Alla luce della sentenza n° 5714 del TAR Lazio pubblicata in data 17 aprile 2015, facciamo il punto della situazione in ordine alle assenze /permessi per visite specialistiche ed esami diagnostici.
La sentenza annulla la Circolare Ministeriale n° 2/2014 adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica sull’argomento in questione, poiché l’amministrazione non può regolamentare con una circolare quanto già stabilito dalle regole contrattuali.
La circolare in parola, secondo i Giudici Amministrativi, metteva di fatto un limite al diritto dei lavoratori in materia di tutela della salute, limitando ad un “permesso” l’assenza per visite specialistiche ed esami diagnostici.
La sentenza del TAR ha messo in evidenza anche le limitazioni contenute in alcuni CCNL in cui vi sono fattispecie di permessi che non sono calzanti con la ratio della norma stessa, costringendo l’amministrazione a trovare soluzioni in sede di contrattazione con le parti sociali.
La modifica del comma 5 ter dell’art. 55 septies del d.lgvo 165/2001 non può essere presa in esame da sola se non dopo aver letto quanto contenuto nel comma precedente (5 bis), che in calce si riporta con le modifiche intervenute negli anni.
Ciò detto, si ritiene che tutto rimanga immutato, tenendo anche presente la circolare n°8 del 5/9/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, dove si specifica che l’assenza per visita specialistica può essere richiesta dal dipendente con le seguenti modalità di giustificazione dell’assenza:
- permessi brevi, soggetti a recupero secondo le previsioni del ccnl (art. 16)
- permessi per documentati motivi personali (art. 15 comma 2)
- assenza per malattia, giustificata mediante cert. medica, nei casi in cui ne ricorrono i presupposti ( cassazione civ. n° 5027 del 5/9/1988; cass. civ. n° 3578 del 14/6/1985)
- ferie.
Il ricorso a l’uno o l’altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui la durata dell’assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente che redige il certificato o la prescrizione.
Con la modifica del comma 5 ter, ad opera del DL. 31/08/2013 n° 101, il legislatore ha voluto corroborare la possibilità del dipendente di chiedere permessi orari/giornalieri per il fabbisogno in questione, ma nulla toglie alla libera scelta del dipendente di chiedere l’esercizio di un suo diritto, sia esso di natura contrattuale che legislativa.
Si noti poi una dissonanza nello stesso comma quando all’inizio si parla di “…l’assenza per malattia….” e poi introduce “…il permesso è giustificato…”, a tal uopo si ritiene che detto permesso sia un ulteriore diritto del dipendente alfine di non far assentare per una intera giornata il dipendente ma solo per il tempo strettamente necessario (ad esempio, per effettuare un controllo dal dentista o un prelievo presso un laboratorio di analisi, che consentirebbero la prestazione lavorativa nello stesso giorno, sia pur con orario ridotto, nel rispetto degli istituti contrattuali di comparto). Il permesso è soggetto a concessione da parte del D.S.
Si riporta di seguito il comma 5 bis e ter dell’art. 55 septies così come modificati.
decreto legislativo 30/03/2001 n° 165
…………
art. 55 septies (aggiunto dall’art. 69, comma 1 del d.lgvo 27/10/2009 n° 150)
Comma 5 bis (aggiunto dall’art. 16, comma 9, del DL 6/7/2011 convertito con modificazioni in legge 15/07/2011 n° 111)
Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite fiscali di controllo e il regime delle esenzioni delle reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione e l’innovazione ( a tutt’oggi vige l’unico D.M. emesso a suo tempo da Brunetta -decreto 18 dicembre 2009, n° 206 pubblicato sulla g.u. n° 15 del 20/01/2010-)[1] .Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.
………..
comma 5 ter (aggiunto dall’art. 16, comma 9, del DL 6/7/2011 convertito con modificazioni in legge 15/07/2011 n° 111; modificato con D.L. 31/08/2013 n° 101 convertito in Legge 30/10/2013 n° 125 (tolto quello depennato e quello aggiunto è in grassetto)
nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza e’ giustificata il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.
Lì, 20.04.2015
IL RESPONSABILE UFFICIO STUDI E CONSULENZA DEL PERSONALE
Sabato Simonetti
- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) infortuni sul lavoro;
- c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;