Con nota del 16 maggio u.s. – stesso oggetto – l’Associazione scrivente rappresentava a codesto Ufficio la particolare situazione dei Direttori SGA ex titolari su istituzioni scolastiche sottodimensionate individuati sopranumerari.
Con nota prot. n. 5380 del 30 maggio 2013, la competente Direzione Generale del MIUR (in indirizzo) fornisce puntuali chiarimenti, che questa Associazione ritiene corretti e condivide.
In buona sostanza ai DSGA ex titolari su istituzioni scolastiche sottodimensionate individuati come sopranumerari nell’anno scolastico 2012/2013 - qualora la scuola sottodimensionata di precedente titolarità sia coinvolta in un provvedimento di dimensionamento – si applica l’art. 47, c. 7, del CCNI sulla mobilità per l’anno scolastico 2013/2014.
Ciò vuol dire che i DSGA che si trovano in questa condizione vengono graduati, ai fini della titolarità nel prossimo anno scolastico, con il collega oggi titolare nella scuola oggetto di dimensionamento con quella sottodimensionata.
La nota, inoltre, chiarisce che - nei casi in cui la scuola sottodimensionata di precedente titolarità rimanga tale - il Direttore SGA che ha perso posto nel corrente anno scolastico può esercitare la precedenza per una istituzione scolastica del medesimo Comune o, in mancanza, di un Comune viciniore.
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani