Monitoraggio legislativo 4 - 8 maggio 2015

Camera dei Deputati

 

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, A.C. 2994

 

Iniziativa

 

Governativa

Iter

Assegnato alla Commissione Cultura, scienza e istruzione

Relatori

On. Maria Coscia (PD)

Lavori parlamentari: Nel corso della settimana la commissione ha proseguito l’esame con l’approvazione di diversi emendamenti (in allegato).

Contenuto:

Il disegno di legge di riforma della scuola intende disciplinare l'autonomia delle istituzioni scolastiche dotando le stesse delle risorse umane, materiali e finanziarie, nonché della flessibilità, necessarie a realizzare le proprie scelte formative e organizzative.

Esso, prevede:

l'istituzione dell'organico dell'autonomia, composto da posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa (art. 6);

l'introduzione della programmazione triennale dell'offerta formativa. Nel Piano triennale le scuole indicheranno anche le infrastrutture e le attrezzature materiali, nonché i docenti, di cui hanno bisogno per l'espansione dell'offerta formativa. Obiettivi di quest'ultima sono, fra gli altri, il potenziamento dell'insegnamento linguistico in italiano e in inglese, tramite l'utilizzo della metodologia CLIL, il potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche, di musica e arte, diritto ed economia, digitali, e lo sviluppo delle discipline motorie, nonché l'apertura pomeridiana della scuola, il contrasto della dispersione scolastica e della discriminazione, l'incremento dell'alternanza scuola-lavoro, la riduzione del numero di alunni per classe, l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana per stranieri (art. 2);

il rafforzamento delle funzioni dei dirigenti scolastici, ai quali spetterà proporre gli incarichi ai docenti iscritti negli albi territoriali (art. 7).

Con riferimento agli studenti, il disegno di legge prevede, fra l'altro:

la possibilità per le scuole di attivare insegnamenti opzionali a scelta degli stessi studenti (art. 3);

il rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro, attraverso: l'introduzione di una durata minima dei percorsi di alternanza negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionale e almeno  200 ore nei licei); la previsione della possibilità per gli studenti, a partire dal secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, di svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato; la previsione che le scuole, per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità.

Tutte le esperienze maturate dallo studente durante gli studi, nonché le esperienza formative svolte in ambito extrascolastico (quali sport, attività culturali e di volontariato) saranno inserite nel Curriculum dello studente (artt. 3-5).

Con riferimento all'organico dell'autonomia, il disegno di legge prevede che i ruoli dei docenti saranno regionali e si articoleranno in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso, tipologie di posti. La nuova disciplina dell'iscrizione negli albi non si applicherà ai docenti già assunti a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del provvedimento, salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale (artt. 6 e 7).

Per consentire che tale organico si costituisca prevede per l'a.s. 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato, rivolto ai vincitori del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che presentino domanda (art. 8). A regime, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale – ad eccezione di quello della scuola dell'infanzia e del personale educativo – avverrà esclusivamente mediante concorsi per titoli ed esami. Le graduatorie resteranno valide non più di 3 anni (art. 8). Gli incarichi di docenza saranno proposti dai dirigenti scolastici ai docenti inseriti negli albi e saranno triennali e rinnovabili (art. 7). Durante il periodo di formazione e prova, cui è subordinata l'effettiva immissione in ruolo, i docenti dovranno svolgere almeno 120 giorni di attività didattiche. La valutazione sarà effettuata dal dirigente scolastico, anche con visite e ispezioni in classe. In caso di valutazione negativa, il dirigente provvederà alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso (art. 9).  La formazione in servizio sarà obbligatoria e definita dalle scuole sulla base delle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione – che sarà adottato ogni tre anni – nonché in coerenza con i Piani di miglioramento adottati nell'ambito della fase di autovalutazione. Inoltre, è prevista l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo - che ha un valore nominale di 500 euro annui - da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale (art. 10). Per la valorizzazione del merito del personale docente, il disegno di legge prevede l'istituzione, dal 2016, di un apposito fondo. Le risorse, ripartite su base territoriale, saranno assegnate dal dirigente scolastico, sulla base della valutazione dell'attività didattica (art. 11). Con riferimento al personale a tempo determinato, il disegno di legge prevede il divieto, per i contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili (supplenze annuali), di superare la durata di 36 mesi e istituisce un Fondo per i risarcimenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali (art. 12).

