Monitoraggio legislativo 10 - 14 novembre 2014

Monitoraggio legislativo 10 – 14 novembre 2014

 

Camera dei Deputati

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), A.C.2679-bis

 

Iniziativa

 

Governativa

Iter

Assegnato alla Commissione Bilancio

Relatori

On. Mauro Guerra (PD) e on. Paolo Tancredi (NCD)

Lavori parlamentari:     Nel corso della settimana è stato avviato l’esame del provvedimento.

La Commissione Bilancio ha approvato alcuni emendamenti riguardanti l’A.C. 2680 Bilancio di previsione (in allegato).

Principali disposizioni di interesse:

 

L’articolo 1 reca l’indicazione dei saldi finanziari che l’articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 dispone debbano essere annualmente stabiliti nella legge di stabilità, vale a dire il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato.

 

Art. 2 Gestioni previdenziali: l’articolo 2 individua i contenuti dell’allegato 2, ovvero, in particolare, l’adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali, nonché gli importi complessivi dovuti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, alla gestione speciale minatori e alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS, per l’anno 2015.

 

Art. 4 Stabilizzazione bonus 80 euro: sostituisce il comma 1-bis nell’ambito dell’articolo 13 del TUIR ai fine di prevedere “a regime” dal periodo d'imposta 2015 l’attribuzione di un credito (bonus), che non concorre alla formazione del reddito, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Contestualmente, è dettata, al di fuori dei testo unico, la disciplina dell’attribuzione del predetto credito agli aventi diritto da parte dei sostituti d’imposta.

 

Art. 5 Deduzione del costo del lavoro da imponibile IRAP: il comma 1 della disposizione in esame inserisce il nuovo comma 4-octies all’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente le disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta.

In particolare, la nonna consente la deduzione integrale, agli effetti IRAP, del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente, a tempo indeterminato, eccedente l’ammontare delle deduzioni - analitiche о forfetarie - riferibili al costo medesimo e ammesse in deduzione in ragione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del medesimo articolo 11.

La disposizione inserita al comma 2 ripristina, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31dicembre 2013, le misure delle aliquote IRAP, di cui agli articoli 16 e 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, vigenti antecedentemente all’entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In sostanza, non trovano applicazione le aliquote previste dall’articolo 2, comma 1, del citato decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

Al contempo, il successivo comma 3 tiene conto del fatto che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento i contribuenti possano aver versato l’acconto IRAP per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, avvalendosi delle aliquote indicate nel previgente comma 2 dell’articolo 2 del citato decreto legge n. 66 del 2014. A tal proposito, vengono fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata norma; conseguentemente, in sede di versamento del saldo relativo al suddetto periodo d’imposta, avverrà il recupero della minore imposta versata a titolo di acconto IRAP (per il 2014) calcolato in ragione delle menzionate minori aliquote rispetto a quelle previste dagli articoli 16 e 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

 

Art. 6 T.F.R. in busta paga: il comma 1 è diretto a prevedere, in via sperimentale, per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possano richiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all’articolo 2120 del codice civile. La suddetta opzione può essere esercitata anche per le quote che il lavoratore abbia già deciso di destinare a forme di previdenza complementare. La parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. Il regime sperimentale non si applica per i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e per le aziende dichiarate in crisi di cui all’articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Il comma 2 prevede che la parte integrativa della retribuzione non concorra al raggiungimento dei limiti di reddito previsti per usufruire della detrazione di cui all’articolo 13, comma l-bis, del TUIR (c.d. “80 euro”).

Il comma 3 prevede l’applicazione, per i datori di lavoro con meno di 50 addetti, che non optino per lo schema di accesso al credito di cui al successivo comma 5, il riconoscimento delle misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 per le imprese che versano il TFR a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso TINPS. Le medesime misure compensative vengono riconosciute anche ai datori di lavoro con numero di addetti pari o superiore a 50, in proporzione alle quote di TFR percepite dai lavoratori come parte integrativa della retribuzione.

