Monitoraggio legislativo 8 - 12 giugno 2015

Camera dei Deputati

 

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", A.C. 3098  (approvato dal Senato).

 

Iniziativa

 

Governativa

Iter

Assegnato alla Commissione Affari Costituzionali

Relatori

On. Ernesto Carbone (PD)

Lavori parlamentari:   La commissione nel corso della settimana ha proseguito l’esame. Sono state presentate circa duemila proposte emendative.

 

Al seguente link è possibile consultare gli emendamenti presentati:

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/bollet/201506/emendamenti/Html/01/C3098/allegato.htm

 

Contenuto:

Il disegno di legge in titolo è diretto a semplificare l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, rendendo più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con il privato cittadino, le imprese e i suoi dipendenti. In particolare, l'intervento normativo si propone di innovare la pubblica amministrazione attraverso la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.

 

L'articolo 1 (Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese) delega il Governo, previa ricognizione dei procedimenti amministrativi  di competenza delle amministrazioni, ad adottare decreti legislativi per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la piena accessibilità on line alle informazioni personali e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei confronti delle amministrazioni, nonché all'erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni stesse, con invio dei documenti al domicilio fisico ove la natura degli stessi non consenta l'invio in modalità telematiche.

 

L'articolo 2 (Conferenza di servizi) delega il Governo a razionalizzare e semplificare la disciplina in materia di conferenza dei servizi.

 

Al fine di accelerare la procedura per l'acquisizione dei concerti, degli assensi e dei nulla osta per l'adozione di provvedimenti normativi o atti amministrativi, l'articolo 3 (Silenzio assenso tra amministrazioni) introduce il meccanismo del silenzio assenso. In particolare, si prevede che le amministrazioni competenti comunichino il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell’amministrazione procedente, decorsi i quali l’assenso, il concerto o il nulla osta si intendono acquisiti. Ai sensi del comma 4, sono escluse dall'ambito di applicazione della disposizione le ipotesi nelle quali il diritto europeo richiede l'emanazione di provvedimenti espressi.

 

Con l'articolo 4 (Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso), si delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, tenendo conto dei principi generali desumibili dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990, che disciplinano tali istituti, dei principi del diritto europeo e dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

 

L'articolo 5 (Autotutela amministrativa) delimita in modo più marcato, rispetto alla disciplina vigente, le possibilità di intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione. In particolare, per i provvedimenti di autorizzazione e di sovvenzione, si esclude la revoca per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

 

L'articolo 6 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza), invece, contiene una delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive in materia di prevenzione della corruzione, al fine di precisarne l'ambito di applicazione, in particolare riguardo a trasparenza, inconferibilità e incompatibilità di cui, rispettivamente, ai decreti legislativi nn. 33 e 39 del 2013.

 

L'articolo 7 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato) delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina degli uffici centrali e territoriali dei Ministeri e degli enti pubblici non economici nazionali, per la riorganizzazione e la riduzione degli stessi e del relativo personale adibito ad attività strumentali. È prevista, inoltre, la razionalizzazione della rete organizzativa delle prefetture-uffici territoriali del Governo, con revisione delle relative competenze e funzioni, anche attraverso la riduzione del loro numero, nonché la revisione dei Corpi di polizia, ai fini dell'eliminazione delle duplicazioni e del coordinamento delle funzioni.

 

Con l'articolo 8 (Definizioni di pubblica amministrazione) si specificano le diverse nozioni di pubbliche amministrazioni, al fine di superare i dubbi interpretativi derivanti dalla non univocità di richiami normativi nel corpo della legislazione, che rendono incerta l'individuazione dei destinatari delle norme. In particolare, il comma 3 stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, è redatto un elenco - da aggiornarsi annualmente - per ciascuna delle seguenti categorie di amministrazioni individuate dal comma 1: amministrazioni statali, amministrazioni nazionali, amministrazioni territoriali, amministrazioni di istruzione e cultura e amministrazioni pubbliche. Ai sensi del comma 4, l'elenco ISTAT continua a costituire il riferimento per le disposizioni in materia di finanza pubblica.

 

L'articolo 9 (Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio) prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di commercio, volta a delimitarne le funzioni e a riformarne il sistema di finanziamento, eliminando il contributo obbligatorio delle imprese.

 

L'articolo 10 (Dirigenza pubblica) reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono, in particolare, l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, attraverso requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito e della formazione continua nonché su quello della piena mobilità tra i ruoli. Sono quindi istituiti tre ruoli generali della dirigenza, rispettivamente, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, a cui si accede per concorso e per corso-concorso. È soppressa la categoria delle figure dei segretari comunali e provinciali.

 

L'articolo 11 (Promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche) mira a garantire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro dei pubblici dipendenti, favorendo il ricorso alle molteplici forme di lavoro part-time, nonché il ricorso al telelavoro, tramite l'utilizzazione delle nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologica, la stipula di convenzioni con asili nido e l'organizzazione di servi di supporto alla genitorialità.