A livello di agevolazioni fiscali, il disegno di legge prevede (artt. 15-17):

la possibilità di destinazione del 5 per mille alle scuole statali e paritarie, dal 2016;

un credito d'imposta del 65% per 2015 e 2016 e del 50% per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti;

una detrazione IRPEF, per un importo annuo non superiore a € 400 euro per studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

In materia di edilizia scolastica (artt. 18-20)  prevede, in particolare:

l'emanazione di un avviso pubblico per l'elaborazione di proposte progettuali per la realizzazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'incremento dell'efficienza energetica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento;

il rafforzamento delle funzioni dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica - al quale, in particolare, saranno affidati compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi – e la redazione di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017, al quale sono destinate risorse già stanziate e non utilizzate, ovvero economie realizzate;

l'accelerazione di alcune procedure e la riduzione delle sanzioni per gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2014 e hanno sostenuto, in tale anno, spese per l'edilizia scolastica.;

lo stanziamento di € 40 mln per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici.

Per la riforma di ulteriori, differenti, aspetti, del sistema scolastico (e, in parte, del sistema terziario), il disegno di legge prevede una delega al Governo (art. 21).

Gli ambiti della delega riguardano l'autonomia scolastica, l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, i dirigenti scolastici, il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali, la governance della scuola e gli organi collegiali, i percorsi dell'istruzione professionale, gli istituti tecnici superiori, il (nuovo) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, la definizione dei livelli essenziali del diritto allo studio, gli ausili digitali per la didattica, le scuole italiane all'estero, le modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti e le modalità di svolgimento degli esami di Stato.

 

Senato della Repubblica

 

Riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, A.S 1577.

 

Iniziativa

 

Governativa

Iter

Assegnato alla Commissione Affari Costituzionali

Relatori

Sen. Giorgio Pagliari (PD)

Lavori parlamentari:   Approvato la scorsa settimana. Inviato alla Camera dei deputati dove ha preso la numerazione A.C. 3098. L’esame non è ancora iniziato.

 

Contenuto:

Il disegno di legge in titolo è diretto a semplificare l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, rendendo più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con il privato cittadino, le imprese e i suoi dipendenti. In particolare, l'intervento normativo si propone di innovare la pubblica amministrazione attraverso la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.

 

L'articolo 1 (Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese) delega il Governo, previa ricognizione dei procedimenti amministrativi  di competenza delle amministrazioni, ad adottare decreti legislativi per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la piena accessibilità on line alle informazioni personali e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei confronti delle amministrazioni, nonché all'erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni stesse, con invio dei documenti al domicilio fisico ove la natura degli stessi non consenta l'invio in modalità telematiche.

 

L'articolo 2 (Conferenza di servizi) delega il Governo a razionalizzare e semplificare la disciplina in materia di conferenza dei servizi.

 

Al fine di accelerare la procedura per l'acquisizione dei concerti, degli assensi e dei nulla osta per l'adozione di provvedimenti normativi o atti amministrativi, l'articolo 3 (Silenzio assenso tra amministrazioni) introduce il meccanismo del silenzio assenso. In particolare, si prevede che le amministrazioni competenti comunichino il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell’amministrazione procedente, decorsi i quali l’assenso, il concerto o il nulla osta si intendono acquisiti. Ai sensi del comma 4, sono escluse dall'ambito di applicazione della disposizione le ipotesi nelle quali il diritto europeo richiede l'emanazione di provvedimenti espressi.

