Il Comitato di Sorveglianza è parte integrante della struttura organizzativa dei PON che è così composta:
- AUTORITA’ DI GESTIONE
- AUTORITA’ DI CERTIFICAZIONE
- AUTORITA’ DI AUDIT
- COMITATO DI SORVEGLIANZA
- ORGANISMI INTERMEDI.
Ogni qualvolta che un Programma Operativo viene approvato, lo Stato membro è tenuto a creare, entro 3 mesi e d’intesa con l’Autorità di Gestione, un Comitato di Sorveglianza, presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell’Autorità di Gestione, affiancato talvolta da un consulente della Commissione UE.
Il Comitato era già stato previsto all’art. 63 commi 1 e 2, del Regolamento attuativo dei PON 2007/2013. n. 1083/2006, approvato dal Consiglio UE l'11 luglio 2006. Funzioni e compiti venivano invece illustrati nei successivi artt. 64-65 -66 e 67.
Le funzioni del Comitato di Sorveglianza dei PON 2014/2020, sono definite dagli articoli 49 e 110 del nuovo Regolamento Generale attuativo n. 1303/13, approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 17 dicembre 2013 .
Questo specifico organismo effettua le verifiche sull'attuazione dei programmi operativi del Fondo Sociale Europeo. Esso si riunisce periodicamente per discutere, valutare e approvare gli esiti della realizzazione annuale e, in considerazione degli obiettivi pluriennali definiti in fase di programmazione, lo stato di avanzamento del Programma Operativo PON e POR e l'esame dei rapporti annuali e finali di esecuzione. In particolare esamina e approva qualsiasi proposta di modifica che riguardi la decisione presa dalla Commissione in merito alla partecipazione dei fondi. Può proporre all’Autorità di Gestione qualsiasi revisione o esame del Programma Operativo con il fine di migliorarne la gestione e la resa.
La prima riunione di insediamento del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” che per la prima volta coinvolge le scuole di tutte le regioni e province autonome, si è svolta il 28 maggio scorso. Fra le prime funzioni del Comitato, l'esame e l'approvazione, entro 6 mesi dall'approvazione del programma operativo, dei criteri di selezione delle operazioni finanziate.
Nella prima riunione del Comitato di Sorveglianza sono stati anche discussi i criteri di selezione delle attività e delle azioni da finanziarie. Le proposte progettuali potranno essere oggetto di tre tipologie di procedure:
- centralizzata, gestite dalle strutture centrali del MIUR, in particolare per proposte relative a progetti consolidati o di sistema;
- decentrata, con il coinvolgimento degli USR e/o altri organismi pubblici, per proposte di particolare valenza territoriale;
- parzialmente decentrata, per proposte che richiedano una collaborazione fra i diversi contesti territoriali ed una valutazione/preselezione sia a livello centrale che a livello locale.
Si è infine discusso sulle procedure di selezione dei progetti. Queste procedure prevedono una verifica dell’ammissibilità delle domande e, successivamente, l’ istruttoria per la selezione delle candidature ammissibili.
La valutazione delle candidature ammissibili avverrà su quattro livelli:
- Principi generali;
- Criteri trasversali ai diversi interventi;
- Criteri specifici a livello di Fondo/Asse;
- Criteri specifici a livello di avvisi.
Lì, 09.06.2015
D’INTESA CON IL PRESIDENTE
IL DIRIGENTE NAZIONALE
Mario Sicari