 

L'articolo 12 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione) prevede la delega a emanare decreti legislativi in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali secondo i seguenti criteri generali: elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia; coordinamento del testo delle disposizioni legislative vigenti; risoluzione delle antinomie in base ai principi dell’ordinamento e alle discipline generali che regolano la materia; indicazione esplicita delle norme abrogate e aggiornamento delle procedure, attraverso un'ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

 

L'articolo 13 (Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) integra le disposizioni relative all'esercizio della delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, mentre l'articolo 14 prevede una delega al Governo in materia di partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni, al fine di semplificarle e renderle trasparenti.

 

L'articolo 14  (Riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche) reca alcuni principii e criteri direttivi specifici per la delega sul riordino delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche da esercitare entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente testo normativo.

L'articolo 15 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali) è volto a riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali secondo criteri direttivi specificamente individuati, diretti anche a razionalizzarne la gestione.

 

Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, A.C.3134. Sentenza della Corte costituzionale n.70 del 2015

 

Iniziativa

 

Governativa

Iter

Assegnato alla Commissione Lavoro

Relatori

On. Anna Giacobbe (PD)

Lavori parlamentari:   La commissione ha svolto l’esame preliminare.

 

Come già segnalato, il termine per la presentazione degli emendamenti scade oggi, venerdì 12 giugno, alle ore 10.00.

 

Contenuto:

L’articolo 1 determina la misura della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 e con effetti anche sugli anni

successivi, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui prevede la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

L’articolo 2 incrementa di 1.020 milioni il Fondo sociale per occupazione e formazione al fine di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2015.

L’articolo 3 incrementa le risorse destinate, nell’ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca.

L’articolo 4 autorizza la spesa di 70 milioni di euro per il 2015 al fine di finanziare i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese con l’obiettivo di evitare o ridurre le eccedenze di personale.

L’articolo 5 modifica i criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo.

L’articolo 6 unifica i termini di pagamento di tutte le prestazioni erogate dall’INPS, attualmente previsti in tre differenti date (1° del mese per tutte le prestazioni previdenziali erogate dall’INPS già prima del 2012; 10 del mese per quelle erogate dall’ex ENPALS e 16 del mese per quelle erogate dall’ex INPDAP).

L’articolo 7 interviene in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR) con specifico riguardo alle garanzie di cui è assistito ed all’esclusione di qualsiasi onere fiscale.

 

Senato della Repubblica

 

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, A.S. 1934.

Titolo breve: La Buona Scuola

 

Iniziativa

 

Governativa

Iter

Assegnato alla Commissione Istruzione pubblica, Beni culturali

Relatori

Senatrice Francesca Puglisi (PD) e sen. Franco Conte (AP(NCD-UDC))

Lavori parlamentari: la commissione è impegnata nell’illustrazione degli emendamenti.

 

Si ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto lunedì 1° giugno alle 14.00.

 

Contenuto:

Il disegno di legge di riforma della scuola intende disciplinare l'autonomia delle istituzioni scolastiche dotando le stesse delle risorse umane, materiali e finanziarie, nonché della flessibilità, necessarie a realizzare le proprie scelte formative e organizzative.

Esso, prevede:

  • l'introduzione della programmazione triennale dell'offerta formativa. Nel Piano triennale le scuole indicheranno il fabbisogno di personale docente e ATA (per quest'ultimo, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal D.P.R. 119/2009), nonchè  le infrastrutture e le attrezzature materiali di cui hanno bisogno per l'espansione dell'offerta formativa. Il piano è predisposto dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione definiti dal dirigente scolastico, ed è approvato dal consiglio di istituto (art. 2);
  • l'istituzione dell'organico (docente) dell'autonomia, composto da posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, che, dall'a.s. 2016-2017, sarà determinato con decreti interministeriali ogni tre anni, su base regionale. I ruoli del personale docente saranno regionali, articolati in ambiti territoriali, la cui ampiezza - inferiore alla provincia o alla città metropolitana - dovrà essere definita entro il 31 marzo 2016. L'organico sarà ripartito dal direttore di ogni ufficio scolastico regionale fra gli ambiti territoriali presenti nella regione e assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel piano triennale dell'offerta formativa, nel limite delle risorse disponibili;
  • l'attribuzione al dirigente scolastico del compito di conferire incarichi triennali, rinnovabili, ai docenti assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dagli stessi e valorizzando il curriculum, le esperienze e le competenze professionali. Possono essere svolti colloqui. I criteri adottati per il conferimento degli incarichi, gli incarichi conferiti e il curriculum dei docenti sono pubblicati sul sito internet delle scuole. In ogni caso, nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico deve dichiarare l'assenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti assegnati all'ambito territoriale. Nel caso di più proposte di incarico, è il docente che sceglie.
  • l'avvio, per l'a.s. 2015/2016, di un piano straordinario di assunzioni di docentia tempo indeterminato, rivolto ai vincitori del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che presentino domanda. I soggetti interessati esprimono l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno, se in possesso della necessaria specializzazione, e quelli comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza fra tutti gli ambiti territoriali (art. 10);
  • l'assunzione, dal 1° settembre 2016, e per i successivi anni scolastici, fino a totale assorbimento, degli idonei del concorso del 2012 (art. 10);
  • l'indizione, entro il 1° ottobre 2015, di un concorso per l'assunzione di (ulteriori) docenti, con attribuzione di un maggior punteggio al titolo di abilitazione all'insegnamento e al servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni. A partire da questo concorso, cambieranno alcune regole: in particolare, conseguiranno la nomina i candidati che si collocheranno in posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso, il numero degli idonei non potrà superare il 10% del numero dei posti banditi, le graduatorie avranno validità al massimo triennale (art. 10);
  • l'avvio, per l'a.s. 2016/2017, di un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;
  • la possibilità, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015, di chiedere, limitatamente all'a.s. 2015/2016, l'assegnazione provvisoria interprovinciale, anche in tal caso in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia (art. 10).

