In data 04 giugno 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129, con il seguente titolo il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 154 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (13G00104) “ (GU n.129 del 4-6-2013) Vigente al: 4-6-2013
La formulazione riportata nel titolo contiene una specificazione che potrebbe porre il problema, a chi è preposto all’applicazione della norma, della sua decorrenza.
Infatti, la specificazione “vigente al 04/06/13” potrebbe far intendere che la decorrenza della norma sia da ricondurre alla stessa data di pubblicazione con gli obblighi conseguenti decorrenti da detta data. Ebbene, le leggi e i regolamenti entrano in vigore dal 15° giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a meno di una specifica diversa decorrenza che deve essere espressamente citata nell’articolato (art. 10 c.c.). Di tale decorrenza diversa non vi è traccia nei 17 articoli costituenti il Regolamento in questione e pertanto , a parer nostro, la decorrenza degli obblighi non può che essere ricondotta alla data del 19/06/2013.
Mentre si rimanda ad una attenta lettura del nuovo codice di comportamento e ci si riserva un apposito approfondimento per quanto riguarda gli obblighi ed i divieti per i dipendenti, si riportano qui di seguito gli obblighi che nell’immediato gravano sulle amministrazioni e quindi anche sulle Istituzioni Scolastiche partendo dal principio che ai sensi dell’art. 2 del citato regolamento:
“Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (Art. 1 C. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative…….OMISSIS), con estensione ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale …… OMISSIS…… nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione;
OBBLIGHI PER L’AMMINISTRAZIONE
Ai sensi dell’art. 17 le amministrazioni hanno l’obbligo di :
- Pubblicazione del codice di comportamento sul sito istituzionale;
- Trasmissione del codice di comportamento a tutti i dipendenti;
- Trasmissione del codice di comportamento ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale …… OMISSIS…… nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione;
- Consegnare e far sottoscrivere contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro ai nuovi assunti o ai soggetti destinatari dell’incarico copia del codice di comportamento;
Particolare attenzione si ritiene debba essere posta all’esecuzione di questi adempimenti in quanto la non ottemperanza o la non corretta applicazione, oltre a configurarsi quale comportamenti contrari ai doveri d’ufficio può dar luogo a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, è fonte di responsabilità disciplinare. Per esempio, la non consegna ai dipendenti o la non pubblicazione all’albo del codice di comportamento può inficiare il procedimento disciplinare a carico di un dipendente al quale è stato legittimamente contestato un addebito. La decadenza quindi del procedimento disciplinare per siffatta motivazione configura una responsabilità disciplinare per il Dirigente.
Ai sensi dell’art. 2 c.3 le amministrazioni hanno l’obbligo di :
- Inserimento negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi di apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento.
D’INTESA CON IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Carmelo Burgio