Camera dei Deputati
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera, modificato dal Senato, A.C. 2994-B.
Titolo breve: La Buona Scuola
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Iniziativa
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Governativa
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Iter
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Assegnato alla Commissione Istruzione pubblica, Beni culturali
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Relatori
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Senatrice Francesca Puglisi (PD) e sen. Franco Conte (AP(NCD-UDC))
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Lavori parlamentari: la Camera ieri ha approvato definitivamente i provvedimento.
Contenuto del maxi emendamento approvato al Senato:
prevede che tra le assunzioni di docenti precari ci siano anche gli idonei del concorso 2012 e che la nuova regola della chiamata diretta dei docenti da parte del preside sia valida dal settembre 2016.
Il piano dell'offerta formativa sarà elaborato dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi definiti dal dirigente scolastico, e approvato dal consiglio di istituto.
Il numero dei componenti dei comitati scolastici per la valutazione dei docenti è aumentato: ai due rappresentanti dei genitori e ai tre rappresentanti dei docenti si aggiunge un membro esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale.
E' prevista anche l'introduzione di criteri per la valutazione, ogni tre anni, dei dirigenti scolastici, che saranno esaminati da ispettori esterni sul miglioramento del servizio scolastico e sulle competenze gestionali e organizzative, valorizzazione del merito professionale.
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Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", A.C. 3098 (approvato dal Senato).
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Iniziativa
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Governativa
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Iter
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Assegnato alla Commissione Affari Costituzionali
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Relatori
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On. Ernesto Carbone (PD)
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Lavori parlamentari: in corso d’esame in Aula.
Contenuto:
Il disegno di legge in titolo è diretto a semplificare l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, rendendo più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con il privato cittadino, le imprese e i suoi dipendenti. In particolare, l'intervento normativo si propone di innovare la pubblica amministrazione attraverso la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.
L'articolo 1 (Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese) delega il Governo, previa ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni, ad adottare decreti legislativi per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la piena accessibilità on line alle informazioni personali e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei confronti delle amministrazioni, nonché all'erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni stesse, con invio dei documenti al domicilio fisico ove la natura degli stessi non consenta l'invio in modalità telematiche.
L'articolo 2 (Conferenza di servizi) delega il Governo a razionalizzare e semplificare la disciplina in materia di conferenza dei servizi.
Al fine di accelerare la procedura per l'acquisizione dei concerti, degli assensi e dei nulla osta per l'adozione di provvedimenti normativi o atti amministrativi, l'articolo 3 (Silenzio assenso tra amministrazioni) introduce il meccanismo del silenzio assenso. In particolare, si prevede che le amministrazioni competenti comunichino il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell’amministrazione procedente, decorsi i quali l’assenso, il concerto o il nulla osta si intendono acquisiti. Ai sensi del comma 4, sono escluse dall'ambito di applicazione della disposizione le ipotesi nelle quali il diritto europeo richiede l'emanazione di provvedimenti espressi.
Con l'articolo 4 (Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso), si delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, tenendo conto dei principi generali desumibili dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990, che disciplinano tali istituti, dei principi del diritto europeo e dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.
L'articolo 5 (Autotutela amministrativa) delimita in modo più marcato, rispetto alla disciplina vigente, le possibilità di intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione. In particolare, per i provvedimenti di autorizzazione e di sovvenzione, si esclude la revoca per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
L'articolo 6 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza), invece, contiene una delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive in materia di prevenzione della corruzione, al fine di precisarne l'ambito di applicazione, in particolare riguardo a trasparenza, inconferibilità e incompatibilità di cui, rispettivamente, ai decreti legislativi nn. 33 e 39 del 2013.
L'articolo 7 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato) delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina degli uffici centrali e territoriali dei Ministeri e degli enti pubblici non economici nazionali, per la riorganizzazione e la riduzione degli stessi e del relativo personale adibito ad attività strumentali. È prevista, inoltre, la razionalizzazione della rete organizzativa delle prefetture-uffici territoriali del Governo, con revisione delle relative competenze e funzioni, anche attraverso la riduzione del loro numero, nonché la revisione dei Corpi di polizia, ai fini dell'eliminazione delle duplicazioni e del coordinamento delle funzioni.
