Lavori parlamentari: Nel corso della settimana è iniziato l’esame degli emendamenti con la declaratoria di inammissibilità.
Oggi, venerdì 12 dicembre, il Governo presenterà i propri emendamenti.
Termine emendamenti in Aula: 16 dicembre alle ore 14.00.
Disposizioni di interesse:
Articolo 1:
i commi 4 e 5, modificati nel corso dell'esame in prima lettura, istituiscono il Fondo per la realizzazione del Piano “La buona scuola” nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la dotazione di 1 miliardo di euro per il 2015 e di 3 miliardi di euro dal 2016. Il Fondo è finalizzato, in via prioritaria, alla realizzazione di un piano straordinario di assunzione di docenti e al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro, oltre che al rafforzamento dell’offerta formativa e della continuità didattica, attraverso iniziative volte alla valorizzazione dei docenti e per la sostanziale attuazione dell’autonomia scolastica e alla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici.
Il comma 121, riformulato nel corso dell'esame in prima lettura, reca finanziamenti per 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 da destinare in favore delle scuole paritarie. La nuova formulazione del comma è volta a precisare che lo stanziamento in questione è finalizzato ad incrementare l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 13, della legge n. 62/2000, allocata sul cap. 1477 dello stato di previsione del MIUR, relativo ai contributi direttamente erogati dal dicastero alle scuole paritarie, anziché, come prevedeva il testo iniziale del comma, a rifinanziare l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 2, co. 47, della L. 203/2008.
Articolo 2:
il comma 77 riduce di 30 milioni di euro, a decorrere dal 2015, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 4 della L. 440/1997 (già, Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa), confluita, dal 2013, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Il comma 78 prevede che, per il 2015, quota parte (€ 10 mln) delle somme che non sono state utilizzate dalle scuole, per tre esercizi finanziari consecutivi, per la realizzazione di progetti in materia di formazione e sviluppo dell’autonomia scolastica e che, a legislazione vigente devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del MIUR e poi assegnate alle scuole per le spese di funzionamento, rimanga invece acquisita all’erario.
Il comma 79 riduce il numero dei coordinatori periferici di educazione fisica che possono usufruire dell’esonero dall’insegnamento. In tal senso, novellando l’art. 307 del D.Lgs. 297/1994, dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2015, l’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un solo dirigente scolastico o di un solo docente di ruolo di educazione fisica, che può essere dispensato in tutto o in parte dall’insegnamento.
Il comma 80 elimina, dal 1° settembre 2015, la possibilità di usufruire dell’esonero o del semiesonero dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico, nonché per i docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate o delle sedi coordinate delle scuole. A tal fine, abroga l’art. 459 del D.Lgs. 297/1994.
I commi 81 e 82 modificano la disciplina in materia di comandi, distacchi, utilizzazioni del personale scolastico, attraverso l’eliminazione della possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché enti che operano nel campo delle tossicodipendenze e l’eliminazione, dal 1° settembre 2015, della possibilità per il personale del comparto scuola – salve alcune ipotesi – di essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata presso pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti, enti, associazioni e fondazioni.
Il comma 83 – concernente le supplenze di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola – prevede il divieto di conferimento di supplenze "brevi" per i primi 7 giorni di assenza, stabilendo che per la temporanea sostituzione del personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico si può provvedere mediante l’attribuzione al personale in servizio delle ore "eccedenti".
Il comma 84 stabilisce che ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa, a decorrere dal 1 settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi al personale docente, per il primo giorno di assenza.
Il comma 85 dispone che con decreto interministeriale MIUR-MEF, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si procede alla revisione di criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA, in modo da conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2015/ 2016, fermi restando gli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:
- a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;
- b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere all’anno scolastico 2015/2016.
Il comma 86 prevede che per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l’anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 85.
Il comma 87 stabilisce che dall’attuazione del comma 85 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l’anno 2015 e a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
I commi 100-102, inseriti durante l'esame in prima lettura, prevedono l’adozione di nuovi criteri per la composizione delle commissioni degli esami di maturità (art. 4 L. 425/1997), da applicare per gli esami che si svolgeranno nel 2015 (a.s. 2014-2015). A tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità deve intervenire un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Entro lo stesso termine si provvede, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a definire i compensi dei componenti della commissione. Le economie derivanti restano nella disponibilità del MIUR e sono utilizzate per l’attuazione degli interventi previsti nel Piano “La Buona Scuola”. Dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina cessano di avere efficacia le disposizioni legislative attualmente vigenti che risulteranno incompatibili.
Articolo 3:
Il comma 34, introdotto da un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, dispone che, ai fini dell’applicazione dell’IVA al 4 per cento sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.
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