Monitoraggio legislativo 11 - 15 maggio 2015

Camera dei Deputati

 

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, A.C. 2994

Titolo breve: La Buona Scuola

 

Iniziativa

 

Governativa

Iter

Assegnato alla Commissione Cultura, scienza e istruzione

Relatori

On. Maria Coscia (PD)

Lavori parlamentari: Ieri l'Assemblea ha avviato l'esame del provvedimento, procedendo alla discussione generale, cui hanno fatto seguito le repliche del relatore e del Governo.

 

Contenuto comprensivo delle modifiche apportate, in sede referente, dalla commissione:

Il disegno di legge di riforma della scuola intende disciplinare l'autonomia delle istituzioni scolastiche dotando le stesse delle risorse umane, materiali e finanziarie, nonché della flessibilità, necessarie a realizzare le proprie scelte formative e organizzative.

Esso, prevede:

il nuovo articolo 1 precisa che l'obiettivo di dare piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche (di cui all'art. 21 della L. 59/1997) è finalizzato, fra l'altro, alll'innalzamento delle competenze degli studenti, alla prevenzione e al recupero di abbandono e dispersione scolastica, nonché alla garanzia del diritto allo studio per tutti gli studenti e dell'educazione permanente per tutti i cittadini. In tale contesto, si richiamano le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa consentite alle scuole in base al DPR 275/1999.

L'articolo 2, modificato, affida al dirigente scolastico (di cui il ddl originario prevedeva un rafforzamento delle funzioni), la garanzia di un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, richiamando esplicitamente il rispetto delle competenze degli organi collegiali. Inoltre, confermando la novità dell'istituzione dell'organico dell'autonomia, precisa che lo stesso è istituito sull'intera istituzione scolastica o istituto comprensivo e che tutti i docenti che ne fanno parte concorrono alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento. Sempre in base alle modifiche intervenute durante l'esame in sede referente, il (nuovo) Piano triennale dell'offerta formativa (che sostituisce l'attuale Piano annuale - POF) è predisposto (già) conoscendo le risorse finanziarie e di organico disponibili (determinate con decreto, rispettivamente, ministeriale e, ai sensi dell'art. 8, co. 2, interministeriale): in conseguenza di tale novità, è eliminata la verifica da parte del Ministero sui singoli piani ai fini della conferma delle risorse e della dotazione organica effettivamente disponibili e la conseguente, eventuale, necessità di aggiornamento degli stessi da parte delle istituzioni scolastiche, prevista dal ddl originario. Ora si prevede che la proposta di Piano è verificata dall'Ufficio scolastico regionale in termini di compatibilità economico finanziaria e (solo) gli esiti della verifica sono trasmessi al MIUR. Sempre durante l'esame in sede referente è stato previsto che il Piano triennale è rivedibile annualmente ed è elaborato (non più dal dirigente scolastico, ma) dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal dirigente scolastico, ed approvato dal consiglio di circolo o di istituto. Inoltre, è stato specificato che il Piano contiene - oltre che l'indicazione del fabbisogno di posti nell'organico dei docenti e la programmazione dell'offerta formativa ad essi riferita - anche le stesse previsioni per il personale ATA.

Durante l'esame in sede referente, infine, sono stati introdotti ulteriori contenuti, relativi: all'utilizzo degli edifici scolastici nei periodi di sospensione dell'attività didattica per lo svolgimento di attività educative, culturali, artistiche e sportive; all'istruzione degli adulti; al riconoscimento delle diverse modalità di comunicazione per l'insegnamento a studenti con disabilità; all'equipollenza dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Mibact ai titoli di studio universitari; all'incremento delle risorse da destinare al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); alla efficacia degli atti adottati dal MIUR in assenza del parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) nelle more della ridefinizione delle procedure per la sua rielezione.

L'articolo 3, modificato, prevede l'attivazione, (solo) nel 2° biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado (invece che nell'intero percorso secondario di secondo grado), di insegnamenti opzionali a scelta degli studenti, anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Gli stessi insegnamenti possono essere attivati anche da reti di scuole e possono essere individuati docenti cui affidare il coordinamento delle relative attività.

