Comunicato

Questa mattina una delegazione dell’ANQUAP (guidata dal Presidente Germani e composta dai Dirigenti Nazionali Simonetti e Mazzeo) è stata ascoltata in audizione presso gli Uffici di Presidenza congiunti della  7ª Commissione (Istruzione) del  Senato della Repubblica e VII Commissione (Istruzione) della Camera dei Deputati su questioni relative alla riforma del sistema nazionale di istruzione (DDL S. 1934).

Nel corso dell’audizione  è stata possibile l’interlocuzione diretta con molti dei parlamentari presenti ed è stato consegnato un documento contenente valutazioni e proposte di emendamento.

Il Presidente Germani si è soffermato sui seguenti ulteriori aspetti conseguenti anche a richieste e valutazioni emerse nella discussione con i parlamentari:

  • la puntuale attuazione delle distinte competenze tra MIUR (uffici centrali e periferici) e istituzioni scolastiche;
  • il corretto funzionamento del SIDI e le necessarie interrelazioni tra le banche dati di sistema;
  • la revisione degli attuali organi collegiali (18 componenti nel Consiglio d’Istituto sono superiori anche a componenti di Consigli Comunali di città con oltre 20.000 abitanti, ne hanno 16), distinguendo le funzioni tra organo collegiale di Governo,  organi collegiali di natura tecnica ed organi individuali gestionali (in primis il Dirigente Scolastico con accanto il Direttore SGA);
  • una revisione del regolamento di contabilità che mantenga i caratteri della deroga alle norme generali di contabilità pubblica come è stato per il DI 28 maggio 1975 e per il DI 44/2001;
  • il pieno riconoscimento della dirigenza scolastica come dirigenza pubblica appartenente allo Stato, nonché il pieno riconoscimento (e la valorizzazione) del DSGA come funzionario direttivo in posizione apicale anche con responsabilità dirette;
  • la disponibilità ad accettare la valutazione delle prestazioni del personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario (DSGA compreso)  purché legata a possibilità premiali (come previsto per Dirigenti e Docenti).

Germani ha, inoltre, sottolineato l’importanza di un ampliamento dell’autonomia scolastica con relativi e adeguati finanziamenti (in parte presenti nel testo di riforma), anche sollecitando Ministro e Parlamento a presentare un “rapporto” sull’esperienza dell’autonomia in essere dal 1° settembre 2000, ricordando che la presentazione di una relazione al Parlamento , pur prescritta dall’arti. 21 della Legge 59/97, non è mai avvenuta e mai il Parlamento l’ha “pretesa”.

In conclusione , Germani, ha comunque sottolineato l’esigenza che il progetto di riforma venga portato a compimento poiché di questo ha bisogno il sistema Paese.

 

Lì, 27.05.2015


 

LA RIFORMA SCOLASTICA

(MEMORIA, CON PROPOSTE DI EMENDAMENTO,

PER AUDIZIONE AL SENATO DELLA REPUBBLICA SU DDL S. 1934 IN DATA 27/05/2015)

 

Il Disegno di legge riguardante la " Riforma del sistema nazionale di istruzione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti " di iniziativa del Governo ha ottenuto, con modifiche, l'approvazione in prima lettura della Camera dei Deputati ed è passato all'esame del Senato della Repubblica per la seconda lettura parlamentare.

Sul testo approvato dalla Camera dei Deputati permangono, a nostro avviso, delle criticità e manchevolezze che intendiamo presentare all'attenzione del Senato della Repubblica in spirito di costruttiva collaborazione, anche con proposte di emendamento.

 

Queste le criticità e manchevolezze che rileviamo:

  • la sottovalutazione dell'attività amministrativa che viene svolta dalle singole scuole in quanto appartenenti al sistema delle amministrazioni pubbliche, con piena titolarità delle funzioni assegnate (e conseguenti responsabilità);
  • la quasi totale assenza di considerazione per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) che svolge un ruolo insopprimibile di supporto a tutte le attività che si svolgono nelle scuole. Vi è nel testo giusta e doverosa attenzione - anche in termini di organico, assunzioni, risorse destinate alla premialità e professionalità  - per dirigenti e docenti ma nulla viene previsto per l'altra figura monocratica presente: i Direttori SGA e per la totalità degli assistenti amministrativi, tecnici e per i collaboratori scolastici. Una svista di sistema che è doveroso correggere;
  • il mantenimento, disfunzionale e più dispendioso, di una parte dei servizi di pulizia e sorveglianza con appalti esterni e conseguente riduzione di organico dei collaboratori scolastici. Triste eredità degli Enti Locali che la recente gara CONSIP non ha migliorato;
  • il permanere dei CO.CO.CO in alcune segreterie scolastiche, anche questa  triste eredità degli Enti Locali. Una condizione inadeguata per il funzionamento delle scuole e per la stessa prestazione lavorativa degli interessati;
  • il perdurare della disciplina riguardante le scuole sottodimensionate ove non è possibile assegnare a tempo pieno un dirigente e un direttore. Parzialmente prive dei due organi individuali (di rappresentanza, organizzazione e gestione ) queste scuole vivono una concreta condizione di sofferenza nello svolgimento delle loro attività e relazioni, mentre il personale coinvolto è obbligato a dividersi fra due realtà quasi sempre profondamente diverse con sovraccarico di funzioni e responsabilità.

