Camera dei Deputati
Sindacato Ispettivo
Nel corso della settimana è stata data risposta all’interrogazione n. 5-04209 Palmieri (FI): Sulla linea politica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sul tema delle occupazioni degli edifici scolastici.
La sottosegretaria all’Istruzione, Francesca Barracciu, nella risposta ha ribadito che occorre precisare che si parte da un equivoco interpretativo di quella che è stata un'opinione circa il fenomeno delle occupazioni. Infatti, le considerazioni espresse nell'articolo de La stampa del 1o dicembre 2014 seguono un filo logico e argomentativo ben più articolato e composito. In proposito, si evidenzia, innanzitutto, che nell'articolo in questione è stata riferita un'esperienza personale che, in quanto tale, non dovrebbe essere sottoposta a giudizio e soprattutto non dovrebbe essere presa ad esempio per generiche strumentalizzazioni. Proprio partendo dalla positiva esperienza personale, il Sottosegretario ha argomentato, infatti, come le occupazioni e le autogestioni possano rappresentare anche occasioni formative nella misura in cui si traducano in momenti di confronto e di ascolto. Infatti, simili contesti possono porre gli studenti in una situazione in cui sono chiamati a prendere posizione, e spesso è proprio questo che viene rimproverato ai giovani: non prendere decisioni e non assumersi responsabilità. Lo stesso Sottosegretario ha, peraltro, ribadito che le occupazioni sono comunque illegali; asserendo che chi intende fare lezioni deve essere libero di farlo e soprattutto ha stigmatizzato ogni tipo di violenza e vandalismo. Si cita testualmente: «La scuola è un bene comune: chi lo deturpa o – peggio – lo vandalizza si esclude dal confronto e merita solo la punizione più severa prevista dalle nostre leggi». Le affermazioni rilasciate, nel loro insieme, secondo le intenzioni del Sottosegretario, intendevano principalmente sollevare, in sostanza, una questione fondamentale: gli studenti sono persone in grado di pensare, proporre, scegliere e organizzare iniziative, come dimostrano le esperienze positive di molte scuole che hanno realizzato autogestioni e cogestioni. Il loro protagonismo deve essere rispettato e promosso e in tal senso la scuola è chiamata a costruire contesti in cui la capacità di discutere e di creare le basi per un confronto venga sperimentata ed esercitata in concreto, nel rispetto delle regole democratiche e delle persone. Negli innumerevoli incontri avuti con gli studenti, in quest'ultimo periodo, soprattutto in occasione della presentazione del progetto «la Buona Scuola», si è rafforzata l'idea che l'ascolto sia decisivo e che gli studenti sono capaci di organizzare forme autonome di partecipazione e iniziative coerenti con ciò che si intende essere una buona scuola. In conclusione, l'articolo in questione aveva lo scopo di riportare all'interno del dibattito su «La buona scuola» proprio le riflessioni degli studenti.
Senato della Repubblica
Riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, A.S 1577.
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Iniziativa
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Governativa
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Iter
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Assegnato alla Commissione Affari Costituzionali
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Relatori
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Sen. Giorgio Pagliari (PD)
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Lavori parlamentari: Nel corso della settimana la commissione ha proseguito l’esame.
In particolare, sono state presentate alcune riformulazioni di proposte emendative già depositate, nonché ulteriori subemendamenti all'emendamento 8.0.100 del relatore.
Infine, ieri, il relatore ha depositato un ulteriore emendamento.
In allegato gli atti succitati.
Contenuto:
Il disegno di legge in titolo è diretto a semplificare l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, rendendo più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con il privato cittadino, le imprese e i suoi dipendenti. In particolare, l'intervento normativo si propone di innovare la pubblica amministrazione attraverso la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.
L'articolo 1 (Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese) delega il Governo, previa ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni, ad adottare decreti legislativi per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la piena accessibilità on line alle informazioni personali e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei confronti delle amministrazioni, nonché all'erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni stesse, con invio dei documenti al domicilio fisico ove la natura degli stessi non consenta l'invio in modalità telematiche.
L'articolo 2 (Conferenza di servizi) delega il Governo a razionalizzare e semplificare la disciplina in materia di conferenza dei servizi.
Al fine di accelerare la procedura per l'acquisizione dei concerti, degli assensi e dei nulla osta per l'adozione di provvedimenti normativi o atti amministrativi, l'articolo 3 (Silenzio assenso tra amministrazioni) introduce il meccanismo del silenzio assenso. In particolare, si prevede che le amministrazioni competenti comunichino il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell’amministrazione procedente, decorsi i quali l’assenso, il concerto o il nulla osta si intendono acquisiti. Ai sensi del comma 4, sono escluse dall'ambito di applicazione della disposizione le ipotesi nelle quali il diritto europeo richiede l'emanazione di provvedimenti espressi.
Con l'articolo 4 (Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso), si delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, tenendo conto dei principi generali desumibili dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990, che disciplinano tali istituti, dei principi del diritto europeo e dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.
L'articolo 5 (Autotutela amministrativa) delimita in modo più marcato, rispetto alla disciplina vigente, le possibilità di intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione. In particolare, per i provvedimenti di autorizzazione e di sovvenzione, si esclude la revoca per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
L'articolo 6 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza), invece, contiene una delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive in materia di prevenzione della corruzione, al fine di precisarne l'ambito di applicazione, in particolare riguardo a trasparenza, inconferibilità e incompatibilità di cui, rispettivamente, ai decreti legislativi nn. 33 e 39 del 2013.
