Camera dei Deputati
DEF – Documento Economia e Finanza
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Iniziativa
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Governativa
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Assegnato alla Commissione Bilancio
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Relatori
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On. Paolo Tancredi (AP)
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Lavori parlamentari: Le Commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento, in sede congiunta, hanno svolto le audizioni.
Ieri l’Assemblea di Palazzo Montecitorio, a conclusione dell’esame del documento in oggetto, ha approvato la risoluzione di maggioranza (in allegato).
Da segnalare:
in sede consultiva la Commissione Cultura ha dato parere favorevole con le seguenti condizioni,
provveda il Governo a:
1) incrementare le misure finalizzate a potenziare gli interventi di orientamento formativo a tutti i livelli di istruzione;
2) intensificare le politiche che rendano realmente esigibile il diritto allo studio universitario, con particolare riferimento alla contribuzione studentesca;
3) favorire con ogni strumento utile e idoneo l'ampliamento del numero di laureati, al fine di evitare che l'Italia occupi anche in futuro la posizione di coda negli obiettivi ufficiali del 2020;
4) intervenire per un incremento dell'internazionalizzazione del sistema di ricerca e formazione terziaria;
5) visti i positivi risultati raggiunti, abbassare ulteriormente la percentuale di dispersione scolastica, come obiettivo da raggiungere per il nostro Paese, rispetto agli obiettivi di Europa 2020;
6) adottare misure efficaci volte ad accrescere le competenze degli adulti, anche in relazione alla precedente finalità di innalzare la quota dei giovani italiani che conseguono un titolo di istruzione terziaria;
7) incrementare le risorse destinate agli investimenti in ricerca e sviluppo, comprendendovi, in particolare, quelli necessari per sbloccare il turn-over e contrastare la sensibile diminuzione di professori e ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, nonché quelle destinate alla spesa per l'istruzione terziaria che, in percentuale al PIL, è la più bassa d'Europa;
8) nell'ambito degli interventi di semplificazione, estendere le facilitazioni per la riproduzione a fini di ricerca dei beni documentali e bibliografici non sottoposti alla tutela del diritto d'autore;
9) estendere all'intero comparto delle politiche culturali il disegno di legge collegato al Documento di economia e finanza 2015 in materia di cinema e spettacolo dal vivo, al fine di favorire interventi di qualificazione della spesa e di promozione dell'occupazione e degli investimenti non solo in tali settori, come indicato nel DEF, ma altresì in quelli della cultura e del turismo.
Contenuto riguardante il settore dell'istruzione:
Il Governo ha come obiettivo quello di diminuire la disoccupazione giovanile e il tasso di abbandono scolastico, assicurare ai giovani le competenze necessarie per essere cittadini e lavoratori nel XXI secolo, aumentare il livello innovativo della nostra economia, anche incrementando il numero dei ricercatori, che vede l'Italia tra gli ultimi posti nell'Unione europea.
Tale inversione di tendenza è partita, nel settore della scuola, con l'elaborazione del disegno di legge di riforma del sistema di istruzione ("La Buona Scuola": Atto Camera n. 2994, v.supra), che si colloca, quindi, nel quadro degli interventi tesi ad accrescere significativamente la qualità del capitale umano, secondo alcuni punti fermi tra cui: un piano straordinario di assunzioni teso a soddisfare stabilmente le esigenze degli organici; un maggiore ruolo del merito nel definire gli avanzamenti dei docenti; una maggiore trasparenza nella gestione delle scuole; l'introduzione di incentivi fiscali a favore degli investimenti privati nelle infrastrutture scolastiche e dell'offerta didattica; l'obbligatorietà della formazione professionale per i percorsi tecnici; il riconoscimento della centralità dell'apprendimento delle lingue straniere e dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Un capitolo a parte attiene agli investimenti straordinari sull'edilizia scolastica, per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle scuole esistenti, nonché per la creazione di nuovi istituti adatti all'innovazione didattica.
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Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, A.C. 2994
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Iniziativa
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Governativa
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Iter
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Assegnato alla Commissione Cultura, scienza e istruzione
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Relatori
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On. Maria Coscia (PD)
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Lavori parlamentari: Nel corso della settimana la commissione non ha proseguito l’esame.
Il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto alle ore 12.00 del giorno lunedì 20 aprile.
