Monitoraggio legislativo 2 - 6 febbraio 2015

Camera dei Deputati

 

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, A.C. 2803.

 

Iniziativa

 

Governativa

Iter

Assegnato alle Commissioni Riunite Affari Costituzionali e Bilancio

Relatori

On. Francesco Paolo Sisto (PdL) e on. Maino Marchi (PD)

Lavori parlamentari:   Nel corso della settimana è proseguito l’esame con l’approvazione degli emendamenti.

 

Termine per  la conversione 1° marzo 2015

 

Emendamenti di interesse approvati:

 

ART. 1.

Al comma 8, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

1. 19. Causi.

 

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Per il quinquennio 2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2020».

  8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

1. 21. (Nuova formulazione) Causi.

 

Al comma 8, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

1. 19. Causi.

 

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Per il quinquennio 2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2020».

  8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

1. 21. (Nuova formulazione) Causi.

 

ART. 6.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni.

6. 28. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Blažina, Pes, Rocchi, Malisani,Manzi, Ventricelli, Narduolo, Carocci,Manfredi, Cesaro.

 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2015.

« 31 dicembre 2015 ».

*6. 23. (Nuova formulazione) Malpezzi,Coscia, Malisani, Ascani, Carocci,Rampi, Narduolo, Blažina, Ventricelli,Pes, Rocchi, Ghizzoni, Piccoli Nardelli.

 

Disposizioni di interesse:

 

Assunzioni personale P.A.

L'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche.

In particolare, la lettera a) proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti indicati all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 e gli enti di ricerca.

L'articolo 1, comma 2, proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2013, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. 90/2014 (che prevede limitazioni al turn over per determinate amministrazioni dello Stato ed altri enti per il quinquennio 2014-2018). Laddove previste, le relative autorizzazioni ad assumere possono essere concesse entro il medesimo termine del 31 dicembre 2015.

 

Mobilità personale delle province

L'articolo 1, comma 5, dispone che le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del medesimo articolo 1, comma 1, lett. b), e comma 2, per le quali non sia stata presentata, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, apposita richiesta alle amministrazioni competenti, saranno utilizzate per la mobilità del personale degli enti di area vasta, ex L. 56/2014.

Sono comunque fatte salve le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale in regime di diritto pubblico (di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/2001) e del personale non amministrativo degli enti di ricerca.

L'articolo 1, comma 6, dispone che le province, per comprovate necessità, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015 (in luogo del 31 dicembre 2014).

 

Dirigenti Agenzie Fiscali

L'articolo 1, comma 8, proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per il completamento delle procedure concorsuali indette dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Agenzia delle entrate per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia.

 

Assunzioni MIBACT

L'articolo 1, comma 9, consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di effettuare, nel 2015, assunzioni in deroga al blocco previsto dall'art. 2, co. 11, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), limitatamente ai profili professionali specialistici.

 

Scioglimento Consigli Enti Locali per mancanza approvazione bilancio

Il comma 1 dell’articolo 4 proroga per l'anno 2015 l'applicazione delle procedure previste per lo scioglimento dei consigli degli enti locali nei casi di mancata approvazione del bilancio nei termini previsti, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera c) del TUEL, e per l'attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

 

Consiglio superiore della pubblica istruzione

L'articolo 6, comma 1 dispone la proroga (dal 31 dicembre 2014) al 30 settembre 2015 del termine per le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) - organo che, in base al d.lgs. 233/1999, doveva succedere al Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) - nonché la proroga (dal 30 marzo 2015) al 31 dicembre 2015 del termine entro il quale sono da considerarsi non dovuti i pareri (obbligatori e facoltativi) dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.

 

Edilizia scolastica

Il comma 4 differisce ulteriormente (dal 30 aprile 2014) al 31 dicembre 2014 il termine per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali – previsti dall'art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) –, nonché (dal 30 giugno 2014) al 28 febbraio 2015 quello per l'affidamento dei medesimi lavori nelle regioni nelle quali sono intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso. Al contempo, dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2015 (e non più entro il 31 dicembre 2014), secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

Il comma 5 proroga (dal 31 dicembre 2014) al 28 febbraio 2015 il termine – stabilito con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 – per l'affidamento dei medesimi lavori a valere sulle risorse assegnate dal CIPE ai sensi dell'art. 48, co. 2, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014).

