MEMORIA, CON EMENDAMENTI, RIGUARDANTE IL PROGETTO DI RIFORMA SCOLASTICA

(A.C. 2994 all’esame delle competenti Commissioni Parlamentari)

L’Associazione scrivente - che rappresenta larga parte dei Direttori SGA delle Istituzioni Scolastiche ed Educative e parte degli Assistenti Amministrativi delle stesse Istituzioni - intende fornire il proprio contributo all’esame parlamentare del Disegno di Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” A.C. 2994.

Il testo predisposto dal Governo ha un rilevante carico di novità su numerosi e qualificati versanti. Contiene, però, anche alcune criticità e/o manchevolezze che intendiamo sottolineare, in spirito di costruttiva collaborazione:

  • l’organico dell’autonomia dovrebbe riguardare anche il personale ATA, superando l’attuale disciplina dei servizi esternalizzati (pulizie e sorveglianza) e dei CO.CO.CO. nelle segreterie scolastiche. L’assegnazione di almeno un Assistente Tecnico nelle scuole del 1° ciclo, alla luce delle mutate attività didattiche e dei progetti PON/POR, si impone come condizione essenziale per far funzionare i numerosi laboratori presenti nelle scuole citate. Inoltre, sarebbe necessario modificare le disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015, che prevedono la riduzione di organico del personale ATA ed una inadeguata disciplina delle supplenze. Se la norma non cambia, dal 1° settembre 2015 le supplenze saranno impossibili (o quasi) con gravi ripercussioni sul funzionamento delle scuole ed in particolare dei servizi amministrativi e tecnici;
  • il piano straordinario di assunzioni dovrebbe coinvolgere anche il personale ATA, almeno per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto. Sarebbe inoltre necessario definire nuove, più moderne e selettive forme di reclutamento. L’obiettivo di superare le graduatorie ad esaurimento dei Docenti dovrebbe essere esteso anche al superamento delle graduatorie permanenti del personale ATA. Si impone con urgenza il reclutamento dei Direttori SGA: primo bando per il concorso ordinario (mai emanato nonostante l’autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad un concorso per 450 posti risalente all’aprile 2011) e nuova procedura di mobilità professionale verticale. Nelle Regioni del centro-nord i posti vacanti e disponibili sono in numero rilevante e le modalità di copertura dei posti in questione non sono certo da definire ottimali;
  • sugli atti fondamentali, come ad esempio il piano triennale dell’offerta formativa, l’intervento del Consiglio d’Istituto (o altra denominazione che assumerà l’organo collegiale di governo) non può essere derubricato ad un semplice parere consultivo. Così come il Consiglio d’Istituto adotta il POF, deve anche adottare il piano triennale dell’offerta formativa (sono atti complementari che debbono avere una intrinseca coerenza). Sugli atti fondamentali deve essere mantenuto il principio cardine di separazione tra organo di governo (il Consiglio d’Istituto) e organo di gestione (il Dirigente) di cui all’art. 4 del D. Lgs. 165/2001;
  • nello svolgimento dei compiti di gestione del Dirigente dovrebbe essere esplicitata la posizione del Direttore dei servizi generali e amministrativi. Questi deve mantenere la funzione coadiuvante e sovraintendere ai servizi amministrativi e generali coordinando il relativo personale, come già previsto dall’art. 25 c. 5 del D. Lgs. 165/2001, dal vigente regolamento di contabilità e dal profilo professionale contenuto nel CCNL. La complessità degli atti amministrativi e contabili richiede una specifica professionalità, che deve essere esercitata da una categoria/figura espressamente a ciò deputata;
  • la carta elettronica e la valutazione del merito dovrebbero riguardare anche il personale ATA e segnatamente il Direttore SGA, gli Assistenti Amministrativi e Tecnici. Tutte le componenti scolastiche hanno bisogno di formarsi ed aggiornarsi e debbono essere valutate anche con riconoscimento dei meriti, quando ci sono;
  • mancano novità sul piano degli ordinamenti, con riferimento all’attuale sistema dei cicli e al termine di conclusione del percorso di istruzione, che in molti paesi europei è fissato al diciottesimo anno di età.
  • non vengono toccati gli assetti istituzionali nel rapporto Stato/Enti Territoriali/Scuole autonome e non si affronta il tema delicato della programmazione della rete scolastica e dei punti di erogazione. Andrebbe eliminata l’attuale disciplina delle scuole sottodimensionate - con un Dirigente e un Direttore a tempo parziale - e si dovrebbero ridurre i punti di erogazione del servizio (oltre 41.000 sedi scolastiche sono troppe e troppo frammentate);
  • il testo affronta giustamente (art. 12) il delicato e complesso tema dei contratti di lavoro a tempo determinato. Accanto a questa problematica è necessaria affrontare anche quella della ricostruzione di carriera dei DSGA che hanno conseguito il profilo professionale il 1° settembre 2000, dopo la pronuncia della Corte dei Conti per l’Abruzzo (Delibera n. 1/2015/Succ.). Ad un primo inquadramento con la regola della temporizzazione (1° settembre 2000)  deve seguire un secondo inquadramento con la regola della ricostruzione (dal 24 luglio 2003). La pronuncia della Corte dei Conti per l’Abruzzo non disconosce la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, ma la reinterpreta con riferimento alle disposizioni vigenti  applicabili nel tempo (tempus regit actum). Questa soluzione sanerebbe l’evidente disparità di trattamento venutasi a creare fra i DSGA transitati nel ruolo l’1.09.2000 e quelli assunti successivamente alla data del 24.07.2003;
  • va inoltre risolta la questione degli Assistenti Amministrativi che esercitano le funzioni (doppiamente superiori) di DSGA e la loro retribuzione, soprattutto dopo l’infausta regola della legge di stabilità 2013 sul calcolo dell’indennità di funzioni superiori. Vi sono situazioni reali nelle quali l’Assistente Amministrativo percepisce una retribuzione superiore svolgendo le sue funzioni, rispetto all’esercizio di funzioni superiori (quelle di DSGA). La legge citata “ha rotto” il sinallagma prestazione/retribuzione sancito nell’art. 36 della Costituzione.