L'articolo 7 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato) delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina degli uffici centrali e territoriali dei Ministeri e degli enti pubblici non economici nazionali, per la riorganizzazione e la riduzione degli stessi e del relativo personale adibito ad attività strumentali. È prevista, inoltre, la razionalizzazione della rete organizzativa delle prefetture-uffici territoriali del Governo, con revisione delle relative competenze e funzioni, anche attraverso la riduzione del loro numero, nonché la revisione dei Corpi di polizia, ai fini dell'eliminazione delle duplicazioni e del coordinamento delle funzioni.
Con l'articolo 8 (Definizioni di pubblica amministrazione) si specificano le diverse nozioni di pubbliche amministrazioni, al fine di superare i dubbi interpretativi derivanti dalla non univocità di richiami normativi nel corpo della legislazione, che rendono incerta l'individuazione dei destinatari delle norme. In particolare, il comma 3 stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, è redatto un elenco - da aggiornarsi annualmente - per ciascuna delle seguenti categorie di amministrazioni individuate dal comma 1: amministrazioni statali, amministrazioni nazionali, amministrazioni territoriali, amministrazioni di istruzione e cultura e amministrazioni pubbliche. Ai sensi del comma 4, l'elenco ISTAT continua a costituire il riferimento per le disposizioni in materia di finanza pubblica.
L'articolo 9 (Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio) prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di commercio, volta a delimitarne le funzioni e a riformarne il sistema di finanziamento, eliminando il contributo obbligatorio delle imprese.
L'articolo 10 (Dirigenza pubblica) reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono, in particolare, l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, attraverso requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito e della formazione continua nonché su quello della piena mobilità tra i ruoli. Sono quindi istituiti tre ruoli generali della dirigenza, rispettivamente, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, a cui si accede per concorso e per corso-concorso. È soppressa la categoria delle figure dei segretari comunali e provinciali.
L'articolo 11 (Promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche) mira a garantire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro dei pubblici dipendenti, favorendo il ricorso alle molteplici forme di lavoro part-time, nonché il ricorso al telelavoro, tramite l'utilizzazione delle nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologica, la stipula di convenzioni con asili nido e l'organizzazione di servi di supporto alla genitorialità.
L'articolo 12 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione) prevede la delega a emanare decreti legislativi in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali secondo i seguenti criteri generali: elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia; coordinamento del testo delle disposizioni legislative vigenti; risoluzione delle antinomie in base ai principi dell’ordinamento e alle discipline generali che regolano la materia; indicazione esplicita delle norme abrogate e aggiornamento delle procedure, attraverso un'ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
L'articolo 13 (Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) integra le disposizioni relative all'esercizio della delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, mentre l'articolo 14 prevede una delega al Governo in materia di partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni, al fine di semplificarle e renderle trasparenti.
L'articolo 14 (Riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche) reca alcuni principii e criteri direttivi specifici per la delega sul riordino delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche da esercitare entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente testo normativo.
L'articolo 15 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali) è volto a riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali secondo criteri direttivi specificamente individuati, diretti anche a razionalizzarne la gestione.
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Sindacato ispettivo
Nel corso della settimana il Sottosegretario all’Istruzione, Gabriele Toccafondi, ha risposto all'interrogazione n. 3-01686 del senatore Fabrizio Bocchino (MISTO) sulle limitazioni alla partecipazione ai percorsi abilitanti per gli insegnanti a tempo indeterminato. L'atto di sindacato ispettivo in oggetto riguarda il decreto direttoriale n. 58 del 2013, che ha istituito i percorsi abilitanti speciali (PAS) e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ne preclude la partecipazione ai docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali di ogni ordine e grado.
In via preliminare, il sottosegretario ha segnalato, che i cosiddetti PAS sono previsti dall'articolo 15, comma 1-bis, del decreto ministeriale n. 249 del 2010 concernente la formazione iniziale degli insegnanti, per valorizzare l'esperienza professionale dei docenti privi di abilitazione che abbiano però maturato i requisiti di servizio indicati nel successivo comma 1-ter, ossia almeno tre anni di servizio prestato in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Si tratta, quindi, di una misura volta a consentire al personale precario la possibilità di conseguire l'abilitazione e partecipare ai concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato. L'ulteriore finalità che si è perseguita con l'introduzione del suddetto percorso abilitante speciale è quella di valorizzare le esperienze maturate dal personale precario, in attuazione della direttiva comunitaria 2005/36/CE, recepita dal decreto legislativo n. 206 del 2007, che disciplina le cosiddette "professioni regolamentate", consentendo al personale sopraindicato di partecipare ai percorsi abilitanti senza sottoporsi alla procedura selettiva di ingresso. Entrando nel merito della questione sollevata nell'interrogazione, Toccafondi ha sottolineato che non trova profili di disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti precari: l'amministrazione ha, infatti, stabilito regole diverse per disciplinare casi diversi e non assimilabili. In particolare, con riferimento al tema della ricollocazione del personale a tempo indeterminato in esubero, ha specificato che, oltre alla possibilità, ricordata dall'interrogante, di riconvertirsi sul sostegno mediante gli appositi corsi per conseguire il relativo titolo di specializzazione, i docenti di ruolo che ambiscono all'insegnamento per altro posto o classe di concorso possono conseguire l'abilitazione tramite l'ordinario tirocinio formativo attivo (cosiddetto TFA), secondo le procedure di cui al comma l dell'articolo 15 del sopra citato Regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti. I percorsi abilitanti speciali sono riservati, invece, al personale non di ruolo, proprio perché mirano a valorizzarne l'esperienza professionale e a consentire la loro successiva immissione in ruolo.
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