L'articolo 4, modificato, intende rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro. In particolare, introduce una previsione di durata minima dei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei), prevede la possibilità di stipulare convenzioni anche con gli ordini professionali e dispone che l'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche – nonché, in base alle modifiche apportate durante l'esame in sede referente, all'estero - e anche con la modalità dell'impresa formativa simulata. Per le finalità indicate, nonché per l'assistenza tecnica e il monitoraggio dell'attuazione delle stesse, autorizza la spesa di 100 milioni di euro dal 2016.

Il nuovo art. 5 novella l'art. 135 del d.lgs. 297/1994, riguardante l'insegnamento relativo alla scuola primaria negli istituti penitenziari. Le novità principali rispetto alla legislazione vigente sono individuabili nella previsione di una disciplina transitoria per l'accesso al già previsto ruolo speciale e nella specifica che i docenti di tale ruolo speciale sono incardinati nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

Il nuovo art. 6 riguarda gli Istituti tecnici superiori (ITS). A seguito della sua introduzione è stata soppressa, all'art. 21 (ora, 23), co. 2, la lett. h), che recava una delega nella stessa materia. In particolare, l'art. 6 riprende in forma dispositiva, con modifiche, alcuni dei principi direttivi previsti per l'esercizio della delega, mentre per altri - anche in tal caso con alcune modifiche - prevede l'intervento di regolamenti ministeriali, ovvero di linee guida da adottare con decreti interministeriali, d'intesa con la Conferenza unificata. Introduce, inoltre, nuovi contenuti riguardanti le attività di certificazione energetica degli edifici e le imprese abilitate all'esercizio degli impianti posti al servizio degli edifici.

Il nuovo art. 7 (art. 5 del ddl) prevede che il MIUR adotta il Piano nazionale scuola digitale, in coerenza con il quale le scuole promuovono attività. Durante l'esame in sede referente sono stati ricondotti agli obiettivi del Piano i principi e criteri direttivi previsti dall'art. 21 (ora, 23), co. 2, lett. m), per l'esercizio di una delega (con conseguente soppressione della stessa lett. m), tra i quali la definizione delle finalità dell'identità e del profilo digitale di studenti e personale della scuola e delle relative modalità di gestione.

Il nuovo art. 8 (art. 6 del ddl, ampiamente modificato), prevede che l'organico dell'autonomia è costituito da posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa ed è assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel medesimo piano triennale, nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Dall'a.s. 2016/2017, l'organico dell'autonomia è determinato con cadenza triennale su base regionale.

Il nuovo art. 9 (art. 7 del ddl, ampiamente modificato), reca disposizioni inerenti le competenze dei dirigenti scolastici, in particolare con riferimento al conferimento di incarichi triennali ai docenti. Al riguardo, l'elemento di maggiore novità derivato dall'esame in sede referente è costituito dalla previsione secondo cui la proposta di incarico per la copertura dei posti assegnati alla scuola è rivolta ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dagli stessi docenti. Inoltre, il nuovo testo precisa meglio che, nel caso di più proposte di incarico, è il docente a dover optare; che gli incarichi sono conferiti con modalità che valorizzino il curriculum, le esperienze e le competenze professionali.

Il nuovo art. 10 (art. 8 del ddl, ampiamente modificato, autorizza, anzitutto, il MIUR ad attuare, per l'a.s. 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, rivolto ai vincitori del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che determinerà, per il medesimo a.s, l'attribuzione di un incarico annuale.

Il nuovo art. 11 (art. 9 del ddl, modificato) concerne il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, cui è subordinata l'effettiva immissione in ruolo. In sede referente è stato previsto che il dirigente scolastico – cui il testo del ddl affida la valutazione del periodo – debba sentire, a tal fine, il Comitato di valutazione dei docenti di cui all'art. 11 del d.lgs. 297/1994 - come modificato dall'art. 13 del testo in commento - e, conseguentemente, sono stati eliminati il coinvolgimento del collegio dei docenti e del consiglio di istituto, nonché la possibilità di prevedere verifiche e ispezioni in classe.

Il nuovo art. 12 (art. 10 del ddl, modificato) prevede l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale. Prevede, inoltre, l'adozione, ogni tre anni, di un Piano nazionale di formazione, sulla cui base le scuole definiscono le attività di formazione, che sono obbligatorie. Il nuovo art. 13 (art. 11 del ddl, modificato), prevede l'istituzione nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2016, di un nuovo fondo, dotato di uno stanziamento di 200 milioni di euro annui, destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado. Il fondo è ripartito con decreto ministeriale e assegnato dal dirigente scolastico sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti (anziché sentito il Consiglio di istituto) ed effettuando una motivata valutazione.