 

Dirigenti scolastici

Il comma 6 proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 marzo 2015 il termine per l'indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso del 2011.

 

Senato della Repubblica

 

Riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, A.S 1577.

 

Iniziativa

 

Governativa

Iter

Assegnato alla Commissione Affari Costituzionali

Relatori

Sen. Giorgio Pagliari (PD)

Lavori parlamentari:   Nel corso della settimana la commissione non ha  proseguito l’esame.

 

Contenuto:

Il disegno di legge in titolo è diretto a semplificare l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, rendendo più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con il privato cittadino, le imprese e i suoi dipendenti. In particolare, l'intervento normativo si propone di innovare la pubblica amministrazione attraverso la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.

 

L'articolo 1 (Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese) delega il Governo, previa ricognizione dei procedimenti amministrativi  di competenza delle amministrazioni, ad adottare decreti legislativi per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la piena accessibilità on line alle informazioni personali e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei confronti delle amministrazioni, nonché all'erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni stesse, con invio dei documenti al domicilio fisico ove la natura degli stessi non consenta l'invio in modalità telematiche.

 

L'articolo 2 (Conferenza di servizi) delega il Governo a razionalizzare e semplificare la disciplina in materia di conferenza dei servizi.

 

Al fine di accelerare la procedura per l'acquisizione dei concerti, degli assensi e dei nulla osta per l'adozione di provvedimenti normativi o atti amministrativi, l'articolo 3 (Silenzio assenso tra amministrazioni) introduce il meccanismo del silenzio assenso. In particolare, si prevede che le amministrazioni competenti comunichino il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell’amministrazione procedente, decorsi i quali l’assenso, il concerto o il nulla osta si intendono acquisiti. Ai sensi del comma 4, sono escluse dall'ambito di applicazione della disposizione le ipotesi nelle quali il diritto europeo richiede l'emanazione di provvedimenti espressi.

 

Con l'articolo 4 (Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso), si delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, tenendo conto dei principi generali desumibili dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990, che disciplinano tali istituti, dei principi del diritto europeo e dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

 

L'articolo 5 (Autotutela amministrativa) delimita in modo più marcato, rispetto alla disciplina vigente, le possibilità di intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione. In particolare, per i provvedimenti di autorizzazione e di sovvenzione, si esclude la revoca per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

 

L'articolo 6 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza), invece, contiene una delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive in materia di prevenzione della corruzione, al fine di precisarne l'ambito di applicazione, in particolare riguardo a trasparenza, inconferibilità e incompatibilità di cui, rispettivamente, ai decreti legislativi nn. 33 e 39 del 2013.

 

L'articolo 7 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato) delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina degli uffici centrali e territoriali dei Ministeri e degli enti pubblici non economici nazionali, per la riorganizzazione e la riduzione degli stessi e del relativo personale adibito ad attività strumentali. È prevista, inoltre, la razionalizzazione della rete organizzativa delle prefetture-uffici territoriali del Governo, con revisione delle relative competenze e funzioni, anche attraverso la riduzione del loro numero, nonché la revisione dei Corpi di polizia, ai fini dell'eliminazione delle duplicazioni e del coordinamento delle funzioni.

 

Con l'articolo 8 (Definizioni di pubblica amministrazione) si specificano le diverse nozioni di pubbliche amministrazioni, al fine di superare i dubbi interpretativi derivanti dalla non univocità di richiami normativi nel corpo della legislazione, che rendono incerta l'individuazione dei destinatari delle norme. In particolare, il comma 3 stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, è redatto un elenco - da aggiornarsi annualmente - per ciascuna delle seguenti categorie di amministrazioni individuate dal comma 1: amministrazioni statali, amministrazioni nazionali, amministrazioni territoriali, amministrazioni di istruzione e cultura e amministrazioni pubbliche. Ai sensi del comma 4, l'elenco ISTAT continua a costituire il riferimento per le disposizioni in materia di finanza pubblica.

 

L'articolo 9 (Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio) prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di commercio, volta a delimitarne le funzioni e a riformarne il sistema di finanziamento, eliminando il contributo obbligatorio delle imprese.