Il comma 4 prevede, per i datori di lavoro con meno di 50 addetti che optino per lo schema dì accesso al credito di cui al successivo comma 5, che non si applichino le deduzioni previste dal comma 1 e le misure compensative previste al comma 3 con esclusione di quella di cui all’articolo 10, comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005. Inoltre, per i medesimi datori dì lavoro, si prevede l’obbligo di versare al fondo di cni al successivo comma 7 un contributo pari allo 0,2 per cento della retribuzione, in proporzione alle quote di TFR destinate a parte integrativa della retribuzione.

Il comma 5 prevede, per i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota che i lavoratori intendono percepire in busta paga, la possibilità di accedere ad un finanziamento, assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 7 e da garanzia dello Stato di ultima istanza, nonché dal privilegio speciale di cui all’articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385).

Il comma 6 contiene le disposizioni relative al procedimento da attivare da parte dei datori di lavoro che intendono accedere ai finanziamenti di cui al comma 5. A tal fine, l’INPS rilascia ai datori di lavoro che richiedono l’accesso al finanziamento una certificazione del trattamento di fine rapporto maturato da ciascun lavoratore, sulla cui base i datori di lavoro richiedono il finanziamento a una delle banche o intermediari finanziari aderenti all’apposito accordo quadro.

Ai relativi finanziamenti non possono essere applicati tassì, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di TFR di cui all’articolo 2120 del codice civile (1,5 per cento annuo in aggiunta al 75 per cento dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell’anno precedente).

Il comma 7 prevede l’istituzione presso l’INPS di un Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti per le imprese con alle dipendenze un numero dì addetti inferiore a cinquanta, con dotazione pari a 100 milioni di euro per Fanno 2015 ed alimentato dal gettito del contributo dello 0,2 per cento di cui al precedente comma 4. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Il comma 8 prevede che le modalità di attuazione delle disposizioni relative al regime sperimentale, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato di ultima istanza, siano disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

 

Art. 7 Credito d ’imposta per attività di ricerca e sviluppo e regime opzionale: la disposizione di cui al comma 1 ridefinisce il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, modificandone, in particolare, la misura, la decorrenza, la platea dei beneficiari, nonché prevedendo una maggiorazione premiale dello stesso per le spese relative alla ricerca svolta extra muros e per quelle relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

 

Art. 8 Ecobonus e ristrutturazione: l’articolo in esame apporta modifiche agli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di detrazioni per le spese sostenute, rispettivamente, per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio.

In particolare:

  1. con la modifica all’articolo 14 del citato decreto legge si prevede l’applicazione della maggiore aliquota del 65 per cento anche alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 sia per gli interventi relativi agli edifici esistenti, sia per gli interventi relativi alle parti comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 -bis del codice civile;
  2. con la modifica all’articolo 16 del medesimo decreto legge, si prevede l’applicazione della maggiore aliquota del 50 per cento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici fermo restando che le stesse spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 16.

 

Art. 9 Regime fiscale agevolato per autonomi: la disposizione in commento istituisce, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle dovute, prevedendo, al contempo, un regime contributivo opzionale per le imprese che prevede la soppressione del versamento dei contributi sul minimale di reddito.

 

Art. 11 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, di seirvizi per il lavoro e politiche attive. la disposizione è finalizzata a costituire un Fondo che consenta di estendere l’ambito di operatività degli strumenti

di tutela del reddito, in costanza di rapporto di lavoro ed in caso di disoccupazione involontaria, a favore di settori e lavoratori che attualmente non ne fruiscono.

 

Art. 12 Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato: al fine di promuovere forme di occupazione stabile, la norma in esame dispone l’esonero dal versamento dei complessivi contributi a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di trentasei mesi enei limite di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015.

 

Articolo 13 Misure per la famiglia: prevede, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno – che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi - è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia.

 

Articolo 16 Cessione frequenze “banda Larga”: prevede che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) avvii entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2015 (e quindi entro il 10 gennaio 2015) le procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze radioelettriche della banda 1452-1492 Mhz (MegaHertz). Tale banda dovrà essere destinata a servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni Supplemental Down Link.