Ulteriori previsioni relative ai docenti riguardano:

  • il periodo di formazione e prova, cui è subordinata l'effettiva immissione in ruolo. La valutazione di tale periodo sarà effettuata dal dirigente scolastico, sentendo il Comitato per la valutazione dei docenti, di cui entreranno a far parte anche genitori e, per il secondo ciclo di istruzione, studenti (artt. 11 e 13);
  • la formazione in servizio, che sarà obbligatoria e definita dalle scuole sulla base delle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione – da adottare ogni tre anni – nonché in coerenza con i Piani di miglioramento adottati nell'ambito della fase di autovalutazione. Inoltre, è prevista l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale (art. 12);
  • l'istituzione, dal 2016, di un fondo per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo. Le risorse, ripartite su base territoriale, saranno assegnate dal dirigente scolastico sulla base di criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti ed effettuando una motivata valutazione (art. 13).

Altre disposizioni riguardanti i dirigenti scolastici.

  • Si prevede che la valutazione dei dirigenti scolastici da parte del Nucleo per la valutazione (art. 25 d.lgs. 165/2001) debba essere coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale e connessa alla retribuzione di risultato (art. 9).

Disposizioni riguardanti gli studenti riguardano:

  • la possibilità per le scuole di attivare, nel secondo biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, insegnamenti opzionali a scelta degli stessi studenti (art. 3);
  • il rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro, attraverso l'introduzione di una durata minima dei percorsi di alternanza negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno  200 ore nei licei) (art. 4) e la previsione che le scuole, per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità (art. 5);
  • la possibilità di svolgere attività educative, culturali, artistiche e sportive negli edifici scolastici nei periodi di sospensione dell'attività didattica (art. 2);
  • lo sviluppo delle competenze digitali (art. 7).

Tutte le esperienze maturate dallo studente durante gli studi, nonché le esperienza formative svolte in ambito extrascolastico (quali sport, attività culturali e di volontariato) saranno inserite nel Curriculum dello studente, di cui si terrà conto nel corso del colloquio dell'esame di maturità (art. 3).

A livello di agevolazioni fiscali, il testo prevede (artt. 18-19):

  • un credito d'imposta del 65% per il 2015 e il 2016 e del 50% per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti;
  • una detrazione IRPEF, per un importo annuo non superiore a € 400 euro per studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonchè delle scuole paritarie e statali del secondo ciclo di istruzione.

E' stata, invece, soppressa la possibilità di destinazione del 5 per mille alle scuole statali e paritarie, dal 2016 (art. 17).

Ulteriori disposizioni riguardano l'edilizia scolastica (artt. 20-22). In particolare, il testo prevede:

  • l'indizione di un concorso con procedura aperta avente ad oggetto proposte progettuali per la realizzazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'incremento dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento;
  • il rafforzamento delle funzioni dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica - al quale, in particolare, saranno affidati compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi e di diffusione della cultura della sicurezza – e la redazione di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017, al quale sono destinate risorse già stanziate e non utilizzate, ovvero economie realizzate;
  • l'accelerazione di alcune procedure e la riduzione delle sanzioni per gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2014 e hanno sostenuto, in tale anno, spese per l'edilizia scolastica;
  • lo stanziamento di € 40 mln per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici.

Per la riforma di altri aspetti del sistema scolastico, il disegno di legge, come modificato, prevede una delega al Governo (art. 23).

  • Gli ambiti della delega riguardano - oltre che la redazione di un nuovo testo unico -  l'insegnamento nella scuola secondaria - per il quale si prevede  l'accorpamento della fase della formazione iniziale con quella dell'accesso alla professione -  l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali,  i percorsi dell'istruzione professionale, il (nuovo) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, la definizione dei livelli essenziali del diritto allo studio, le scuole italiane all'estero, le modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo e le modalità di svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo.

 

 


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Categoria: Lavori parlamentari Data di creazione: 12/06/2015
Sottocategoria: Monitoraggio legislativo Ultima modifica: 12/06/2015
Permalink: Monitoraggio legislativo 8 - 12 giugno 2015 Tag: Monitoraggio legislativo 8 - 12 giugno 2015
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