 

L'articolo 10 (Dirigenza pubblica) reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono, in particolare, l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, attraverso requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito e della formazione continua nonché su quello della piena mobilità tra i ruoli. Sono quindi istituiti tre ruoli generali della dirigenza, rispettivamente, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, a cui si accede per concorso e per corso-concorso. È soppressa la categoria delle figure dei segretari comunali e provinciali.

 

L'articolo 11 (Promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche) mira a garantire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro dei pubblici dipendenti, favorendo il ricorso alle molteplici forme di lavoro part-time, nonché il ricorso al telelavoro, tramite l'utilizzazione delle nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologica, la stipula di convenzioni con asili nido e l'organizzazione di servi di supporto alla genitorialità.

 

L'articolo 12 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione) prevede la delega a emanare decreti legislativi in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali secondo i seguenti criteri generali: elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia; coordinamento del testo delle disposizioni legislative vigenti; risoluzione delle antinomie in base ai principi dell’ordinamento e alle discipline generali che regolano la materia; indicazione esplicita delle norme abrogate e aggiornamento delle procedure, attraverso un'ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

 

L'articolo 13 (Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) integra le disposizioni relative all'esercizio della delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, mentre l'articolo 14 prevede una delega al Governo in materia di partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni, al fine di semplificarle e renderle trasparenti.

 

L'articolo 14  (Riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche) reca alcuni principii e criteri direttivi specifici per la delega sul riordino delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche da esercitare entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente testo normativo.

L'articolo 15 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali) è volto a riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali secondo criteri direttivi specificamente individuati, diretti anche a razionalizzarne la gestione.

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, A.G 134

 

Iniziativa

 

Governativa

Iter

Assegnato alle Commissioni Lavoro e Bilancio per l’espressione del parere.

Relatori

Sen. Maurizio Sacconi (NCD)

Lavori parlamentari:   Nel corso della settimana la Commissione Lavoro ha proseguito l’esame.

 

Contenuto:

Il presente decreto, che si compone di 12 articoli, in attuazione dell’articolo 1, comma 7, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n.183 (Job’s Act), dispone misure volte a favorire l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

L’articolo 1, al comma 1, contiene disposizioni finalizzate all’individuazione del campo di applicazione del decreto in esame. Si specifica che il regime di tutela previsto dal presente decreto si applica ai licenziamenti intimati, nei confronti di lavoratori a tempo indeterminato che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, con esclusivo riferimento alle nuove assunzioni, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Il comma 2 precisa che nel caso in cui il datore di lavoro accresca la propria dimensione occupazionale fino a integrare il requisito dimensionale di cui all’art. 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, esso dovrà applicare le nuove tutele introdotte con il presente decreto a tutti i dipendenti occupati, indipendentemente dalla data di loro assunzione.

L’articolo 2, contiene disposizioni in materia di licenziamento discriminatorio, nullo ed intimato in forma orale.

Il comma 1 prevede che il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo di licenziamento formalmente addotto.

Il comma 2 prevede che il giudice, con la pronuncia di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l’inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il comma 3, oltre al diritto al risarcimento del danno di cui al comma 2, attribuisce al lavoratore la facoltà di chiedere al datore di lavoro, un’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La richiesta da parte del lavoratore dell’indennità sostitutiva, che non è assoggettata a contribuzione previdenziale, determina la risoluzione del rapporto di lavoro.

L’articolo 3 disciplina il licenziamento per giustificato motivo e giusta causa.

II comma 1 dell’articolo in esame disciplina le tutele in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di licenziamento per giustificato motivo soggettivo e di licenziamento per giusta causa. Qualora il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, il cui importo è pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio. Comunque, la misura dell’indennità non può essere inferiore a 4 mensilità e non può essere superiore a 24 mensilità. Pertanto, nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia avuto una durata inferiore ai 2 anni, al lavoratore è comunque garantita una indennità pari a 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Il comma 2 prevede che, con esclusivo riferimento alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, il giudice, con sentenza costitutiva, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino al giorno dell’effettiva reintegrazione. L’accertamento giudiziale non può riguardare l’eventuale sproporzione della sanzione del licenziamento rispetto al fatto contestato al lavoratore.

Il comma 3 estende l’applicazione della disciplina di cui al comma 2, anche alle ipotesi in cui il giudice accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato a causa dell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore.