                                                                             

Art. 19 Imprese: la disposizione di cui al comma 1 prevede la riduzione degli importi delle autorizzazioni di spesa con riguardo ai trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, stabilendo che le erogazioni alle imprese correlate alla autorizzazioni di cui sopra spettino nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni in parola.

I commi da 8 a 10 dell’articolo 19 definiscono la strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017.

Il comma 11 prevede l’adozione, entro il 30 gennaio 2015, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con cui sono stabilite, per ciascuno dei crediti d’imposta di cui all’elenco n. 1 allegato alla legge di stabilità, le quote percentuali di fruizione dei crediti d’imposta, in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 16,335 milioni per il 2015 e a 38,690 milioni a decorrere dal 2016.

 

Articolo 26 Soppressione assunzione ispettori: contiene una serie di disposizioni volte alla realizzazione di interventi correttivi e di riduzione delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. A.C. 2660, approvato dal Senato.

Titolo breve: Job’s Act

 

Iniziativa

 

Governativa

Iter

Assegnato alla Commissione Lavoro

Relatori

On. Cesare Damiano (PD)

Lavori parlamentari:     Nel corso della settimana la commissione ha proseguito l’esame. La  prossima settimana saranno esaminati gli emendamenti.

 

Si ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto mercoledì alle ore 16.00.

 

Contenuto:

Il disegno di legge, approvato in prima lettura dal Senato, contiene cinque deleghe al Governo, da esercitare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, per intervenire su varie materie nel settore del lavoro.

 

I commi 1 e 2 recano una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali. La delega è intesa ad assicurare, per la disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, a razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale ed a favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro e beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi. Per quanto concerne gli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, la delega è volta a consentire la modifica della normativa che attualmente disciplina gli interventi in costanza di rapporto di lavoro, ossia gli interventi della Cassa integrazioni guadagni, ordinari (CIG) e straordinari (CIGS), nonché i contratti di solidarietà.

Per quanto concerne gli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, si prevede la rimodulazione dell'ASpI e l'eventuale introduzione di un ulteriore prestazione (dopo la fruizione dell'ASpI) destinata a lavoratori in stato di particolare disagio economico. Con riferimento, in particolare, all'ASpI, si prevede l'omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore, con incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti, nonché l'estensione dell'ASpI ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

 

I commi 3 e 4 recano una delega al Governo in materia di incentivi per l'occupazione e politiche attive per il lavoro. Per quanto concerne il riordino degli incentivi all'occupazione viene previsto il collegamento alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, nonché a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto, mentre per il riordino degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità viene prevista la definizione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome.

 

I commi 5 e 6 recano una delega al Governo per la definizione di norme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro. Per quanto concerne la materia dell'igiene e sicurezza del lavoro si prevede la revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione ed in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché la valorizzazione degli istituti di tipo premiale.

 

Il comma 7 reca una delega al Governo per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle tipologie dei relativi contratti, nonché per la razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva. Per quanto concerne il riordino delle forme contrattuali, i principi e criteri direttivi prevedono, innanzitutto, l'individuazione e l'analisi di tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo, nazionale ed internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali, con confluenza di tutta la normativa di settore all'interno di un testo organico semplificato. Specifici criteri di delega riguardano la promozione, in coerenza con le indicazioni europee, del contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro, rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti, nonché, con riferimento alle nuove assunzioni, l'introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio. Inoltre,  un criterio di delega è dedicato alla revisione della disciplina delle mansioni in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, individuati sulla base di parametri oggettivi; a tal fine si prevede che l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale deve essere contemperato con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; si consente, inoltre, che la contrattazione collettiva, anche aziendale o di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, possa individuare ulteriori ipotesi di revisione delle mansioni. Si prevede, poi, la revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore; l'introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; l'estensione del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi. Infine, un criterio direttivo è volto alla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, anche attraverso l'istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

 

I commi 8 e 9 recano una delega al Governo per la revisione e l'aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono la ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici; l'estensione alle lavoratrici madri «parasubordinate» del diritto alla prestazione di maternità anche in assenza del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro (cosiddetto principio di automaticità della prestazione); l'introduzione di un credito d'imposta, inteso ad incentivare il lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori o figli disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, nonché l'armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico; l'incentivazione di accordi collettivi intesi a facilitare la flessibilità dell'orario di lavoro e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità di genitore, l'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro; l'eventuale riconoscimento della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessiti di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute; la promozione dell'integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia, forniti dalle aziende o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona; la ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione, per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali.   