Contenuto:
Il disegno di legge di riforma della scuola intende disciplinare l'autonomia delle istituzioni scolastiche dotando le stesse delle risorse umane, materiali e finanziarie, nonché della flessibilità, necessarie a realizzare le proprie scelte formative e organizzative.
Esso, prevede:
l'istituzione dell'organico dell'autonomia, composto da posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa (art. 6);
l'introduzione della programmazione triennale dell'offerta formativa. Nel Piano triennale le scuole indicheranno anche le infrastrutture e le attrezzature materiali, nonché i docenti, di cui hanno bisogno per l'espansione dell'offerta formativa. Obiettivi di quest'ultima sono, fra gli altri, il potenziamento dell'insegnamento linguistico in italiano e in inglese, tramite l'utilizzo della metodologia CLIL, il potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche, di musica e arte, diritto ed economia, digitali, e lo sviluppo delle discipline motorie, nonché l'apertura pomeridiana della scuola, il contrasto della dispersione scolastica e della discriminazione, l'incremento dell'alternanza scuola-lavoro, la riduzione del numero di alunni per classe, l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana per stranieri (art. 2);
il rafforzamento delle funzioni dei dirigenti scolastici, ai quali spetterà proporre gli incarichi ai docenti iscritti negli albi territoriali (art. 7).
Con riferimento agli studenti, il disegno di legge prevede, fra l'altro:
la possibilità per le scuole di attivare insegnamenti opzionali a scelta degli stessi studenti (art. 3);
il rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro, attraverso: l'introduzione di una durata minima dei percorsi di alternanza negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionale e almeno 200 ore nei licei); la previsione della possibilità per gli studenti, a partire dal secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, di svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato; la previsione che le scuole, per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità.
Tutte le esperienze maturate dallo studente durante gli studi, nonché le esperienza formative svolte in ambito extrascolastico (quali sport, attività culturali e di volontariato) saranno inserite nel Curriculum dello studente (artt. 3-5).
Con riferimento all'organico dell'autonomia, il disegno di legge prevede che i ruoli dei docenti saranno regionali e si articoleranno in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso, tipologie di posti. La nuova disciplina dell'iscrizione negli albi non si applicherà ai docenti già assunti a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del provvedimento, salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale (artt. 6 e 7).
Per consentire che tale organico si costituisca prevede per l'a.s. 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato, rivolto ai vincitori del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che presentino domanda (art. 8). A regime, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale – ad eccezione di quello della scuola dell'infanzia e del personale educativo – avverrà esclusivamente mediante concorsi per titoli ed esami. Le graduatorie resteranno valide non più di 3 anni (art. 8). Gli incarichi di docenza saranno proposti dai dirigenti scolastici ai docenti inseriti negli albi e saranno triennali e rinnovabili (art. 7). Durante il periodo di formazione e prova, cui è subordinata l'effettiva immissione in ruolo, i docenti dovranno svolgere almeno 120 giorni di attività didattiche. La valutazione sarà effettuata dal dirigente scolastico, anche con visite e ispezioni in classe. In caso di valutazione negativa, il dirigente provvederà alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso (art. 9). La formazione in servizio sarà obbligatoria e definita dalle scuole sulla base delle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione – che sarà adottato ogni tre anni – nonché in coerenza con i Piani di miglioramento adottati nell'ambito della fase di autovalutazione. Inoltre, è prevista l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo - che ha un valore nominale di 500 euro annui - da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale (art. 10). Per la valorizzazione del merito del personale docente, il disegno di legge prevede l'istituzione, dal 2016, di un apposito fondo. Le risorse, ripartite su base territoriale, saranno assegnate dal dirigente scolastico, sulla base della valutazione dell'attività didattica (art. 11). Con riferimento al personale a tempo determinato, il disegno di legge prevede il divieto, per i contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili (supplenze annuali), di superare la durata di 36 mesi e istituisce un Fondo per i risarcimenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali (art. 12).
A livello di agevolazioni fiscali, il disegno di legge prevede (artt. 15-17):
la possibilità di destinazione del 5 per mille alle scuole statali e paritarie, dal 2016;
un credito d'imposta del 65% per 2015 e 2016 e del 50% per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti;
una detrazione IRPEF, per un importo annuo non superiore a € 400 euro per studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
In materia di edilizia scolastica (artt. 18-20) prevede, in particolare:
l'emanazione di un avviso pubblico per l'elaborazione di proposte progettuali per la realizzazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'incremento dell'efficienza energetica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento;
il rafforzamento delle funzioni dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica - al quale, in particolare, saranno affidati compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi – e la redazione di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017, al quale sono destinate risorse già stanziate e non utilizzate, ovvero economie realizzate;
l'accelerazione di alcune procedure e la riduzione delle sanzioni per gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2014 e hanno sostenuto, in tale anno, spese per l'edilizia scolastica.;
lo stanziamento di € 40 mln per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici.