Il nuovo art. 14 (art. 12 del ddl, modificato), relativo al termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili relativi al personale scolastico ed educativo, è stato modificato durante l'esame in sede referente prevedendo che i 36 mesi, anche non continuativi, riguardino solo i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Il nuovo art. 15 (art. 13 del ddl, modificato) prevede la possibilità, per il personale della scuola che si trovi in posizione di comando, distacco, o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge, di transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali.

Il nuovo art. 16 (art. 14 del ddl, modificato), che prevede l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola, nonché, a decorrere dall'a.s. successivo alla data di entrata in vigore della legge, di un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza alle scuole nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile.

Il nuovo art. 17 (art. 15 del ddl, modificato) include le istituzioni scolastiche statali, a decorrere dal 2016, tra i destinatari del 5 per mille IRPEF.

Il nuovo art. 18 (art. 16 del ddl, modificato) istituisce, sul modello dell'Art-Bonus, un credito d'imposta del 65% per 2015 e 2016 e del 50% per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti. Il credito non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

Il nuovo art. 19 (art. 17 del ddl, modificato) introduce una detrazione IRPEF, per un importo annuo non superiore a € 400 euro per studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, delle scuole secondarie (anche statali) di secondo grado.

Il nuovo art. 20 (art. 18 del ddl, modificato) prevede che il MIUR, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, pubblica un avviso pubblico rivolto a professionisti, per l'elaborazione di proposte progettuali, "previa acquisizione delle manifestazioni di interesse rappresentate dagli enti locali alle Regioni".

Il nuovo art. 21 (art. 19 del ddl, modificato) prevede il rafforzamento delle funzioni dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica - al quale, in particolare, saranno affidati compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi e compiti di diffusione della cultura della sicurezza – e la redazione di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017, al quale sono destinate risorse già stanziate e non utilizzate, ovvero economie realizzate.

Il nuovo art. 22 (art. 20 del ddl, modificato) prevede lo stanziamento di € 40 mln per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici.

Il  nuovo 23 (art. 21 del ddl, modificato) delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico, nonché alla redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di 6 istruzione. Durante l'esame in sede referente sono state soppresse – oltre che le deleghe di cui già si è dato conto (autonomia scolastica, dirigenti scolastici, ITS, ausili digitali per la didattica) anche quelle concernenti la governance della scuola e gli organi collegiali.

Il nuovo art. 24 (art. 22 del ddl, modificato) prevede deroghe, in particolare, in materia di pareri dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola (in relazione all'adozione degli atti attuativi della legge) e delle Commissioni parlamentari.

 

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", A.C. 3098  (approvato dal Senato).

 

Iniziativa

 

Governativa

Iter

Assegnato alla Commissione Affari Costituzionali

Relatori

On. Ernesto Carbone (PD)

Lavori parlamentari:   La commissione ha iniziato l’esame del provvedimento.

 

 

Contenuto:

Il disegno di legge in titolo è diretto a semplificare l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, rendendo più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con il privato cittadino, le imprese e i suoi dipendenti. In particolare, l'intervento normativo si propone di innovare la pubblica amministrazione attraverso la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.

 

L'articolo 1 (Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese) delega il Governo, previa ricognizione dei procedimenti amministrativi  di competenza delle amministrazioni, ad adottare decreti legislativi per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la piena accessibilità on line alle informazioni personali e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei confronti delle amministrazioni, nonché all'erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni stesse, con invio dei documenti al domicilio fisico ove la natura degli stessi non consenta l'invio in modalità telematiche.

 

L'articolo 2 (Conferenza di servizi) delega il Governo a razionalizzare e semplificare la disciplina in materia di conferenza dei servizi.

 

Al fine di accelerare la procedura per l'acquisizione dei concerti, degli assensi e dei nulla osta per l'adozione di provvedimenti normativi o atti amministrativi, l'articolo 3 (Silenzio assenso tra amministrazioni) introduce il meccanismo del silenzio assenso. In particolare, si prevede che le amministrazioni competenti comunichino il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell’amministrazione procedente, decorsi i quali l’assenso, il concerto o il nulla osta si intendono acquisiti. Ai sensi del comma 4, sono escluse dall'ambito di applicazione della disposizione le ipotesi nelle quali il diritto europeo richiede l'emanazione di provvedimenti espressi.