 

Con l'articolo 4 (Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso), si delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, tenendo conto dei principi generali desumibili dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990, che disciplinano tali istituti, dei principi del diritto europeo e dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

 

L'articolo 5 (Autotutela amministrativa) delimita in modo più marcato, rispetto alla disciplina vigente, le possibilità di intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione. In particolare, per i provvedimenti di autorizzazione e di sovvenzione, si esclude la revoca per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

 

L'articolo 6 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza), invece, contiene una delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive in materia di prevenzione della corruzione, al fine di precisarne l'ambito di applicazione, in particolare riguardo a trasparenza, inconferibilità e incompatibilità di cui, rispettivamente, ai decreti legislativi nn. 33 e 39 del 2013.

 

L'articolo 7 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato) delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina degli uffici centrali e territoriali dei Ministeri e degli enti pubblici non economici nazionali, per la riorganizzazione e la riduzione degli stessi e del relativo personale adibito ad attività strumentali. È prevista, inoltre, la razionalizzazione della rete organizzativa delle prefetture-uffici territoriali del Governo, con revisione delle relative competenze e funzioni, anche attraverso la riduzione del loro numero, nonché la revisione dei Corpi di polizia, ai fini dell'eliminazione delle duplicazioni e del coordinamento delle funzioni.

 

Con l'articolo 8 (Definizioni di pubblica amministrazione) si specificano le diverse nozioni di pubbliche amministrazioni, al fine di superare i dubbi interpretativi derivanti dalla non univocità di richiami normativi nel corpo della legislazione, che rendono incerta l'individuazione dei destinatari delle norme. In particolare, il comma 3 stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, è redatto un elenco - da aggiornarsi annualmente - per ciascuna delle seguenti categorie di amministrazioni individuate dal comma 1: amministrazioni statali, amministrazioni nazionali, amministrazioni territoriali, amministrazioni di istruzione e cultura e amministrazioni pubbliche. Ai sensi del comma 4, l'elenco ISTAT continua a costituire il riferimento per le disposizioni in materia di finanza pubblica.

 

L'articolo 9 (Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio) prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di commercio, volta a delimitarne le funzioni e a riformarne il sistema di finanziamento, eliminando il contributo obbligatorio delle imprese.

 

L'articolo 10 (Dirigenza pubblica) reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono, in particolare, l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, attraverso requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito e della formazione continua nonché su quello della piena mobilità tra i ruoli. Sono quindi istituiti tre ruoli generali della dirigenza, rispettivamente, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, a cui si accede per concorso e per corso-concorso. È soppressa la categoria delle figure dei segretari comunali e provinciali.

 

L'articolo 11 (Promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche) mira a garantire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro dei pubblici dipendenti, favorendo il ricorso alle molteplici forme di lavoro part-time, nonché il ricorso al telelavoro, tramite l'utilizzazione delle nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologica, la stipula di convenzioni con asili nido e l'organizzazione di servi di supporto alla genitorialità.

 

L'articolo 12 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione) prevede la delega a emanare decreti legislativi in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali secondo i seguenti criteri generali: elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia; coordinamento del testo delle disposizioni legislative vigenti; risoluzione delle antinomie in base ai principi dell’ordinamento e alle discipline generali che regolano la materia; indicazione esplicita delle norme abrogate e aggiornamento delle procedure, attraverso un'ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

 

L'articolo 13 (Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) integra le disposizioni relative all'esercizio della delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, mentre l'articolo 14 prevede una delega al Governo in materia di partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni, al fine di semplificarle e renderle trasparenti.

 

L'articolo 14  (Riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche) reca alcuni principii e criteri direttivi specifici per la delega sul riordino delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche da esercitare entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente testo normativo.

L'articolo 15 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali) è volto a riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali secondo criteri direttivi specificamente individuati, diretti anche a razionalizzarne la gestione.

 


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Categoria: Lavori parlamentari Data di creazione: 08/05/2015
Sottocategoria: Monitoraggio legislativo Ultima modifica: 08/05/2015
Permalink: Monitoraggio legislativo 4 - 8 maggio 2015 Tag: Monitoraggio legislativo 4 - 8 maggio 2015
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