Infine, il comma 4 stabilisce che al licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1 del presente decreto non si applica l’articolo 7 della legge n. 604 del 1966, che disciplina la procedura obbligatoria di conciliazione volta all’esame congiunto dei motivi posti a base del recesso e finalizzata al raggiungimento di un eventuale accordo tra le parti.

L’articolo 4, al comma 1, disciplina il licenziamento affetto da vizi formali e procedurali. Si prevede che qualora il licenziamento sia intimato senza l’indicazione dei motivi o senza l’esperimento della procedura obbligatoria di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio. L’indennità non può comunque essere inferiore a 2 e superiore a 12 mensilità. Nel caso in cui il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, si applicano questi ultimi due articoli.

L’articolo 5, al comma 1, contiene disposizioni in materia di revoca del licenziamento. Si prevede che in caso di revoca dei licenziamenti disciplinati dal presente decreto, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del licenziamento, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatoli previsti dal presente decreto.

L’articolo 6 introduce uno strumento innovativo di risoluzione stragiudiziale delle controversie sul licenziamento.

Il comma 1 prevede che in caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1, al fine di evitare il giudizio, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi “protette” di cui all’articolo 2113, comma 4, cod. civ., e all’articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, una indennità di importo pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta. Questa specifica modalità di conciliazione è incentivata attraverso la totale esenzione fiscale, oltre che contributiva, della indennità prevista, resa possibile dalla predeterminazione per legge del criterio di calcolo dell’importo, vincolato al parametro oggettivo dell’anzianità di servizio e, quindi, sottratto alla disponibilità delle parti. Il pagamento immediato, mediante assegno circolare, previene ulteriori possibili contenziosi ed assicura al lavoratore l’immediata disponibilità della somma.

L’articolo 7 disciplina il computo dell’anzianità di servizio nel caso in cui un lavoratore passi alle dipendenze dell’impresa che subentra in un appalto.

L’articolo 8 chiarisce che le indennità e l’importo dell’offerta di conciliazione crescono ogni mese senza discontinuità, computandosi anche le frazioni mensili di anzianità di servizio maturata. In particolare, al comma 1, si prevede infatti che, in tal caso, le indennità debbano essere riproporzionate e che le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni siano computate come mese intero.

L’articolo 9 contiene disposizioni in materia di piccole imprese e di organizzazioni c.d. di tendenza.

Il comma 1 prevede che, per i datori di lavoro che non integrano i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970 (cioè, gli imprenditori o non imprenditori, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori o fino a cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché ai datori di lavoro, imprenditori o non imprenditori che nell'ambito dello stesso comune occupano fino a quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupano fino a cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che occupano fino a sessanta dipendenti) non si applica l’articolo 3, comma 2, del presente decreto e gli importi delle indennità previste dall’articolo 3, comma 1 e dall’articolo 4, e l’importo di cui all’articolo 6, comma 1, sono dimezzati, e non possono superare il limite di 6 mensilità. Ciò implica che, nell’ambito di tali imprese, la tutela reintegratoria è prevista esclusivamente per i casi di licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale di cui all’art. 2, comma 1, e, dunque, non si applica neppure nelle specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare illegittimo di cui all’art. 3, comma 2, e che le indennità crescenti previste in caso di licenziamenti illegittimi o l’importo crescente dell’offerta di conciliazione sono dimezzati, anche con riguardo alla tutela minima di partenza, e comunque non possono eccedere il limite massimo di 6 mensilità.

Il comma 2 prevede che ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto nel suo complesso.

L’articolo 10 disciplina i licenziamenti collettivi.

Il comma 1 prevede che in caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, qualora i licenziamenti siano intimati senza l’osservanza della forma scritta, si applicano le tutele di cui all’articolo 2 del presente decreto. Nel caso in cui, invece, sia violata la procedura richiamata dell’articolo 4, comma 12, della legge n. 223 del 1991 oppure siano violati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, previsti dall’articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 223, trova applicazione il regime di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto ovvero il regime del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa.

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, A.G.135

 

Iniziativa

 

Governativa

Iter

Assegnato alle Commissioni Lavoro e Bilancio per l’espressione del parere.

Relatori

Sen. Maria Parente (PD)

Lavori parlamentari:   Nel corso della settimana la Commissione Lavoro ha proseguito l’esame.

