Monitoraggio legislativo 7 - 9 gennaio 2015

Camera dei Deputati

 

Sindacato ispettivo

 

Nel corso della settimana in Commissione Cultura, scienza e istruzione, si è svolta la seguente interrogazione:

 

Interrogazione n. 5-04028 Mara Carocci (PD): Sulla validità dell'anno scolastico a seguito della chiusura reiterata delle scuole dovuta ad avverse condizioni meteorologiche o altre calamità naturali.

 

Il sottosegretario allIstruzione, Gabriele Toccafondi, nella risposta ha evidenziato che indicazioni in proposito sono state fornite dal Ministero con circolare del 22 febbraio 2012. Tale nota, nel ricordare che la disposizione dell'articolo 74, comma 3, del Testo Unico costituisce il limite entro il quale le Regioni determinano il calendario scolastico e le istituzioni scolastiche dispongono eventuali adeguamenti in relazione a specifiche esigenze del piano dell'offerta formativa, richiama l'ipotesi in cui eventi imprevedibili e straordinari inducano i sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche.

Con la stessa circolare si sancisce la validità dell'anno scolastico anche se, per cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili né programmabili, i giorni di lezione scendano al di sotto dei 200 in conseguenza delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole.

Le scuole interessate, ribadisce la stessa nota, soprattutto in casi di prolungata sospensione delle attività didattiche, possono poi valutare, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezione non effettuati. Ciò al duplice fine, da un lato, di far conseguire agli alunni gli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici, dall'altro, di consentire ai docenti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti.

Concludendo, in riferimento al caso specifico segnalato dall'onorevole interrogante, ha evidenziato che le succitate indicazioni sono state da ultimo ribadite dal Ministero, con nota del 23 dicembre 2014, all'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, confermando che è fatta salva la validità del corrente anno scolastico per le scuole dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatesi in quella regione.

 

Senato della Repubblica

 

Affare sulla scuola, con particolare riferimento alla valutazione del riordino della scuola secondaria di secondo grado, all'impatto del precariato sulla qualità dell'insegnamento e alle recenti iniziative del Governo concernenti il potenziamento di alcune materie e la situazione del personale (Atto n. 386).

Titolo breve: Affare assegnato sulla scuola.

 

La Commissione ha proseguito l'esame individuando, come termine ultimo per le modifiche, la giornata di martedì 13 gennaio.

 

Riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, A.S 1577.

 

Iniziativa

 

Governativa

Iter

Assegnato alla Commissione Affari Costituzionali

Relatori

Sen. Giorgio Pagliari (PD)

Lavori parlamentari:   Nel corso della settimana la commissione non ha  proseguito l’esame.

 

Nel corso della seduta il relatore ha presentato ulteriori proposte emendative. Sono stati inoltre presentati subemendamenti all’emendamento 8.0.100 e gli emendamenti 2.30 e 7.64 sono stati riformulati in testi 2 (testi dei nuovi emendamenti e delle riformulazioni in allegato). Il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 1.500, 2.500, 3.500 e 4.500 del relatore è stato fissato alle ore 13.00 di giovedì 15 gennaio.

 

 

Contenuto:

Il disegno di legge in titolo è diretto a semplificare l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, rendendo più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con il privato cittadino, le imprese e i suoi dipendenti. In particolare, l'intervento normativo si propone di innovare la pubblica amministrazione attraverso la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.

 

L'articolo 1 (Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese) delega il Governo, previa ricognizione dei procedimenti amministrativi  di competenza delle amministrazioni, ad adottare decreti legislativi per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la piena accessibilità on line alle informazioni personali e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei confronti delle amministrazioni, nonché all'erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni stesse, con invio dei documenti al domicilio fisico ove la natura degli stessi non consenta l'invio in modalità telematiche.

 

L'articolo 2 (Conferenza di servizi) delega il Governo a razionalizzare e semplificare la disciplina in materia di conferenza dei servizi.

 

Al fine di accelerare la procedura per l'acquisizione dei concerti, degli assensi e dei nulla osta per l'adozione di provvedimenti normativi o atti amministrativi, l'articolo 3 (Silenzio assenso tra amministrazioni) introduce il meccanismo del silenzio assenso. In particolare, si prevede che le amministrazioni competenti comunichino il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell’amministrazione procedente, decorsi i quali l’assenso, il concerto o il nulla osta si intendono acquisiti. Ai sensi del comma 4, sono escluse dall'ambito di applicazione della disposizione le ipotesi nelle quali il diritto europeo richiede l'emanazione di provvedimenti espressi.