Per la riforma di ulteriori, differenti, aspetti, del sistema scolastico (e, in parte, del sistema terziario), il disegno di legge prevede una delega al Governo (art. 21).
Gli ambiti della delega riguardano l'autonomia scolastica, l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, i dirigenti scolastici, il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali, la governance della scuola e gli organi collegiali, i percorsi dell'istruzione professionale, gli istituti tecnici superiori, il (nuovo) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, la definizione dei livelli essenziali del diritto allo studio, gli ausili digitali per la didattica, le scuole italiane all'estero, le modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti e le modalità di svolgimento degli esami di Stato.
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Senato della Repubblica
DEF – Documento Economia e Finanza
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Iniziativa
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Governativa
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Iter
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Assegnato alla Commissione Bilancio
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Relatori
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Sen. Guerrieri Paleotti (PD)
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Lavori parlamentari: Le Commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento, in sede congiunta, hanno svolto le audizioni.
Ieri l’Assemblea di Palazzo Montecitorio, a conclusione dell’esame del documento in oggetto, ha approvato la risoluzione di maggioranza (in allegato).
Da segnalare:
in sede consultiva la Commissione Istruzione ha dato parere favorevole con le seguenti osservazioni:
- il sistema di finanziamento delineato per le università, gli enti di ricerca e il comparto AFAM, imperniato, a regime, sull'erogazione di una quota significativa di risorse condizionata a meccanismi premiali, deve comunque articolarsi secondo modalità adeguate a consentire l'efficace svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, superando le criticità esistenti dovute anche al sottodimensionamento dell'organico dei docenti e dei ricercatori;
- il Programma Nazionale per la Ricerca 2014-2020 deve assumere una valenza strategica per la programmazione economico-finanziaria di medio-lungo periodo. A tale riguardo, esso dovrebbe prevedere: un cronoprogramma dettagliato di interventi; l'individuazione, per quanto possibile, di target annuali della spesa; un significativo incremento degli investimenti nel capitale umano;
- per quanto attiene alle misure sull'edilizia scolastica, si raccomanda la completa e tempestiva implementazione dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, nonché la rapida emanazione dei decreti di attuazione delle disposizioni di rango primario volte ad agevolare l'ammodernamento e l'efficientamento dei plessi scolastici;
- nell'ambito delle politiche per la cultura, il perseguimento delle finalità indicate dall'Esecutivo richiede una molteplicità di interventi sulla vigente normativa primaria, da effettuare con sollecitudine. Pertanto, si ritiene che il Governo debba impegnarsi a presentare un disegno di legge collegato il cui oggetto non sia limitato a:"Revisione della spesa, promozione dell’occupazione e degli investimenti nei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo", bensì risulti così articolato:"Revisione della spesa, promozione dell'occupazione e degli investimenti nel settore della cultura".
Per il contenuto si veda la scheda nella sezione Camera dei Deputati.
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Riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, A.S 1577.
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Iniziativa
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Governativa
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Iter
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Assegnato alla Commissione Affari Costituzionali
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Relatori
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Sen. Giorgio Pagliari (PD)
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Lavori parlamentari: Nel corso della settimana l’Aula di Palazzo Madama ha ripreso l’esame del provvedimento che proseguirà la prossima settimana.
Contenuto:
Il disegno di legge in titolo è diretto a semplificare l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, rendendo più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con il privato cittadino, le imprese e i suoi dipendenti. In particolare, l'intervento normativo si propone di innovare la pubblica amministrazione attraverso la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.
L'articolo 1 (Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese) delega il Governo, previa ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni, ad adottare decreti legislativi per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la piena accessibilità on line alle informazioni personali e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei confronti delle amministrazioni, nonché all'erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni stesse, con invio dei documenti al domicilio fisico ove la natura degli stessi non consenta l'invio in modalità telematiche.
L'articolo 2 (Conferenza di servizi) delega il Governo a razionalizzare e semplificare la disciplina in materia di conferenza dei servizi.