 

Contenuto:

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della normativa di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), numeri da 1) a 5), della legge n. 183 del 2014 (Job’s Act).

 

L'articolo 1 prevede la sostituzione di ASpI e mini-ASpI con la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a partire dal 1° maggio 2015; la nuova indennità rientra, come le precedenti, nella Gestione INPS prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

L'articolo 2 individua per la NASpI il medesimo ambito di applicazione soggettivo valido per l'ASpI e la mini-ASpI; la nuova indennità riguarda, quindi, i lavoratori dipendenti privati - con esclusione degli operai agricoli - ed i dipendenti pubblici a tempo determinato; per gli operai agricoli, si richiamano le relative tutele vigenti.

Il comma 1 dell'articolo 3 riduce per la NASpI i requisiti di contribuzione rispetto a quelli vigenti per l'ASpI e la mini-ASpI e sopprime il requisito di anzianità di assicurazione: i nuovi requisiti consistono in tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, oppure in trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi. Il comma 2 conferma per la NASpI i casi specifici, già previsti per l'ASpI e la mini-ASpI, di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto che determinano il diritto all'indennità.

Valgono per la NASpI i medesimi criteri di calcolo validi per le indennità ASpI e mini-ASpI, con le sole modifiche dell'ampliamento del periodo di riferimento della retribuzione. Il comma 3 prevede che l'indennità NASpI sia ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento ogni mese, a decorrere dal quarto mese di fruizione, mentre attualmente, per i trattamenti ASpI vige un diverso meccanismo, consistente in una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione ed in un'ulteriore riduzione del 15 per cento dopo l'eventuale dodicesimo mese di fruizione.

L'articolo 6 conferma per la NASpI le norme sul termine e la modalità di presentazione della domanda e sui termini di decorrenza del trattamento vigenti per le indennità ASpI e mini-ASpI, mentre l'articolo 7 conferma i principi vigenti che subordinano l'attribuzione dei trattamenti di disoccupazione alla partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa o relative alla formazione ed alla riqualificazione professionale proposte dai servizi competenti; si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, di natura non regolamentare, la riformulazione delle norme attuative di tali principi e delle relative sanzioni e si prospetta che, in sede di esercizio della delega per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, siano introdotte ulteriori misure intese a subordinare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

L'articolo 8 pone a regime, per la NASpI, la possibilità - prevista con riferimento ai trattamenti ASpI e mini-ASpI, in via sperimentale, per il periodo 2013-2015 - di chiedere la liquidazione anticipata ed in unica soluzione dell'indennità, ai fini dell’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa.

L'articolo 9, comma 1, conferma per la NASpI le norme vigenti per i trattamenti ASpI relative all'ipotesi di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato; tuttavia, il comma 2 introduce la possibilità che una quota dell'indennità NASpI sia compatibile con l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione IRPEF. Il successivo comma 3 riconosce il diritto ad una quota dell'indennità NASpI nel caso di cessazione di uno dei rapporti di lavoro a tempo parziale di cui sia titolare il soggetto. La contribuzione relativa a prestazioni di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione INPS prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

L'articolo 10 conferma le norme vigenti per i trattamenti ASpI e mini-ASpI relative all'ipotesi di parziale cumulo con il reddito derivante dallo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo, estendendole alla fattispecie di attività di impresa individuale. Anche in materia di decadenza dal trattamento viene confermata la disciplina vigente, con l'aggiunta di talune  ipotesi.

Il comma 1 dell'articolo 12 prevede che per il computo della contribuzione figurativa di godimento della NASpI si applichi un limite pari a 1,4 volte la misura massima mensile; dal computo della retribuzione pensionabile sono escluse le retribuzioni individuate nei limiti di cui al comma 1, qualora esse siano inferiori alla retribuzione pensionabile media relativa ai restanti periodi di storia contributiva del soggetto.

L'articolo 13 prevede che la NASpI sia corrisposta in via integrale anche per le categorie interessate da una transitoria attribuzione di misure ridotte delle indennità.

L'articolo 14 opera per la NASpI un rinvio alle altre disposizioni in materia di ASpI, in quanto compatibili.

