Ministero Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato Circolare n.30 del 28 giugno 2013

Contributo professionale

Il Decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64 prevede, tra l’altro, la predisposizione di modalità applicative della comunicazione di cui all’articolo 7, comma 4 nonché delle disposizioni introdotte in fase di conversione in legge.

La circolare n.30 del 28/6/2013 della R.G.S. ha lo scopo di fornire alle amministrazioni pubbliche, tra cui anche le istituzioni scolastiche, elementi informativi per l’attuazione di talune disposizioni previste dal D.L. n.35, dopo che le prime indicazioni al riguardo erano state fornite con le circolari n. 17 del 10 aprile 2013 e n.19 del 24 aprile 2013, tenuto conto dell’entrata in funzione della funzionalità della piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che consente la realizzazione dell’elenco dei debiti di cui al comma 4 dell’articolo 7, nonché delle modifiche al testo introdotte in fase di conversione del decreto legge.

Proveremo di seguito a chiarire obblighi ed adempimenti connessi che, nello specifico, più da vicino interessano il lavoro delle istituzioni scolastiche

 

ELENCO DEI DEBITI  DI CUI ALL’ ARTICOLO 7, COMMA 4

L’articolo 7,c. 4 del D.L. n.35 dell’8 aprile 2013, prescrive che le P.A., comprese le istituzioni scolastiche, sono tenute alla certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Le stesse devono  comunicare, tramite la piattaforma per la certificazione dei crediti, nel periodo tra il 1° giugno 2013 ed il 15 settembre 2013, l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, non estinti alla data della comunicazione, maturati al 31 dicembre 2012, dando indicazione dei dati identificativi dei rispettivi creditori.

Tale comunicazione, limitatamente ai crediti che non siano stati oggetto di cessione o certificazione, è equivalente a certificazione del credito.

A tal fine, sulla piattaforma elettronica per la certificazione di crediti, dal 31 maggio 2013, è attivo una nuovo pacchetto di funzioni, denominato “Ricognizione debiti”, che permette anche alle scuole accreditate di scaricare i modelli per predisporre le comunicazioni dei debiti riferite a ciascun creditore, con separata evidenza di quelli già oggetto di cessione o certificazione che, dopo la compilazione, dovranno essere caricati a cura delle segreterie sul sistema, che provvederà a verificare la conformità dei dati immessi.

 

Ciascuno dei documenti caricati dalle scuole in piattaforma acquista efficacia giuridica, anche i fini dei successivi utilizzi attraverso operazioni di anticipazione, cessione e compensazione delle somme per le quali la comunicazione equivale a certificazione del credito, solo dopo essere stato firmato elettronicamente attraverso il sistema.

Si ricorda che tale sottoscrizione deve essere effettuata al massimo entro il 15 settembre 2013 e che, allo scopo di recepire eventuali segnalazioni previste dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 7, è consentito che le stazioni appaltanti/scuole possanno rendere visibile il documento caricato sul sistema al titolare dei crediti prima che la sottoscrizione intervenga

Tutti i dettagli tecnici sulle procedure da effettuare attraverso la piattaforma elettronica sono riportati dalla “Guida alla ricognizione dei debiti” pubblicata sulla Home page del sistema, all’indirizzo web:

http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtm

 

COMUNICAZIONE AI CREDITORI E PUBBLICAZIONE

SUL SITO DEI PAGAMENTI DA EFFETTUARE

 

Anche le scuole devono, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, c.9 del D.L.n.35/2013:

  • comunicare entro il 30 giugno 2013 ai creditori, anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, l’importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.L. in parola
  • pubblicare entro il 5 luglio, nel proprio sito internet l’elenco completo per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione, indicando l’importo e la data prevista  di pagamento comunicata al creditore.

Non sono invece oggetto di comunicazione ai creditori entro il 30 giugno:

  • i debiti già estinti prima della data di comunicazione
  • i debiti  dei quali non sia nota con certezza la data del pagamento, in quanto le risorse o gli spazi relativi non sono stati ancora ottenuti;
  • i debiti  dei quali non sia nota con certezza la data del pagamento oppure le risorse e gli spazi relativi saranno ottenuti, per un ammontare e ad una data non ancora conosciuti al momento della comunicazione;

 

La scuole dovranno inoltre curare che la pubblicazione entro il 5 luglio nel proprio sito web istituzionale dell’elenco completo avvenga in modo da non consentire la puntuale identificazione del creditore, riportando cioè, oltre a importo e data prevista, esclusivamente i codici identificativi della fattura, della richiesta equivalente di pagamento o di altro documento identificativo.