 

Inoltre, ci è incomprensibile la scelta della Camera dei Deputati di eliminare dal testo originario (art. 21 A.C. 2994) la delega di cui al comma 2 lett. f) su “adeguamento, semplificazione e riordino delle norme concernenti il governo della scuola e gli organi collegiali attraverso … “. In questa delega era previsto lo Statuto per ogni singola scuola, una nuova definizione della funzione degli organi collegiali e relativa distinzione delle competenze tra questi e il Dirigente Scolastico, nonché la valorizzazione del Direttore SGA. Ne chiediamo il ripristino.

 

Questi gli emendamenti che proponiamo :

  • all'art.2 in fondo al comma 1 aggiungere "In ogni istituzione scolastica è previsto in organico il posto di un dirigente scolastico e di un direttore SGA";
  • all' art. 7 al comma 4 dopo le parole insegnante tecnico-pratico aggiungere "e/o un assistente tecnico";
  • all' art. 8 aggiungere il comma 17 come segue " Per assicurare il pieno e funzionale svolgimento dei servizi amministrativi tecnici ed ausiliari, anche in considerazione delle rilevanti novità introdotte dalla presente legge, la norma sulla riduzione di organico del personale amministrativo tecnico ed ausiliario prevista dalla legge di stabilità 2015 è abrogata. La disciplina delle supplenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è demandata ad un decreto ministeriale, adottato di concerto tra i Ministri dell'Istruzione Università e Ricerca , di Economia e Finanze ed il Dipartimento della Funzione Pubblica, entro 60 giorni dall'emanazione della presente legge";
  • all'art. 9 al comma 1 aggiungere "Nello svolgimento dei compiti di organizzazione, gestione amministrativa e contabile, il Dirigente Scolastico è coadiuvato dal Direttore SGA che sovrintende ai servizi amministrativi e generali coordinando il relativo personale, posto alle sue dirette dipendenze. Il  Direttore SGA esercita le funzioni previste da norme di legge e regolamento e da quelle del contratto collettivo nazionale di lavoro nell'ambito delle direttive di massima emanate dal Dirigente scolastico";
  • all’art. 9 dopo il comma 9 aggiungere il comma 9-bis come segueIn ragione delle nuove incombenze organizzative, amministrative e contabili derivanti alle Istituzioni Scolastiche dalla presente legge, che aumenteranno le funzioni dei Direttori SGA, a decorrere dall’a.s. 2015/2016 si stanzia un fondo di euro 8 milioni per l’anno 2015 e di euro 24 milioni dall’anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l’indennità di direzione quota base Ddei Direttori SGA”;
  • all' art. 10 aggiungere il comma 19" Un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sarà definito per l’a.s. 2016/2017 al fine di dare copertura ai posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. Regole, modalità e coperture finanziarie per procedere al piano straordinario di assunzioni di cui al presente comma saranno definite nella legge di stabilità 2016. Nelle more di definizione del piano straordinario di assunzioni di cui al presente comma, si autorizza l'assunzione straordinaria di 800 direttori SGA previa emanazione di appositi bandi di concorso per la mobilità professionale interna - 400 posti - e per il reclutamento ordinario - i restanti 400 posti. I bandi di concorso su base regionale saranno emanati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, d'intesa con quello di Economia e Finanze e il Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il 30 settembre 2015”.
  • all’art 12 l’oggetto va riscritto come segue “(Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario)”. Conseguentemente al comma 1 e al comma 4 dopo il termine “docenti/docente” vanno aggiunte le seguenti parole “e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario”;
  • all’art. 13 l’oggetto va riscritto come segue “(Valorizzazione del merito del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario)”. Conseguentemente al comma 1, al comma 2 e al comma 3 dopo il termine “docenti/docente” vanno aggiunte le seguenti parole “e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Conseguentemente lo stanziamento dell’apposito fondo è fissato in euro 250 milioni a decorrere dall’anno 2016”;
  • dopo l’art. 14 aggiungere un 14-bis(Ricostruzione di carriera dei Direttori dei servizi generali e amministrativi e fondo per il riconoscimento)”.
  1. I Direttori dei servizi generali e amministrativi che hanno conseguito il profilo professionale di area D dal primo settembre 2000, in concomitanza con l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche e l’attribuzione della dirigenza ai capi d’istituto, hanno diritto ad un inquadramento retributivo con la regola della ricostruzione di carriera dal ventiquattro luglio 2003 in applicazione dell’art. 142 del CCNL 24 luglio 2003
  2. Il riconoscimento retributivo di cui al comma 1 avviene su istanza degli aventi titolo – in servizio alla data del 24 luglio 2003 - da presentare entro il termine perentorio di giorni trenta dall’entrata in vigore della presente Legge
  3. Nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca è istituito un fondo per il pagamento dei nuovi inquadramenti retributivi di cui al comma 1 con la dotazione di euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2015
  • dopo l’art. 14-bis aggiungere un 14-ter “(Indennità funzioni superiori degli Assistenti Amministrativi)”.
  1. L’Assistente Amministrativo che sostituisce il Direttore dei servizi generali e amministrativi per periodi superiori a 15 giorni ha diritto all’indennità di funzioni superiori
  2. L’indennità è calcolata sul differenziale del trattamento economico fondamentale tra Direttore dei servizi generali e amministrativi e Assistente Amministrativo con riferimento alla prima posizione stipendiale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente
  3. Nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca è istituito un fondo per il pagamento dell’indennità di cui ai commi 1 e 2 con la dotazione di euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2015.

 

Lì, 26.05.2015

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani

 


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QUI il comunicato
   Documento allegato ... QUI gli emendamenti presentanti


 
Categoria: Approfondimenti Data di creazione: 27/05/2015
Sottocategoria: Sottocategoria n. 1 Ultima modifica: 03/06/2015 09:26:12
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