso enti o associazioni e fondazioni.
Commi 8-9: sempre in considerazione dell’attuazione dell’organico in posizione funzionale, i commi in questione prevedono la razionalizzazione, dal 1° settembre 2015, delle supplenze brevi, di cui all’articolo 1 comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, affidate al personale docente, assistente, tecnico e ausiliario delle scuole. In particolare al comma 11 è previsto che il dirigente scolastico non possa procedere a conferire supplenze brevi al personale assistente amministrativo e tecnico delle scuole, anche in considerazione di un più ampio processo di razionalizzazione e digitalizzazione che interesserà le scuole. L’unica eccezione è prevista per le scuole più piccole il cui organico di diritto (per gli assistenti amministrativi) preveda meno di 3 posti. Quanto invece al personale collaboratore scolastico, la norma prevede che il dirigente non assegni le supplenze brevi per i primi 7 giorni. In quest’ultimo caso, alla sostituzione si può provvedere mediante l’attribuzione al personale già in servizio di ore eccedenti retribuite a carico del MOF, che potrà essere prioritariamente destinato, da parte delle scuole, a tale ultima finalità. Con riferimento al personale docente, il comma 9 prevede, in particolare, il divieto per i dirigenti scolastici di conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza a decorrere dal 1° settembre 2015. Anche questa misura dovrebbe coincidere con la messa a regime dell’organico in posizione funzionale, che contribuirebbe a coprire proprio le supplenze brevi, in considerazione di un aumento dei docenti a disposizione di ciascuna scuola.
Commi 10: la norma prevede una complessiva ridefinizione dell’organico ATA, attraverso una riduzione del numero dei posti in organico di diritto. Tale operazione si rende possibile nell’ottica di un complessivo processo di digitalizzazione e dì incremento dell’efficienza dei processi che possa contribuire a sgravare l’attività del personale ATA, A tal fine la norma di cui al comma 11 stanzia 10 milioni di euro da reinvestire proprio nella suddetta attività di digitalizzazione.
Comma 12, la disposizione prevede che dall’attuazione del comma 10 devono derivare economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l’anno 2015 e 50,7 milioni per l’anno 2016.
Comma 13. La norma riduce lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, utilizzato per assegnare alle Università e alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) le risorse per gli accertamenti medico-legali. Ciò in considerazione dell’andamento rilevato per le assenze del personale e gli accertamenti conseguentemente disposti.
Comma 14: la norma abroga la disposizione che prevede un’autorizzazione dì spesa per il potenziamento delle attività di ricerca, formazione e studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet.
Comma 15: interviene su un’autorizzazione di spesa finalizzata all’insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell’ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di Genova (istituto Erzelli), facendola confluire nel Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO), salva la finalizzazione di spesa. Poiché si sono verificati ritardi nel piano di insediamento della nuova sede universitaria rispetto all’originaria programmazione, si prevede inoltre di ridurre lo stanziamento previsto per il solo anno 2015, all’interno del complessivo piano quindicennale.
Comma 16: la riduzione di 34 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) per il 2015 e di 32 milioni di enro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022 si inserisce all’interno di una progressiva riqualificazione della spesa di funzionamento delle università stesse, volta a raggiungere gli obiettivi di economicità ed efficienza del sistema. Per questi motivi tale riduzione è espressione di un intervento di carattere selettivo volto ad individuare la spesa improduttiva, pur mantenendo inalterati gli obiettivi prefissati da ciascuna Università sia con riferimento alla didattica che alla ricerca, senza influire quindi sul sostegno ai corsi attivati e alla ricerca in essere. Infatti, è il frutto di una stima mirata alla razionalizzazione delle spese connesse all’acquisto di beni e servizi.
Comma 17: prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 593 del 2000, attuativo del decreto legislativo n. 297 del 1999, le agevolazioni alla ricerca industriale erano gestite per il tramite dell’IMI (ora confluito in Intesa San Paolo S.p,A.), che operava attraverso il Fondo Speciale Ricerca Applicata (FSRA). Con decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è stato previsto che la somma di 150 milioni di euro, giacente sul conto corrente bancario acceso presso Intesa San Paolo, relativo alla gestione stralcio del FSRA fosse versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo Unico per l’edilizia scolastica. Allo stato attuale, detratti i 150 milioni versati da Intesa San Paolo a gennaio 2014, restano sul conto FSRA circa 154 milioni; per la chiusura del piano stralcio FSRA occorrono 14 milioni. La norma, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, prevede che la suddetta somma di euro 140 milioni sia versata alle entrate del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015.
Comma 18: riduce le risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
Comma 19: la norma, ponendosi nel solco delle misure di razionalizzazione già adottate in altri contesti, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 l’incarico di Presidente delle Istituzioni AFAM sia onorifico nonché una riduzione dei compensi ai componenti del Consiglio di amministrazione ed una riduzione dell’indennità aggiuntiva riconosciuta al Direttore.