L’accertamento della regolarità contributiva (art. 6, c.11-ter) ai fini dei pagamenti, deve essere effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento.

Qualora dal Durc acquisito d’ufficio in modalità telematica  si accerti una inadempienza contributiva a carico del creditore, si applicano le disposizioni dell’art. 4 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per cui la scuola deve trattenere dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente a favore agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

 

L’articolo 7, c. 4-bis prevede entro il 30 aprile di ciascun anno, la trasmissione dell’elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

Le scuole dovranno provvedere a tale adempimento mediante la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, attraverso una apposita funzionalità tenendo tuttavia conto che tale trasmissione ha effetti meramente ricognitivi e che l’inclusione nell’elenco non determina pertanto l’automatica certificazione prevista dal comma 6.

Ai dirigenti responsabili di inadempimento viene applicata la sanzione di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 che:

  • prevede la rilevanza ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale
  • comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  • li assoggetta ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.

L’articolo 7, c.6 del D.L. n.35 è relativo alla certificazione d’ufficio dei debiti inclusi nell’elenco dalle P.A. Per i crediti non già oggetto di cessione o di certificazione è infatti previsto che l’inserimento nel predetto elenco, equivalga a certificazione.

La formulazione originaria prevedeva che le certificazioni d’ufficio fossero in ogni caso rilasciate senza apposizione di una data prevista di pagamento, con la conseguenza di precludere l’utilizzo di dette certificazioni ai fini delle compensazioni con i debiti per tributi, contributi e premi.

  

In fase di legge di conversione, è stato introdotto un meccanismo per consentire la progressiva apposizione della data di pagamento ai debiti certificati d’ufficio ai sensi del comma 6, nei limiti delle risorse rese disponibili dal decreto legge in oggetto (sia attraverso la concessione di spazi finanziari sul patto di stabilità interno sia attraverso la concessione delle anticipazioni di liquidità).

Ciò comporta che, nel momento in cui l’istituzione scolastica debitrice riceva notizia dell’entità delle risorse ad essa riconosciute e della data in cui tali risorse saranno effettivamente disponibili, è tenuta ad aggiornare l’elenco, indicando la data prevista di pagamento relativamente ad un determinato numero di debiti di importo corrispondente.

La disponibilità di risorse aggiuntive che dovesse successivamente intervenire comporterà l’apposizione della data ad ulteriori debiti, fino a quel momento certificati senza data.

Appare utile ricordare che la data apposta sulla certificazione di un debito non può essere soggetta a successive modifiche ed aggiornamenti.

 

L’articolo 7, c. 7-bis del D.L. n.35, pone a carico dei Dirigenti responsabili l’obbligo dell’aggiornamento costante  nella piattaforma elettronica della registrazione dei debiti comunicati  sia per garantire fini ricognitivi, sia per evitare che i creditori possano utilizzare, per le finalità previste dalla normativa in materia di certificazione, crediti che in realtà sono già stati pagati dall’amministrazione.

Ai dirigenti responsabili di inadempimento viene applicata la sanzione di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 che:

  • prevede la rilevanza ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale
  • comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

 

Ci piace concludere questo sintetico contributo, che certamente non ha la pretesa di essere esaustivo in una materia che è in continua e repentina evoluzione,  con una riflessione sul “crescendo esponenziale” di obblighi ed adempimenti che stanno aumentando a dismisura il carico di lavoro di quanti operano nelle scuole con grande dignità e sacrificio, trovandosi spesso a non vedersi attribuire alcun riconoscimento per la professionalità e l’impegno profusi. 

 

LÌ, 01.07.2013                                                                      

      D’INTESA CON IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE UFFICIO NAZIONALE CONTABILITÀ

                                                                                                             Salvatore Gallo



 
Categoria: Approfondimenti Data di creazione: 01/07/2013
Sottocategoria: Sottocategoria n. 1 Ultima modifica: 02/07/2013 10:38:50
Permalink: Ministero Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato Circolare n.30 del 28 giugno 2013 Tag: Ministero Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato Circolare n.30 del 28 giugno 2013
Autore: Salvatore Gallo Pagina letta 7136 volte
Pagina disponibile anche nella sezione: Contributi professionali -> Contabilità Pagina disponibile anche nella sezione: Uffici ANQUAP -> Contabilità



  Feed RSS Stampa la pagina ...