Con l'articolo 8 (Definizioni di pubblica amministrazione) si specificano le diverse nozioni di pubbliche amministrazioni, al fine di superare i dubbi interpretativi derivanti dalla non univocità di richiami normativi nel corpo della legislazione, che rendono incerta l'individuazione dei destinatari delle norme. In particolare, il comma 3 stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, è redatto un elenco - da aggiornarsi annualmente - per ciascuna delle seguenti categorie di amministrazioni individuate dal comma 1: amministrazioni statali, amministrazioni nazionali, amministrazioni territoriali, amministrazioni di istruzione e cultura e amministrazioni pubbliche. Ai sensi del comma 4, l'elenco ISTAT continua a costituire il riferimento per le disposizioni in materia di finanza pubblica.
L'articolo 9 (Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio) prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di commercio, volta a delimitarne le funzioni e a riformarne il sistema di finanziamento, eliminando il contributo obbligatorio delle imprese.
L'articolo 10 (Dirigenza pubblica) reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono, in particolare, l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, attraverso requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito e della formazione continua nonché su quello della piena mobilità tra i ruoli. Sono quindi istituiti tre ruoli generali della dirigenza, rispettivamente, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, a cui si accede per concorso e per corso-concorso. È soppressa la categoria delle figure dei segretari comunali e provinciali.
L'articolo 11 (Promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche) mira a garantire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro dei pubblici dipendenti, favorendo il ricorso alle molteplici forme di lavoro part-time, nonché il ricorso al telelavoro, tramite l'utilizzazione delle nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologica, la stipula di convenzioni con asili nido e l'organizzazione di servi di supporto alla genitorialità.
L'articolo 12 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione) prevede la delega a emanare decreti legislativi in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali secondo i seguenti criteri generali: elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia; coordinamento del testo delle disposizioni legislative vigenti; risoluzione delle antinomie in base ai principi dell’ordinamento e alle discipline generali che regolano la materia; indicazione esplicita delle norme abrogate e aggiornamento delle procedure, attraverso un'ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
L'articolo 13 (Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) integra le disposizioni relative all'esercizio della delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, mentre l'articolo 14 prevede una delega al Governo in materia di partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni, al fine di semplificarle e renderle trasparenti.
L'articolo 14 (Riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche) reca alcuni principii e criteri direttivi specifici per la delega sul riordino delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche da esercitare entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente testo normativo.
L'articolo 15 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali) è volto a riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali secondo criteri direttivi specificamente individuati, diretti anche a razionalizzarne la gestione.
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Schema di decreto legislativo recante diposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, A.G. 176 - (Decreto attuativo Job’s act)
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Iniziativa
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Governativa
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Iter
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Assegnato alla Commissione Lavoro e Bilancio
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Lavori parlamentari: La Commissione Lavoro sta svolgendo le audizioni informali.
Contenuto:
Razionalizzazione e semplificazione dell’inserimento mirato delle persone con disabilità.
Le linee caratterizzanti l’intervento riguardano:
- la possibilità per i datori di lavoro privati di assumere i lavoratori con disabilità mediante la richiesta nominativa, la stipula di convenzioni e l’assunzione diretta. Viene altresì introdotta la possibilità di computare nella quota di riserva i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa di una certa entità anche se non assunti tramite le procedure del collocamento mirato;
- l’integrale revisione della procedura di concessione dell’incentivo per le assunzioni dei disabili, prevedendo la corresponsione diretta e immediata dell’incentivo al datore di lavoro da parte dell’INPS mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
b) Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro.
I principali interventi riguardano:
- la tenuta, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del libro unico del lavoro in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- la previsione che tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, siano effettuate esclusivamente in via telematica mediante modelli semplificati;
- il potenziamento della Banca dati politiche attive e passive;
- l’abolizione dell’autorizzazione al lavoro all’estero e la semplificazione del collocamento della gente di mare.
c) Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Le principali modifiche riguardano:
- la revisione della composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri;
- la riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, l’introduzione di una nuova procedura di ricostituzione della Commissione e un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite;
- la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;
- lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;
- il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell’INAIL;
- la trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
- la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’INAIL, esonerando il datore di lavoro;
- l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell’obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
d) Revisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
I principali interventi riguardano:
- la modifica alla c.d. maxisanzione per il lavoro “nero” con l’introduzione degli importi sanzionatori “per fasce”, anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare e la reintroduzione della procedura di diffida, che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate. La regolarizzazione è subordinata al mantenimento al lavoro del personale “in nero” per un determinato periodo di tempo;
- la modifica al c.d. provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, favorendo una “immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale”;
- si chiariscono le nozioni di omessa registrazione e infedele registrazione sul libro unico del lavoro e si modifica il regime delle sanzioni;
- si modificano le sanzioni in materia di consegna del prospetto paga;
- si elimina l’obbligo, nell’ambito dei cantieri edili, di munire “il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
I principali interventi riguardano:
- la revisione della disciplina dei controlli a distanza del lavoratore;
- la possibilità per i lavoratori di cedere, a titolo gratuito, ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, che svolgono mansioni di pari livello e categoria, i riposi e le ferie maturati, con esclusione dei giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge, al fine di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori;
- l’introduzione con decreto ministeriale, per i lavoratori del settore privato, di ipotesi di esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in caso di malattia, così come avviene per i lavoratori del settore pubblico;
- l’introduzione di modalità semplificate per effettuare le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito istituzionale.