L'articolo 15 istituisce una nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi nel corso del 2015. Si prospetta, inoltre, un'eventuale estensione dell'istituto per gli eventi di disoccupazione successivi, in relazione al reperimento delle risorse finanziarie.

L'erogazione della nuova indennità è altresì subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione. I commi da 3 a 5 disciplinano i criteri di calcolo dell'indennità: a differenza del regime attuale, fanno riferimento al reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e sono analoghi a quelli posti dall'articolo 4 per la NASpI. Il trattamento è corrisposto per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al medesimo evento; si pone, in ogni caso, un limite massimo di durata pari a sei mesi. Il comma 7 esclude il riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa connessi alla corresponsione dell'indennità; peraltro, anche nel regime vigente per i soggetti in esame, non operano accrediti figurativi. I commi 8, 9 e 10 pongono, con riferimento al termine e alla modalità di presentazione della domanda, le stesse norme stabilite per la NASpI, con l'unica differenza del mancato rinvio al decreto ministeriale.

I commi 11 e 12 disciplinano le conseguenze dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o, rispettivamente, dell'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale durante il periodo di corresponsione dell'indennità DIS-COLL.

L'articolo 16 istituisce, in via sperimentale, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), con riferimento ad alcune categorie di soggetti titolari nel 2015 della NASpIe per i quali l'intera durata del trattamento sia stata fruita entro il 31 dicembre 2015. Il nuovo trattamento è concesso nel rispetto della dotazione del Fondo di cui al comma 7; il comma succe8 prospetta un'eventuale estensione - in relazione al reperimento delle risorse finanziarie - per i casi di percezione della NASpI a partire dal 2016. L'ASDI è riservato ai soggetti privi di occupazione ed in una condizione economica di bisogno, con priorità per i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, in secondo grado di priorità, per i lavoratori in età prossima al pensionamento. Riguardo alla condizione economica di bisogno ed ai criteri di priorità, ulteriori disposizioni sono definite con il decreto ministeriale di cui al comma 6. Il diritto all'ASDI è subordinato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego e contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità per iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro; la partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

L’articolo 17 concerne la possibilità di stipulazione di un contratto di ricollocazione da parte dei lavoratori licenziati illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o nell’ambito di un licenziamento collettivo; riguardo a quest’ultimo, la disposizione parrebbe riferita a qualsiasi vizio di legittimità del licenziamento. Più in particolare, il comma 1 prevede l’istituzione presso l’INPS del Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2015 e di 20 milioni per il 2016. Tali risorse derivano dal trasferimento di quelle già in dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro, che non è stato ancora oggetto di attuazione, nonché, per il 2015, dall’ulteriore somma di 32 milioni di euro, a valere sulle entrate contributive dell’INPS. In base ai commi da 2 a 4 - che fanno, in ogni caso, rinvio, per alcuni profili della medesima disciplina, all’esercizio della delega concernente gli accordi individuali di ricollocazione in generale, per le persone inoccupate o disoccupate, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera p), della legge. n. 183 -, il soggetto che rientri nelle ipotesi di licenziamento illegittimo ha il diritto di ricevere dal centro per l’impiego territorialmente competente un voucher, che può essere presentato presso un’agenzia per il lavoro, pubblica o privata accreditata, ai fini dell’esercizio del diritto alla stipulazione di un contratto di ricollocazione. Ciò prevede il diritto del lavoratore ad un’assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore da parte dell’agenzia per il lavoro; il diritto del lavoratore alla realizzazione, da parte dell’agenzia stessa, di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti ed appropriati, in relazione alle capacità del lavoratore ed alle condizioni del mercato del lavoro nella zona in cui il soggetto sia stato preso in carico; l’obbligo del lavoratore di porsi a disposizione e di cooperare con l’agenzia nelle iniziative da essa predisposte. L’agenzia ha diritto alla riscossione del voucher soltanto a risultato ottenuto, e l’ammontare dev'essere proporzionato alle difficoltà di collocamento sottese al profilo personale di occupabilità.

 


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Categoria: Lavori parlamentari Data di creazione: 06/02/2015
Sottocategoria: Monitoraggio legislativo Ultima modifica: 06/02/2015
Permalink: Monitoraggio legislativo 2 - 6 febbraio 2015 Tag: Monitoraggio legislativo 2 - 6 febbraio 2015
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