 

Con l'articolo 4 (Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso), si delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, tenendo conto dei principi generali desumibili dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990, che disciplinano tali istituti, dei principi del diritto europeo e dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

 

L'articolo 5 (Autotutela amministrativa) delimita in modo più marcato, rispetto alla disciplina vigente, le possibilità di intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione. In particolare, per i provvedimenti di autorizzazione e di sovvenzione, si esclude la revoca per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

 

L'articolo 6 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza), invece, contiene una delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive in materia di prevenzione della corruzione, al fine di precisarne l'ambito di applicazione, in particolare riguardo a trasparenza, inconferibilità e incompatibilità di cui, rispettivamente, ai decreti legislativi nn. 33 e 39 del 2013.

 

L'articolo 7 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato) delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina degli uffici centrali e territoriali dei Ministeri e degli enti pubblici non economici nazionali, per la riorganizzazione e la riduzione degli stessi e del relativo personale adibito ad attività strumentali. È prevista, inoltre, la razionalizzazione della rete organizzativa delle prefetture-uffici territoriali del Governo, con revisione delle relative competenze e funzioni, anche attraverso la riduzione del loro numero, nonché la revisione dei Corpi di polizia, ai fini dell'eliminazione delle duplicazioni e del coordinamento delle funzioni.

 

Con l'articolo 8 (Definizioni di pubblica amministrazione) si specificano le diverse nozioni di pubbliche amministrazioni, al fine di superare i dubbi interpretativi derivanti dalla non univocità di richiami normativi nel corpo della legislazione, che rendono incerta l'individuazione dei destinatari delle norme. In particolare, il comma 3 stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, è redatto un elenco - da aggiornarsi annualmente - per ciascuna delle seguenti categorie di amministrazioni individuate dal comma 1: amministrazioni statali, amministrazioni nazionali, amministrazioni territoriali, amministrazioni di istruzione e cultura e amministrazioni pubbliche. Ai sensi del comma 4, l'elenco ISTAT continua a costituire il riferimento per le disposizioni in materia di finanza pubblica.

 

L'articolo 9 (Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio) prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di commercio, volta a delimitarne le funzioni e a riformarne il sistema di finanziamento, eliminando il contributo obbligatorio delle imprese.

 

L'articolo 10 (Dirigenza pubblica) reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono, in particolare, l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, attraverso requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito e della formazione continua nonché su quello della piena mobilità tra i ruoli. Sono quindi istituiti tre ruoli generali della dirigenza, rispettivamente, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, a cui si accede per concorso e per corso-concorso. È soppressa la categoria delle figure dei segretari comunali e provinciali.

 

L'articolo 11 (Promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche) mira a garantire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro dei pubblici dipendenti, favorendo il ricorso alle molteplici forme di lavoro part-time, nonché il ricorso al telelavoro, tramite l'utilizzazione delle nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologica, la stipula di convenzioni con asili nido e l'organizzazione di servi di supporto alla genitorialità.

 

L'articolo 12 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione) prevede la delega a emanare decreti legislativi in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali secondo i seguenti criteri generali: elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia; coordinamento del testo delle disposizioni legislative vigenti; risoluzione delle antinomie in base ai principi dell’ordinamento e alle discipline generali che regolano la materia; indicazione esplicita delle norme abrogate e aggiornamento delle procedure, attraverso un'ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

 

L'articolo 13 (Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) integra le disposizioni relative all'esercizio della delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, mentre l'articolo 14 prevede una delega al Governo in materia di partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni, al fine di semplificarle e renderle trasparenti.

 

L'articolo 14  (Riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche) reca alcuni principii e criteri direttivi specifici per la delega sul riordino delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche da esercitare entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente testo normativo.

L'articolo 15 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali) è volto a riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali secondo criteri direttivi specificamente individuati, diretti anche a razionalizzarne la gestione.

 


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Categoria: Lavori parlamentari Data di creazione: 15/05/2015
Sottocategoria: Monitoraggio legislativo Ultima modifica: 15/05/2015 10:31:48
Permalink: Monitoraggio legislativo 11 - 15 maggio 2015 Tag: Monitoraggio legislativo 11 - 15 maggio 2015
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