Disposizioni in materia di pari opportunità
I principali interventi riguardano:
- la revisione dell’ ambito territoriale di riferimento delle consigliere di parità provinciali in vista della soppressione delle province;
- la modifica della composizione e delle competenze del Comitato nazionale di parità;
- la modifica delle competenze e della procedura di designazione e nomina delle consigliere, semplificando l’iter di nomina e superando le incertezze dovute alla precedente formulazione;
- l’introduzione del principio secondo cui per le consigliere di parità non trova applicazione lo spoil system di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 145/2002;
- la ridistribuzione fra gli enti interessati degli oneri per il sostegno alle attività delle consigliere;
l’introduzione della Conferenza nazionale delle consigliere di parità, per rafforzare e accrescere l'efficacia della loro azione, e consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La Conferenza sostituisce la Rete delle consigliere e opera senza oneri per la finanza pubblica.
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Schema di decreto legislativo recante diposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, A.G.177 - (Decreto attuativo Job’s act)
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Iniziativa
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Governativa
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Iter
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Assegnato alla Commissione Lavoro e Bilancio
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Lavori parlamentari: La Commissione Lavoro sta svolgendo le audizioni informali.
Contenuto:
Il decreto legislativo istituisce una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), e formata dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, dall’INPS, dall’INAIL, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione, dagli enti di formazione e da Italia Lavoro e ISFOL. L’istituzione dell’ANPAL avverrà senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Tutte le risorse necessarie al suo funzionamento saranno infatti trasferite dal Ministero del lavoro e dall’ISFOL, dei quali sarà effettuata una conseguente riorganizzazione.
Il Ministero del lavoro fisserà linee di indirizzo triennali ed obiettivi annuali in materia di politiche attive e definirà i livelli minimi che le prestazioni devono avere su tutto il territorio nazionale.
Per garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, Ministero del lavoro, Regioni e Province autonome definiranno, un Piano finalizzato all’erogazione delle politiche attive mediante l’utilizzo coordinato di fondi (nazionali, regionali e del Fondo Sociale Europeo). Allo stesso scopo il Ministero del lavoro stipulerà, con ogni Regione e con le Province autonome, una convenzione per regolare i rapporti e gli obblighi concernenti la gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.
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Schema di decreto legislativo recante diposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, A.G. 178 - (Decreto attuativo Job’s act)
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Iniziativa
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Governativa
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Iter
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Assegnato alla Commissione Lavoro e Bilancio
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Lavori parlamentari: La Commissione Lavoro sta svolgendo le audizioni informali.
Contenuto:
Il decreto legislativo prevede, al fine di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva, l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. L’Ispettorato ha personalità di diritto pubblico, ha autonomia di bilancio e “autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.
Gli organi dell’Ispettorato sono:
il direttore generale che ne ha la rappresentanza legale;
il consiglio di amministrazione;
il collegio dei revisori.
La principale funzione dell’Ispettorato nazionale, risiede nel coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria. A tal fine, l’Ispettorato definisce tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento e detta le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo (compreso quello in forza presso INPS e INAIL).
In supporto alla programmazione dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato, si prevede l’obbligo per l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle entrate di mettere a disposizione dell’Ispettorato, anche attraverso l’accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata.
Al fine di rafforzare l’azione di coordinamento con altri organi preposti alla vigilanza si prevede :
la stipula di appositi protocolli, anche con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale onde assicurare l’uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi;
l’obbligo per ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale di raccordarsi con l’Ispettorato.
In ragione di un progressivo accentramento di tutte le funzioni ispettive presso l’Ispettorato nazionale del Lavoro, il personale ispettivo di INPS e INAIL è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore e non potrà essere sostituito dagli Istituti. Pertanto, il reclutamento del personale ispettivo, dall’entrata in vigore dei decreti attuativi, sarà riservato esclusivamente all’Ispettorato del Lavoro. Ulteriori disposizioni sono finalizzate alla semplificazione normativa in materia di ricorsi amministrativi e giudiziari riguardanti gli atti degli organi ispettivi.