Al fine di accelerare la procedura per l'acquisizione dei concerti, degli assensi e dei nulla osta per l'adozione di provvedimenti normativi o atti amministrativi, l'articolo 3 (Silenzio assenso tra amministrazioni) introduce il meccanismo del silenzio assenso. In particolare, si prevede che le amministrazioni competenti comunichino il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell’amministrazione procedente, decorsi i quali l’assenso, il concerto o il nulla osta si intendono acquisiti. Ai sensi del comma 4, sono escluse dall'ambito di applicazione della disposizione le ipotesi nelle quali il diritto europeo richiede l'emanazione di provvedimenti espressi.
Con l'articolo 4 (Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso), si delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, tenendo conto dei principi generali desumibili dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990, che disciplinano tali istituti, dei principi del diritto europeo e dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.
L'articolo 5 (Autotutela amministrativa) delimita in modo più marcato, rispetto alla disciplina vigente, le possibilità di intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione. In particolare, per i provvedimenti di autorizzazione e di sovvenzione, si esclude la revoca per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
L'articolo 6 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza), invece, contiene una delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive in materia di prevenzione della corruzione, al fine di precisarne l'ambito di applicazione, in particolare riguardo a trasparenza, inconferibilità e incompatibilità di cui, rispettivamente, ai decreti legislativi nn. 33 e 39 del 2013.
L'articolo 7 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato) delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina degli uffici centrali e territoriali dei Ministeri e degli enti pubblici non economici nazionali, per la riorganizzazione e la riduzione degli stessi e del relativo personale adibito ad attività strumentali. È prevista, inoltre, la razionalizzazione della rete organizzativa delle prefetture-uffici territoriali del Governo, con revisione delle relative competenze e funzioni, anche attraverso la riduzione del loro numero, nonché la revisione dei Corpi di polizia, ai fini dell'eliminazione delle duplicazioni e del coordinamento delle funzioni.
Con l'articolo 8 (Definizioni di pubblica amministrazione) si specificano le diverse nozioni di pubbliche amministrazioni, al fine di superare i dubbi interpretativi derivanti dalla non univocità di richiami normativi nel corpo della legislazione, che rendono incerta l'individuazione dei destinatari delle norme. In particolare, il comma 3 stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, è redatto un elenco - da aggiornarsi annualmente - per ciascuna delle seguenti categorie di amministrazioni individuate dal comma 1: amministrazioni statali, amministrazioni nazionali, amministrazioni territoriali, amministrazioni di istruzione e cultura e amministrazioni pubbliche. Ai sensi del comma 4, l'elenco ISTAT continua a costituire il riferimento per le disposizioni in materia di finanza pubblica.
L'articolo 9 (Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio) prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di commercio, volta a delimitarne le funzioni e a riformarne il sistema di finanziamento, eliminando il contributo obbligatorio delle imprese.
L'articolo 10 (Dirigenza pubblica) reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono, in particolare, l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, attraverso requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito e della formazione continua nonché su quello della piena mobilità tra i ruoli. Sono quindi istituiti tre ruoli generali della dirigenza, rispettivamente, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, a cui si accede per concorso e per corso-concorso. È soppressa la categoria delle figure dei segretari comunali e provinciali.
L'articolo 11 (Promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche) mira a garantire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro dei pubblici dipendenti, favorendo il ricorso alle molteplici forme di lavoro part-time, nonché il ricorso al telelavoro, tramite l'utilizzazione delle nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologica, la stipula di convenzioni con asili nido e l'organizzazione di servi di supporto alla genitorialità.
L'articolo 12 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione) prevede la delega a emanare decreti legislativi in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali secondo i seguenti criteri generali: elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia; coordinamento del testo delle disposizioni legislative vigenti; risoluzione delle antinomie in base ai principi dell’ordinamento e alle discipline generali che regolano la materia; indicazione esplicita delle norme abrogate e aggiornamento delle procedure, attraverso un'ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
L'articolo 13 (Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) integra le disposizioni relative all'esercizio della delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, mentre l'articolo 14 prevede una delega al Governo in materia di partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni, al fine di semplificarle e renderle trasparenti.
L'articolo 14 (Riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche) reca alcuni principii e criteri direttivi specifici per la delega sul riordino delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche da esercitare entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente testo normativo.
L'articolo 15 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali) è volto a riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali secondo criteri direttivi specificamente individuati, diretti anche a razionalizzarne la gestione.
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