Infine, i commi da 10 a 14 dettano disposizioni comuni per l'esercizio delle deleghe. A tal fine si prevede, innanzitutto, che gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, dopo la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri siano trasmessi alle Camere perché su di essi siano espressi i pareri delle Commissioni parlamentari competenti.

 

Senato della Repubblica

 

Affare sulla scuola, con particolare riferimento alla valutazione del riordino della scuola secondaria di secondo grado, all'impatto del precariato sulla qualità dell'insegnamento e alle recenti iniziative del Governo concernenti il potenziamento di alcune materie e la situazione del personale (Atto n. 386).

Titolo breve: Affare assegnato sulla scuola.

 

Nel corso della settimana sono stati auditi: i rappresentanti dell'Unione province d'Italia (UPI), del Forum delle associazioni familiari, dell'Associazione genitori scuole cattoliche (AGESC), del Coordinamento genitori democratici (CGD) e del Forum nazionale delle associazioni studentesche

 

Si allegano le memorie depositate.

 

Riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, A.S 1577.

 

Iniziativa

 

Governativa

Iter

Assegnato alla Commissione Affari Costituzionali

Relatori

Sen. Giorgio Pagliari (PD)

Lavori parlamentari:   Nel corso della settimana la commissione non ha  proseguito l’esame.

 

Da segnalare: la Commissione Bilancio ha espresso parere non ostativo, nel presupposto che:

 

in merito all'articolo 1, si possa procedere all'informatizzazione e alla conseguente riorganizzazione degli uffici ad invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; la modifica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), in materia di autotutela amministrativa, rivesta un carattere meramente ordinamentale; dall'articolo 8, comma 1, lettera f), laddove inserisce, tra i «soggetti di rilievo pubblico», gli «altri enti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie», non derivino implicazioni di carattere finanziario; con riferimento all'articolo 10, comma 1, lettera g), la parte fissa della retribuzione non comprenda la retribuzione di posizione, di cui alla successiva lettera l); con riguardo all'articolo 10, comma 1, lettere l) e m), la confluenza nel ruolo unico di dirigenti già inseriti nelle attuali due fasce non comporti un incremento della spesa in relazione a coloro che provengono dalla fascia più bassa (seconda fascia); con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 1, comma 2, lettera i), aggiungasi, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni di ciascuno degli enti coinvolti, come rideterminate ai sensi della presente lettera, sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»; agli articoli 1, comma 7, 2, comma 2, 4, comma 2, 7, comma 2, 9, comma 2, 10, comma 2, e 12, comma 4, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», si inseriscano le seguenti: «per materia e per i profili finanziari»; sia soppresso l'articolo 9; all'articolo 10, comma 1, lettera m), si aggiungano, dopo le parole: «incarichi conferiti», le seguenti: «e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale»; all'articolo 16, si inseriscano, dopo il comma 1, i seguenti: «2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. 3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o  maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.»; e con le seguenti osservazioni: in relazione all'articolo 1, comma 2, lettera i), non risulta chiaro se la riorganizzazione ivi prevista si limiti alla creazione di un archivio unico degli autoveicoli oppure presupponga la fusione delle strutture amministrative degli uffici del pubblico registro automobilistico da un lato e della direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'altro; la genericità dei criteri direttivi contenuti negli articoli 7 e 15 non consente di valutarne pienamente le conseguenze di ordine finanziario; l'articolo 11, comma 4, nel coprire spese di natura corrente a valere su un fondo di parte capitale, determina una dequalificazione della spesa, ancorché di entità limitata, in contrasto con i principi generali di corretta programmazione e gestione delle risorse pubbliche.".