 

Con l'articolo 4 (Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso), si delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, tenendo conto dei principi generali desumibili dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990, che disciplinano tali istituti, dei principi del diritto europeo e dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

 

L'articolo 5 (Autotutela amministrativa) delimita in modo più marcato, rispetto alla disciplina vigente, le possibilità di intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione. In particolare, per i provvedimenti di autorizzazione e di sovvenzione, si esclude la revoca per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

 

L'articolo 6 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza), invece, contiene una delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive in materia di prevenzione della corruzione, al fine di precisarne l'ambito di applicazione, in particolare riguardo a trasparenza, inconferibilità e incompatibilità di cui, rispettivamente, ai decreti legislativi nn. 33 e 39 del 2013.

 

L'articolo 7 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato) delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina degli uffici centrali e territoriali dei Ministeri e degli enti pubblici non economici nazionali, per la riorganizzazione e la riduzione degli stessi e del relativo personale adibito ad attività strumentali. È prevista, inoltre, la razionalizzazione della rete organizzativa delle prefetture-uffici territoriali del Governo, con revisione delle relative competenze e funzioni, anche attraverso la riduzione del loro numero, nonché la revisione dei Corpi di polizia, ai fini dell'eliminazione delle duplicazioni e del coordinamento delle funzioni.

 

Con l'articolo 8 (Definizioni di pubblica amministrazione) si specificano le diverse nozioni di pubbliche amministrazioni, al fine di superare i dubbi interpretativi derivanti dalla non univocità di richiami normativi nel corpo della legislazione, che rendono incerta l'individuazione dei destinatari delle norme. In particolare, il comma 3 stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, è redatto un elenco - da aggiornarsi annualmente - per ciascuna delle seguenti categorie di amministrazioni individuate dal comma 1: amministrazioni statali, amministrazioni nazionali, amministrazioni territoriali, amministrazioni di istruzione e cultura e amministrazioni pubbliche. Ai sensi del comma 4, l'elenco ISTAT continua a costituire il riferimento per le disposizioni in materia di finanza pubblica.

 

L'articolo 9 (Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio) prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di commercio, volta a delimitarne le funzioni e a riformarne il sistema di finanziamento, eliminando il contributo obbligatorio delle imprese.

 

L'articolo 10 (Dirigenza pubblica) reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono, in particolare, l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, attraverso requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito e della formazione continua nonché su quello della piena mobilità tra i ruoli. Sono quindi istituiti tre ruoli generali della dirigenza, rispettivamente, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, a cui si accede per concorso e per corso-concorso. È soppressa la categoria delle figure dei segretari comunali e provinciali.

 

L'articolo 11 (Promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche) mira a garantire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro dei pubblici dipendenti, favorendo il ricorso alle molteplici forme di lavoro part-time, nonché il ricorso al telelavoro, tramite l'utilizzazione delle nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologica, la stipula di convenzioni con asili nido e l'organizzazione di servi di supporto alla genitorialità.

 

L'articolo 12 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione) prevede la delega a emanare decreti legislativi in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali secondo i seguenti criteri generali: elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia; coordinamento del testo delle disposizioni legislative vigenti; risoluzione delle antinomie in base ai principi dell’ordinamento e alle discipline generali che regolano la materia; indicazione esplicita delle norme abrogate e aggiornamento delle procedure, attraverso un'ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

 

L'articolo 13 (Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) integra le disposizioni relative all'esercizio della delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, mentre l'articolo 14 prevede una delega al Governo in materia di partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni, al fine di semplificarle e renderle trasparenti.

 

L'articolo 14  (Riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche) reca alcuni principii e criteri direttivi specifici per la delega sul riordino delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche da esercitare entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente testo normativo.

L'articolo 15 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali) è volto a riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali secondo criteri direttivi specificamente individuati, diretti anche a razionalizzarne la gestione.

 

 

 

 


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QUI il monitoraggio legislativo
   Documento allegato ... QUI gli emendamenti A.S. 1577


 
Categoria: Lavori parlamentari Data di creazione: 09/01/2015
Sottocategoria: Monitoraggio legislativo Ultima modifica: 09/01/2015
Permalink: Monitoraggio legislativo 7 - 9 gennaio 2015 Tag: Monitoraggio legislativo 7 - 9 gennaio 2015
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