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, A.G. 179 - (Decreto attuativo Job’s act)
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Iniziativa
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Governativa
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Iter
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Assegnato alla Commissione Lavoro e Bilancio
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Lavori parlamentari: La Commissione Lavoro sta svolgendo le audizioni informali.
Contenuto:
Le disposizioni contenute nel decreto possono essere suddivise nei seguenti quattro gruppi fondamentali:
- disposizioni comuni alle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e straordinarie (CIGS);
- disposizioni in materia di CIGO;
- disposizioni in materia di CIGS;
- disposizioni in materia di fondi di solidarietà.
Per effetto del decreto vengono estese le tutele a 1.400.000 lavoratori sinora esclusi.
Le disposizioni del decreto consentono risparmi di spesa, utilizzati per rendere strutturali la NASpI a 24 mesi anche dopo il 2016 e per rendere strutturali i finanziamenti per importanti interventi di politica sociale in materia di: conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro; assegno di disoccupazione (ASDI); fondo per le politiche attive del lavoro. Il decreto comporta anche, come ripetutamente affermato dal governo, una salvaguardia, per il solo 2015, della durata della NASpI con riferimento ai lavoratori stagionali del settore del turismo.
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Senato della Repubblica
Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, A.S. 1993, Sentenza della Corte costituzionale n.70 del 2015
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Iniziativa
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Governativa
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Iter
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Assegnato alla Commissione Lavoro
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Relatori
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Senatrice Erica D’Adda (PD)
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Lavori parlamentari: La commissione ha terminato l’esame. Da martedì calendarizzato in Aula.
Contenuto:
L’articolo 1 determina la misura della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 e con effetti anche sugli anni
successivi, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui prevede la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.
L’articolo 2 incrementa di 1.020 milioni il Fondo sociale per occupazione e formazione al fine di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2015.
L’articolo 3 incrementa le risorse destinate, nell’ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca.
L’articolo 4 autorizza la spesa di 70 milioni di euro per il 2015 al fine di finanziare i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese con l’obiettivo di evitare o ridurre le eccedenze di personale.
L’articolo 5 modifica i criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo.
L’articolo 6 unifica i termini di pagamento di tutte le prestazioni erogate dall’INPS, attualmente previsti in tre differenti date (1° del mese per tutte le prestazioni previdenziali erogate dall’INPS già prima del 2012; 10 del mese per quelle erogate dall’ex ENPALS e 16 del mese per quelle erogate dall’ex INPDAP).
L’articolo 7 interviene in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR) con specifico riguardo alle garanzie di cui è assistito ed all’esclusione di qualsiasi onere fiscale.
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Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, A.S. 1977.
Titolo breve: Misure finanziarie enti territoriali
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Iniziativa
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Governativa
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Iter
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Assegnato alla Commissione Bilancio
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Relatori
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Senatrice Magda Angela Zanoni (PD) e senatrice Federica Chiavaroli (AP (NCD-UDC))
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Lavori parlamentari: la commissione sta svolgendo l’esame.
Contenuto:
L’articolo 1 ridetermina per gli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane e prevede, altresì, ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno, in particolare, in termini di maggiori spazi finanziari e di attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno.
L'articolo 2 introduce alcune disposizioni al fine di consentire negli enti locali l'avvio a regime dell'armonizzazione contabile disciplinata dal decreto legislativo n. 118 del 2011, come integrato dal decreto legislativo correttivo n. 126 del 2014
L'articolo 3 prevede, a decorrere dall'anno 2016, di sopperire alla carenza momentanea di liquidità dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, attraverso un'anticipazione annuale. Inoltre, si prevedono ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015.
Il comma 1 dell’articolo 4 dispone la disapplicazione - al solo fine della ricollocazione del personale delle Province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014 - della 'sanzione' del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, prevista dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l'indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interno (o nell'uno e nell'altro caso, se non sia rispettato il termine per l'invio della relativa certificazione).
Il comma 2 prevede che il personale delle Province che si trovi comandato o distaccato (alla data del 31 dicembre 2014) presso altra pubblica amministrazione sia trasferito presso di essa.
Quali condizioni perché il trasferimento si perfezioni sono indicati: il consenso dell'interessato; la capienza della dotazione organica dell'amministrazione ricevente; la disponibilità delle risorse finanziarie a legislazione vigente.