 

Contenuto:

Il disegno di legge in titolo è diretto a semplificare l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, rendendo più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con il privato cittadino, le imprese e i suoi dipendenti. In particolare, l'intervento normativo si propone di innovare la pubblica amministrazione attraverso la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.

 

L'articolo 1 (Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese) delega il Governo, previa ricognizione dei procedimenti amministrativi  di competenza delle amministrazioni, ad adottare decreti legislativi per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la piena accessibilità on line alle informazioni personali e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei confronti delle amministrazioni, nonché all'erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni stesse, con invio dei documenti al domicilio fisico ove la natura degli stessi non consenta l'invio in modalità telematiche.

 

L'articolo 2 (Conferenza di servizi) delega il Governo a razionalizzare e semplificare la disciplina in materia di conferenza dei servizi.

 

Al fine di accelerare la procedura per l'acquisizione dei concerti, degli assensi e dei nulla osta per l'adozione di provvedimenti normativi o atti amministrativi, l'articolo 3 (Silenzio assenso tra amministrazioni) introduce il meccanismo del silenzio assenso. In particolare, si prevede che le amministrazioni competenti comunichino il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell’amministrazione procedente, decorsi i quali l’assenso, il concerto o il nulla osta si intendono acquisiti. Ai sensi del comma 4, sono escluse dall'ambito di applicazione della disposizione le ipotesi nelle quali il diritto europeo richiede l'emanazione di provvedimenti espressi.

 

Con l'articolo 4 (Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso), si delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, tenendo conto dei principi generali desumibili dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990, che disciplinano tali istituti, dei principi del diritto europeo e dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

 

L'articolo 5 (Autotutela amministrativa) delimita in modo più marcato, rispetto alla disciplina vigente, le possibilità di intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione. In particolare, per i provvedimenti di autorizzazione e di sovvenzione, si esclude la revoca per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

 

L'articolo 6 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza), invece, contiene una delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive in materia di prevenzione della corruzione, al fine di precisarne l'ambito di applicazione, in particolare riguardo a trasparenza, inconferibilità e incompatibilità di cui, rispettivamente, ai decreti legislativi nn. 33 e 39 del 2013.

 

L'articolo 7 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato) delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina degli uffici centrali e territoriali dei Ministeri e degli enti pubblici non economici nazionali, per la riorganizzazione e la riduzione degli stessi e del relativo personale adibito ad attività strumentali. È prevista, inoltre, la razionalizzazione della rete organizzativa delle prefetture-uffici territoriali del Governo, con revisione delle relative competenze e funzioni, anche attraverso la riduzione del loro numero, nonché la revisione dei Corpi di polizia, ai fini dell'eliminazione delle duplicazioni e del coordinamento delle funzioni.

 

Con l'articolo 8 (Definizioni di pubblica amministrazione) si specificano le diverse nozioni di pubbliche amministrazioni, al fine di superare i dubbi interpretativi derivanti dalla non univocità di richiami normativi nel corpo della legislazione, che rendono incerta l'individuazione dei destinatari delle norme. In particolare, il comma 3 stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, è redatto un elenco - da aggiornarsi annualmente - per ciascuna delle seguenti categorie di amministrazioni individuate dal comma 1: amministrazioni statali, amministrazioni nazionali, amministrazioni territoriali, amministrazioni di istruzione e cultura e amministrazioni pubbliche. Ai sensi del comma 4, l'elenco ISTAT continua a costituire il riferimento per le disposizioni in materia di finanza pubblica.

 

L'articolo 9 (Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio) prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di commercio, volta a delimitarne le funzioni e a riformarne il sistema di finanziamento, eliminando il contributo obbligatorio delle imprese.

 

L'articolo 10 (Dirigenza pubblica) reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono, in particolare, l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, attraverso requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito e della formazione continua nonché su quello della piena mobilità tra i ruoli. Sono quindi istituiti tre ruoli generali della dirigenza, rispettivamente, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, a cui si accede per concorso e per corso-concorso. È soppressa la categoria delle figure dei segretari comunali e provinciali.

