Monitoraggio legislativo 24 - 28 novembre 2014

Camera dei Deputati

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), A.C.2679-bis

 

Iniziativa

 

Governativa

Iter

Assegnato alla Commissione Bilancio

Relatori

On. Mauro Guerra (PD) e on. Paolo Tancredi (NCD)

Lavori parlamentari:     Il provvedimento è all’esame dell’Aula, a seguito dell’avvenuta conclusione dei lavori sul provvedimento da parte della Commissione Bilancio.

Dovrebbe essere approvato con la questione di fiducia.

Oltre a modificare la dimensione finanziaria dell'intervento, sulla base delle osservazioni formulate da parte della Commissione europea, durante l'esame in Commissione sono state apportate numerose modifiche ed integrazioni al testo del disegno di legge, come trasmesso dal Governo alla Camera.

Sintesi delle modifiche di interesse apportate dalla Commissione Bilancio:

Per la scuola, durante l’esame in sede referente è stata confermata l’istituzione di un nuovo Fondo, con la dotazione di 1 miliardo di euro per il 2015 e di 3 miliardi di euro dal 2016. Il Fondo denominato “Fondo La Buona Scuola” è finalizzato, in via prioritaria, alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni – che, a seguito delle modifiche apportate in Commissione, non è più limitato al solo personale docente - al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro, nonché, sempre a seguito delle modifiche apportate in Commissione, alla formazione di docenti e dirigenti scolastici.

Tra le ulteriori finalità del Fondo, sempre durante l’esame in sede referente, è stato inserito un esplicito riferimento alla valutazione, collegata alla valorizzazione dei docenti e alla sostanziale attuazione dell’autonomia scolastica.

Al contempo, si prevede un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) per 150 milioni di euro dal 2015, al fine di aumentare la quota premiale di cui all’art. 2 del D.L. n. 180/2008. Infine, dal 2015, si autorizza una spesa pari a 200 milioni di euro da destinare al sostegno alle scuole paritarie. Al riguardo, durante l’esame in sede referente è stato precisato che il finanziamento in questione rientra tra i contributi direttamente erogati dal Ministero alle scuole paritarie anziché tra gli stanziamenti da destinare alle regioni per la successiva ripartizione.

 

Per quanto riguarda il personale scolastico, la commissione ha introdotto alcune modifiche in materia di comandi, distacchi, utilizzazioni, attraverso il posticipo all’a.s. 2016/2017 della soppressione delle disposizioni (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, L. n. 448/1998) che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi.

 

Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, A.C. 705.

 

Iniziativa

 

Parlamentare

Iter

Assegnato alla Commissione Cultura

Relatori

On. Manuela Ghizzoni (PD)

Lavori parlamentari:     Nel corso della settimana la commissione ha iniziato l’esame.

 

Principali disposizioni di interesse:

La proposta di legge in esame prevede l'inserimento, in alcuni indirizzi delle scuole secondarie di secondo grado e in alcuni insegnamenti universitari, dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati. Essa prevede, altresì, l'introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

La proposta di legge, in generale, attiene al pieno sviluppo delle capacità delle persone e alla tutela e alla piena esigibilità dei loro diritti mediante la diffusione e il radicamento culturali necessari a superare, nella quotidianità, i problemi legati all'integrazione delle persone con disabilità. Da questa volontà nasce la finalità espressa nell'articolo 1, che stabilisce che la Repubblica promuove lo studio e la conoscenza della cultura dell'accessibilità, quale elemento dell’»universal design» o «design for all», vale a dire la progettazione di spazi, ambienti e oggetti utilizzabili dal più ampio numero di persone, a prescindere dalla loro età, dalla loro condizione fisica e capacità psichica, così come definito ai sensi delle linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 28 marzo 2008.

L’articolo 2 prevede che entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Governo modifica i «programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo tecnico, con particolare riguardo alla specializzazione in edilizia», al fine di inserire elementi di base riguardanti gli aspetti edilizi e urbanistici relativi all’universal design e al superamento delle barriere architettoniche, nonché lo studio della domotica in rapporto alla disabilità.

L'articolo 3 prevede che le università statali e non statali, incluse quelle telematiche, nel rispetto della loro autonomia didattica, inseriscono lo studio della tecnica e delle tecnologie atte a realizzare l’universal design e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nelle discipline obbligatorie di base delle classi di laurea L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-17 Scienze dell'architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia. A tal fine, il medesimo articolo 3 dispone che entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca modifica il decreto ministeriale 16 marzo 2007 con il quale sono state definite le classi di laurea.

L'articolo 4 attribuisce all'amministratore pubblico competente la responsabilità diretta per il mancato adeguamento degli edifici e degli spazi pubblici esistenti alla normativa in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996.

L’articolo 4 dispone inoltre che, qualora entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge non sia realizzato il previsto adeguamento degli edifici e degli spazi pubblici, l'amministratore pubblico competente è punito con l'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.

 

Senato della Repubblica

 

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. A.S. 1428-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera.

Titolo breve: Job’s Act

 

Iniziativa

 

Governativa

Iter

Assegnato alla Commissione Lavoro

Relatori

Sen. Pietro Ichino (SCpI)

Lavori parlamentari:   La commissione ha avviato l’esame.

 

Modifiche apportate nel corso dell’esame alla Camera:

Per quanto concerne la delega in materia di ammortizzatori sociali è stato previsto, in primo luogo, che le integrazioni salariali siano precluse solo nel caso in cui la cessazione dell’attività aziendale (o di un ramo di essa) sia definitiva; inoltre è stato specificato che i meccanismi standardizzati per la concessione di ammortizzatori sociali debbano essere definiti a livello nazionale.