Comma 20: la norma si pone nell’ottica delle misure di razionalizzazione già adottate in altri contesti e prevede la riduzione dei compensi previsti per gli organi degli Enti pubblici di ricerca. Alla riduzione si provvederà mediante un decreto del Ministro, che potrà anche ridefinire ed individuare criteri oggettivi, collegati a parametri dimensionali e di struttura degli enti, per la determinazione dei compensi in questione.
Comma 21: la riduzione di 42 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 delle disponibilità iscritte nel Fondo ordinario per gli Enti e le Istituzioni di ricerca (FOE) si inserisce all’interno di una progressiva riqualificazione della spesa di funzionamento degli Enti volta a raggiungere gli obiettivi di economicità ed efficienza del sistema. Per questi motivi tale riduzione è espressione di un intervento di carattere selettivo volto ad individuare la spesa improduttiva, pur mantenendo inalterati gli obiettivi prefissati da ciascun ente pubblico, in tema di ricerca. Infatti, è il frutto di una stima mirata delle spese connesse alle attività strumentali e all’acquisto di beni e servizi. Con un modello metodologico è stata infatti avviata la rilevazione delle principali categorie che possono contribuire a produrre risparmi e azioni di razionalizzazione (partecipazioni, assetto organizzativo, dotazione strumentale e dei mezzi di servizio, mappatura dell’articolazione territoriale e delle sedi, dematerializzazione delle procedure, spese per consumi intermedi, per il personale, per il contenzioso, per fitti e locazioni, ecc.). Ciò consentirà di mantenere inalterato il supporto alla missione istituzionale della ricerca, sia di base che applicata, nonché le attività di trasferimento in essere e programmate, anche in presenza di questa riduzione dei trasferimenti, che sarà dunque interamente assorbita da un incremento dell’efficienza nella gestione amministrativa.
Comma 22: la disposizione, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, dispone la ridefinizione del contingente di personale di diretta collaborazione presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con la conseguente riduzione del fondo per le competenze accessorie agli addetti.
Comma 23: la norma prevede che i controlli di primo livello sull’utilizzo dei Fondi comunitari del PON Istruzione siano effettuati dai revisori dei conti. Attualmente, con la normativa in vigore, i revisori dei conti sono responsabili dei controlli di secondo livello, mentre quelli di primo livello sono demandati all’Autorità di gestione. In previsione di un riassetto dei controlli, si rende pertanto necessario affidare ai suddetti revisori i controlli di primo livello.
Il comma 24 prevede, nell’ambito delle animali riassegnazioni delle somme rivenienti dalle contabilità speciali scolastiche non versate all’entrata del bilancio dello Stato, ferme restando le determinazioni assunte per ranno 2014, il versamento di un importo nel limite di 10 milioni di euro all’istituto nazionale di valutazione del sistema educativo dì istruzione e di formazione (INVALSI), la destinazione di 5 milioni di euro per gli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell’ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e di 1 milione di euro al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi.
Il comma 25 istituisce il Fondo per il potenziamento e la valorizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato anche ad interventi di natura premiale, con dotazione per Panno 2015, di euro 10.000.000; rinvia, inoltre, il riparto del predetto Fondo ad un decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’individuazione dei beneficiari delle somme e i criteri e parametri per il riparto della somma tra gli stessi; all’onere derivante dalla previsione dì cui sopra si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.
Il comma 26 consente all’INVALSI di completare, attraverso un piano straordinario di assunzione, la dotazione organica attraverso la copertura di tutti i posti già vacanti o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 2015. Ciò al fine di dare piena attuazione al Sistema Nazionale di Valutazione, che non potrebbe essere messo a regime senza il personale necessario. La valutazione costituisce infatti la leva indispensabile per un processo che mira alla trasparenza dei dati e delle informazioni, anche ai fini di una politica di premialità delle scuole e del relativo personale. Ai sensi del comma 27, all’onere derivante dalla previsione di cui sopra, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca.
I commi da 28 a 30 disciplinano le facoltà assunzionali delle Università, con particolare riferimento ai ricercatori. In particolare, il comma 28 consente alle Università che sono in una situazione finanziaria solida, cioè le cui spese di personale sono inferiori all’80 per cento delle entrate ordinarie, di sostituire, alla cessazione dei relativi contratti, i ricercatori a tempo determinato “di tipo a” già assunti a valere sui punti organico, con altrettanti ricercatori di “tipo a” o di “tipo b”, senza incidere sulle facoltà assunzionali. Il comma 29 mira a rendere più flessibile, in materia di assunzioni, il rapporto tra i professori di prima fascia e ricercatori a tempo determinato. II comma 30, inoltre, estende anche alle Università la regola, già in vigore per le altre Pubbliche Amministrazioni, che le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente possono essere accumulate per un triennio, in caso di utilizzo non integrale in ciascun anno.
Ai sensi del comma 31, vengono apportate alcune modifiche in disposizioni in materia di edilizia scolastica.
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