 

L'articolo 11 (Promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche) mira a garantire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro dei pubblici dipendenti, favorendo il ricorso alle molteplici forme di lavoro part-time, nonché il ricorso al telelavoro, tramite l'utilizzazione delle nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologica, la stipula di convenzioni con asili nido e l'organizzazione di servi di supporto alla genitorialità.

 

L'articolo 12 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione) prevede la delega a emanare decreti legislativi in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali secondo i seguenti criteri generali: elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia; coordinamento del testo delle disposizioni legislative vigenti; risoluzione delle antinomie in base ai principi dell’ordinamento e alle discipline generali che regolano la materia; indicazione esplicita delle norme abrogate e aggiornamento delle procedure, attraverso un'ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

 

L'articolo 13 (Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) integra le disposizioni relative all'esercizio della delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, mentre l'articolo 14 prevede una delega al Governo in materia di partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni, al fine di semplificarle e renderle trasparenti.

 

L'articolo 14  (Riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche) reca alcuni principii e criteri direttivi specifici per la delega sul riordino delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche da esercitare entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente testo normativo.

L'articolo 15 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali) è volto a riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali secondo criteri direttivi specificamente individuati, diretti anche a razionalizzarne la gestione.

 

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, A.S. 1642.

Titolo breve: Rientro capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio

 

 

Iniziativa

Parlamentare

 

Iter

Assegnato alle Commissioni Riunite Giustizia e Finanze

 

Relatori

Sen. Nico D'Ascola (NCD) per la Commissione Giustizia, Sen. Claudio Moscardelli (PD) per la Commissione Finanze.

 

Lavori parlamentari:    Le commissioni stanno esaminando il provvedimento.

 

Contenuto:

La proposta di legge in esame intende sostanzialmente riproporre il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, che recava disposizioni per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché alcune misure per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. L'articolo 1 è stato infatti soppresso durante l'esame del provvedimento presso la Commissione VI Finanze della Camera e trasfuso nella presente proposta di legge.

Si rammenta che l'articolo 1, comma 2 della legge di conversione del D.L. n. 4 del 2013 (legge n. 50 del 28 marzo 2014) mantiene espressamente la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato articolo soppresso.

La presente proposta di legge introduce nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) in materia fiscale; in sintesi, i soggetti che detengono attività e beni all'estero (ovvero, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare, in Italia) ed hanno omesso di dichiararli possono sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando le imposte dovute (in tutto o in parte) e le sanzioni (in misura ridotta). Per effetto della collaborazione volontaria è inoltre garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi. La procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie.

La procedura può essere attivata fino al 30 settembre 2015 per le violazioni dichiarative commesse sino al 30 settembre 2014.

Si propone inoltre l'introduzione di un nuovo reato fiscale, che punisce coloro i quali, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscano o trasmettano documentazione e dati non rispondenti al vero.

Le norme hanno lo scopo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell'allocazione fittizia della residenza fiscale all'estero e nell'illecito trasferimento o detenzione all'estero di attività che producono reddito.

Nel corso dell'esame in sede referente la procedura di collaborazione volontaria è stata estesa ai contribuenti autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia nonché alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta (vale a dire, agli enti e società di capitali cui all'articolo 73 del Tuir, cd. soggetti Ires, anche per violazioni di carattere sostanziale e non solo dunque derivanti da obblighi dichiarativi).

L'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. E' inoltre prevista l'assegnazione di personale alle Agenzie fiscali.

     

 


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   Documento allegato ... QUI il monitoraggio legislativo


 
Categoria: Lavori parlamentari Data di creazione: 14/11/2014
Sottocategoria: Monitoraggio legislativo Ultima modifica: 14/11/2014
Permalink: Monitoraggio legislativo 10 - 14 novembre 2014 Tag: Monitoraggio legislativo 10 - 14 novembre 2014
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