 

Per quanto concerne la delega per la razionalizzazione degli incentivi per l’autoimprenditorialità, è stato introdotta la possibilità di acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti.

 

Con riferimento alle politiche attive, sono state in primo luogo modificate le procedure per l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’occupazione, stabilendo che essa non debba avvenire, necessariamente, ai sensi della normativa vigente in materia di agenzie governative (di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n.300/1999); inoltre, sono stati puntualizzati alcuni criteri di delega al fine di valorizzare l’integrazione tra politiche attive e passive, nonché le sinergie tra operatori pubblici e privati.

 

Per quanto concerne il riordino delle procedure per il collocamento obbligatorio dei disabili, è stata più puntualmente specificata l’esigenza di promuoverne l’inserimento sociale e di valorizzarne le competenze professionali.

 

Con riferimento al riordino delle forme contrattuali, la modifica di maggiore rilievo ha riguardato la disciplina dei licenziamenti illegittimi nell’ambito del nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio. A tal fine, in particolare, la possibilità di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (ferma restando la disciplina vigente per i licenziamenti nulli e discriminatori, a fronte dei quali la reintegra è sempre ammessa) è stata esclusa per i licenziamenti economici, mentre per quanto riguarda i licenziamenti disciplinari ingiustificati è stata limitata a “specifiche fattispecie”.

 

Per quanto concerne le forme contrattuali flessibili è stato di fatto previsto, nell’ambito dell’attività di riordino, il superamento delle collaborazioni coordinate e continuative.

 

Con riferimento ai controlli a distanza sui lavoratori, è stato specificato che la revisione della disciplina vigente riguarda unicamente i controlli sugli impianti e sugli strumenti di lavoro.

 

E’ stato introdotto un nuovo criterio di delega per il rafforzamento degli strumenti volti a favorire l’alternanza tra scuola e lavoro.

 

Per quanto riguarda la delega in materia di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, è stata prevista l’introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere; inoltre, è stata prevista la semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro, con il riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni in materia di parità e pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Infine, è stato previsto che la legge e i decreti delegati entrino in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale e che gli effetti degli interventi normativi adottati in attuazione della delega siano oggetto di un monitoraggio permanente, da realizzare, senza nuovi o maggiori oneri, nell’ambito del sistema di monitoraggio previsto (e già attivato) dalla legge n.92/2012 (c.d. legge Fornero, di riforma del mercato del lavoro).

 

Contenuto:

Il disegno di legge contiene cinque deleghe legislative, che intervengono su importanti e vasti ambiti del diritto del lavoro:

delega in materia di ammortizzatori sociali, finalizzata a razionalizzare le forme di tutela esistenti, differenziando l’impiego degli strumenti di intervento in costanza di rapporto di lavoro (Cassa Integrazione) da quelli previsti in caso di disoccupazione involontaria (ASpI). Lo scopo è quello di assicurare un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori, con tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, nonché di razionalizzare la normativa in materia d’integrazione salariale;

 

delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, avente lo scopo di riordinare la normativa in materia di servizi per il lavoro, per garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politiche attive del lavoro su tutto il territorio nazionale, razionalizzando gli incentivi all’assunzione e all’autoimpiego e istituendo una cornice giuridica nazionale che faccia da riferimento anche per le normative regionali e provinciali. La delega prevede, in particolare, con l'obiettivo di unificare la gestione delle politiche attive e passive, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’occupazione (con competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI, con il contestuale riordino degli enti operanti nel settore) e il rafforzamento dei servizi per l'impiego, valorizzando le sinergie tra servizi pubblici e privati; si prevedono, inoltre, la valorizzazione delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche attive per il lavoro e interventi di semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive;

 

delega in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti, per conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese. In particolare, si vuole diminuire il numero di atti amministrativi inerenti il rapporto di lavoro, attraverso specifiche modalità (ad es. l'unificazione delle comunicazioni alle P.A. per gli stessi eventi, l'obbligo di trasmissione di dati tra le diverse amministrazioni, l'abolizione della tenuta di documenti cartacei e la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino);

 

delega in materia di riordino delle forme contrattuali e dell’attività ispettiva, finalizzata a rafforzare le opportunità d’ingresso nel mondo del lavoro e ai riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, nonché a rendere più efficiente l’attività ispettiva. In particolare, si prevede la redazione di un testo organico di disciplina delle varie tipologie contrattuali (con possibilità di superamento di alcune di esse); la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio; l'introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo; la ridefinizione della disciplina vigente in materia di mansioni (con la possibilità di "demansionamenti") e controllo a distanza dei lavoratori;

 

delega in materia di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, avente lo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori. A tal fine si prevede, in particolare, l'estensione del diritto alla prestazione di maternità alle lavoratrici madri cd. “parasubordinate”; l'introduzione di un credito d'imposta per le donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori o disabili non autosufficienti (al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo) e l'armonizzazione del regime delle detrazioni (dall'imposta sui redditi) per il coniuge a carico; la promozione del telelavoro; l'incentivazione di accordi collettivi volti a facilitare la flessibilità dell’orario di lavoro e l’impiego di premi di produttività; la possibilità di cessione dei giorni di ferie tra lavoratori per attività di cura di di figli minori; la promozione dell’integrazione dell’offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dagli enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona.

 

 

 


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Categoria: Lavori parlamentari Data di creazione: 28/11/2014
Sottocategoria: Monitoraggio legislativo Ultima modifica: 28/11/2014 16:18:30
Permalink: Monitoraggio legislativo 24 - 28 novembre 2014 Tag: Monitoraggio legislativo 24 - 28 novembre 2014
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