Monitoraggio legislativo 9 - 12 dicembre 2014

Camera dei Deputati

 

Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, A.C. 705.

 

Iniziativa

 

Parlamentare

Iter

Assegnato alla Commissione Cultura

Relatori

On. Manuela Ghizzoni (PD)

Lavori parlamentari:     Nel corso della settimana la commissione deciso di affidare la prosecuzione dell’esame della presente proposta di legge ad un Comitato Ristretto.

 

Principali disposizioni di interesse:

La proposta di legge in esame prevede l'inserimento, in alcuni indirizzi delle scuole secondarie di secondo grado e in alcuni insegnamenti universitari, dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati. Essa prevede, altresì, l'introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

La proposta di legge, in generale, attiene al pieno sviluppo delle capacità delle persone e alla tutela e alla piena esigibilità dei loro diritti mediante la diffusione e il radicamento culturali necessari a superare, nella quotidianità, i problemi legati all'integrazione delle persone con disabilità. Da questa volontà nasce la finalità espressa nell'articolo 1, che stabilisce che la Repubblica promuove lo studio e la conoscenza della cultura dell'accessibilità, quale elemento dell’»universal design» o «design for all», vale a dire la progettazione di spazi, ambienti e oggetti utilizzabili dal più ampio numero di persone, a prescindere dalla loro età, dalla loro condizione fisica e capacità psichica, così come definito ai sensi delle linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 28 marzo 2008.

L’articolo 2 prevede che entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Governo modifica i «programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo tecnico, con particolare riguardo alla specializzazione in edilizia», al fine di inserire elementi di base riguardanti gli aspetti edilizi e urbanistici relativi all’universal design e al superamento delle barriere architettoniche, nonché lo studio della domotica in rapporto alla disabilità.

L'articolo 3 prevede che le università statali e non statali, incluse quelle telematiche, nel rispetto della loro autonomia didattica, inseriscono lo studio della tecnica e delle tecnologie atte a realizzare l’universal design e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nelle discipline obbligatorie di base delle classi di laurea L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-17 Scienze dell'architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia. A tal fine, il medesimo articolo 3 dispone che entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca modifica il decreto ministeriale 16 marzo 2007 con il quale sono state definite le classi di laurea.

L'articolo 4 attribuisce all'amministratore pubblico competente la responsabilità diretta per il mancato adeguamento degli edifici e degli spazi pubblici esistenti alla normativa in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996.

L’articolo 4 dispone inoltre che, qualora entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge non sia realizzato il previsto adeguamento degli edifici e degli spazi pubblici, l'amministratore pubblico competente è punito con l'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.

 

Senato della Repubblica

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), A.S. 1698

 

Iniziativa

 

Governativa

Iter

Assegnato alla Commissione Bilancio

Relatori

Sen. Giorgio Santini (PD)

Lavori parlamentari:    Nel corso della settimana è iniziato l’esame degli emendamenti con la declaratoria di inammissibilità.

Oggi, venerdì 12 dicembre, il Governo presenterà i propri emendamenti.

Termine emendamenti in Aula: 16 dicembre alle ore 14.00.

 

Disposizioni di interesse:

Articolo 1:

i commi 4 e 5, modificati nel corso dell'esame in prima lettura, istituiscono il Fondo per la realizzazione del Piano “La buona scuola” nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la dotazione di 1 miliardo di euro per il 2015 e di 3 miliardi di euro dal 2016. Il Fondo è finalizzato, in via prioritaria, alla realizzazione di un piano straordinario di assunzione di docenti e al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro, oltre che al rafforzamento dell’offerta formativa e della continuità didattica, attraverso iniziative volte alla valorizzazione dei docenti e per la sostanziale attuazione dell’autonomia scolastica e alla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici.

Il comma 121, riformulato nel corso dell'esame in prima lettura, reca finanziamenti per 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 da destinare in favore delle scuole paritarie. La nuova formulazione del comma è volta a precisare che lo stanziamento in questione è finalizzato ad incrementare l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 13, della legge n. 62/2000, allocata sul cap. 1477 dello stato di previsione del MIUR, relativo ai contributi direttamente erogati dal dicastero alle scuole paritarie, anziché, come prevedeva il testo iniziale del comma, a rifinanziare l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 2, co. 47, della L. 203/2008.

Articolo 2:

il comma 77 riduce di 30 milioni di euro, a decorrere dal 2015, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 4 della L. 440/1997 (già, Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa), confluita, dal 2013, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Il comma 78 prevede che, per il 2015, quota parte (€ 10 mln) delle somme che non sono state utilizzate dalle scuole, per tre esercizi finanziari consecutivi, per la realizzazione di progetti in materia di formazione e sviluppo dell’autonomia scolastica e che, a legislazione vigente devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del MIUR e poi assegnate alle scuole per le spese di funzionamento, rimanga invece acquisita all’erario.

Il comma 79 riduce il numero dei coordinatori periferici di educazione fisica che possono usufruire dell’esonero dall’insegnamento. In tal senso, novellando l’art. 307 del D.Lgs. 297/1994, dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2015, l’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un solo dirigente scolastico o di un solo docente di ruolo di educazione fisica, che può essere dispensato in tutto o in parte dall’insegnamento.

Il comma 80 elimina, dal 1° settembre 2015, la possibilità di usufruire dell’esonero o del semiesonero dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico, nonché per i docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate o delle sedi coordinate delle scuole. A tal fine, abroga l’art. 459 del D.Lgs. 297/1994.

I commi 81 e 82 modificano la disciplina in materia di comandi, distacchi, utilizzazioni del personale scolastico, attraverso l’eliminazione della possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché enti che operano nel campo delle tossicodipendenze e l’eliminazione, dal 1° settembre 2015, della possibilità per il personale del comparto scuola – salve alcune ipotesi – di essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata presso pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti, enti, associazioni e fondazioni.

Il comma 83 – concernente le supplenze di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola – prevede il divieto di conferimento di supplenze "brevi" per i primi 7 giorni di assenza, stabilendo che per la temporanea sostituzione del personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico si può provvedere mediante l’attribuzione al personale in servizio delle ore "eccedenti".

Il comma 84 stabilisce che ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa, a decorrere dal 1 settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi al personale docente, per il primo giorno di assenza.

Il comma 85 dispone che con decreto interministeriale MIUR-MEF, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si procede alla revisione di criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA, in modo da conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2015/ 2016, fermi restando gli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:

  • a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;
  • b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere all’anno scolastico 2015/2016.

 

Il comma 86 prevede che per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l’anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 85.

 

Il comma 87 stabilisce che dall’attuazione del comma 85 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l’anno 2015 e a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.

 

I commi 100-102, inseriti durante l'esame in prima lettura, prevedono l’adozione di nuovi criteri per la composizione delle commissioni degli esami di maturità (art. 4 L. 425/1997), da applicare per gli esami che si svolgeranno nel 2015 (a.s. 2014-2015). A tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità deve intervenire un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Entro lo stesso termine si provvede, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a definire i compensi dei componenti della commissione. Le economie derivanti restano nella disponibilità del MIUR e sono utilizzate per l’attuazione degli interventi previsti nel Piano “La Buona Scuola”. Dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina cessano di avere efficacia le disposizioni legislative attualmente vigenti che risulteranno incompatibili.

Articolo 3:

Il comma 34, introdotto da un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, dispone che, ai fini dell’applicazione dell’IVA al 4 per cento sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

 

 

 


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Categoria: Lavori parlamentari Data di creazione: 12/12/2014
Sottocategoria: Monitoraggio legislativo Ultima modifica: 12/12/2014
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