 

In conseguenza di quanto esposto e motivato si propongono i seguenti emendamenti:

  • all’art. 2 in fondo al comma 1 aggiungere “in ogni istituzione scolastica autonoma deve essere previsto, in organico, il  posto a tempo pieno di un Dirigente Scolastico e di un Direttore dei servizi generali e amministrativi”;
  • all’art. 7 in fondo al comma 1 aggiungere “nello svolgimento dei compiti di gestione il Dirigente Scolastico è coadiuvato dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, che sovraintende ai servizi amministrativi e generali coordinando il relativo personale. Il Direttore  dei servizi generali e amministrativi esercita le sue funzioni con autonomia operativa nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal Dirigente Scolastico”;
  • all’art 10 l’oggetto va riscritto come segue “(Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario)”. Conseguentemente al comma 1 e al comma 4 dopo il termine “docenti/docente” vanno aggiunte le seguenti parole “e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario”;
  • all’art. 11  l’oggetto va riscritto come segue “(Valorizzazione del merito del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario)”. Conseguentemente al comma 1, al comma 2 e al comma 3 dopo il termine “docenti/docente” vanno aggiunte le seguenti parole “e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario”;
  • dopo l’art. 12 aggiungere un 12-bis(Ricostruzione di carriera dei Direttori dei servizi generali e amministrativi e fondo per il riconoscimento)”.
  1. I Direttori dei servizi generali e amministrativi che hanno conseguito il profilo professionale di area D dal primo settembre 2000, in concomitanza con l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche e l’attribuzione della dirigenza ai capi d’istituto, hanno diritto ad un inquadramento retributivo con la regola della ricostruzione di carriera dal ventiquattro luglio 2003 in applicazione dell’art. 142 del CCNL 24 luglio 2003
  2. Il riconoscimento retributivo di cui al comma 1 avviene su istanza degli aventi titolo – in servizio alla data del 24 luglio 2003 - da presentare entro il termine perentorio di giorni trenta dall’entrata in vigore della presente Legge
  3. Nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca è istituito un fondo per il pagamento dei nuovi inquadramenti retributivi di cui al comma 1 con la dotazione di euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2015
  •  dopo l’art. 12-bis aggiungere un 12-ter “(Indennità funzioni superiori degli Assistenti Amministrativi)”.
  1. L’Assistente Amministrativo che sostituisce il Direttore dei servizi generali e amministrativi per periodi superiori a 15 giorni ha diritto all’indennità di funzioni superiori
  2. L’indennità è calcolata sul differenziale del trattamento economico fondamentale tra Direttore dei servizi generali e amministrativi e Assistente Amministrativo con riferimento alla prima posizione stipendiale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente
  3. Nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca è istituito un fondo per il pagamento dell’indennità di cui ai commi 1 e 2 con la dotazione di euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2015.

 

Lì, 10.04.2015                                                                                                   

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani


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Categoria: Approfondimenti Data di creazione: 10/04/2015
Sottocategoria: Sottocategoria n. 1 Ultima modifica: 14/04/2015 11:06:44
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