Deve comunque risultare garantita la sostenibilità finanziaria a regime della spesa.
Il comma 3 novella l'articolo 3, comma 5 del decreto-legge n. 90 del 2014. Quella disposizione del 2014 ha rimodulato il turn-over negli enti territoriali.
La novella ora aggiunge la previsione della utilizzabilità altresì dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.
Il comma 4 novella l'articolo 41, comma 2 del decreto-legge n. 66 del 2014, ossia quella disposizione che vieta alle amministrazioni pubbliche (escluso il Servizio sanitario nazionale) che registrino tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 del 2002, di procedere nell'anno successivo ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.
L'articolo 5 dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai "servizi" di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale.
Il comma 1 dell’articolo 6 attribuisce un'anticipazione di liquidità a favore degli enti locali che risultino commissariati - ovvero il cui periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di un anno alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame - in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. L'anticipazione è concessa, ai sensi del comma 2, su istanza dell'ente interessato, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'importo complessivo delle somme richieste dagli enti interessati ecceda il limite massimo di 40 milioni posto dal comma 1, le anticipazioni sono concesse in misura proporzionale alle istanze medesime. Il comma 3 dispone in ordine alla restituzione dell'anticipazione. Il comma 4 autorizza, ai fini della concessione dell'anticipazione, l'utilizzo di 40 milioni per il 2015 a valere sulle somme iscritte in conto residui della Sezione relativa agli enti locali del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti certi, liquidi ed esigibili. Il comma 5 stabilisce le modalità di restituzione delle anticipazioni. Il comma 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3 e 5 utilizzando parzialmente l'accantonamento riferito al Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo speciale di parte corrente. Il comma 7 autorizza gli enti locali destinatari delle norme in commento ad assumere fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato in deroga alle norme sui limiti alle assunzioni di personale nella pubblica amministrazione e alle disposizioni sanzionatorie in materia di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali.
L'articolo 7 prevede una serie di disposizioni concernenti gli enti locali. Tra l'altro, si dispone in materia di rinegoziazione dei mutui, di affidamento della gestione dell'accertamento e della riscossione della TARES, di destinazione di quota parte delle risorse derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, di proroga dell’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, di tassa sui rifiuti.
L'articolo 8, ai commi da 1 a 5 provvede a incrementare di 2 miliardi le risorse per l'anno 2015 per i pagamenti da parte delle regioni dei debiti scaduti nel 2014 o fuori bilancio. I commi da 6 a 9 incrementano di 850 milioni le risorse per i pagamenti da parte degli enti locali delle medesime tipologie di debiti. I commi da 10 a 12 disciplinano l'attribuzione ai comuni e di un contributo di 530 milioni per il 2015 la relativa copertura. Il comma 13 anticipa dal 30 settembre al 30 giugno 205 il termine ultimo per la verifica del gettito IMU dei terreni montani e parzialmente montani relativo all'anno 2014.
L'articolo 9 prevede una serie di disposizioni concernenti le regioni. In particolare, si dispone in materia di concorso delle regioni alla determinazione dei propri equilibri finanziari e di contributo delle medesime ai fini del risanamento della finanza pubblica. Si rinviano all’anno 2017 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo n. 68 del 2011 e si dispone in tema di sanità ed università.
Al comma 9 si modificano le disposizioni contenute in diversi articoli del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.
I commi 10 e 11 concernono le università non statali che gestiscono policlinici universitari.
L'articolo 10 introduce talune modifiche alla norma istitutiva dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, recata dall'art. 62 del codice dell'amministrazione digitale. Prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe Nazionale, di un archivio informatizzato contenente i registri dello stato civile tenuti dai comuni. La norma prevede altresì che l'Anagrafe Nazionale fornisca ai comuni i dati necessari ai fini della tenuta delle liste di leva. Per l'attuazione delle descritte disposizioni si fa rinvio all'adozione di uno o più DPCM. Stabilisce che l'ANPR renda disponibile i dati ed i servizi per l'esercizio delle funzioni istituzionali di competenza dei comuni lasciando solo per il periodo transitorio necessario al completamento della banca dati nazionale la possibilità al comune di utilizzare i dati anagrafici locali. Per le attività di progettazione, gestione e implementazione, il Ministero dell'interno, si avvale della Sogei e cura tali attività d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale. I commi da 3 a 6 dettano disposizioni in materia di emissione e rilascio della carta d'dentità elettronica e dispongono il superamento del progetto del
L'articolo 11 reca disposizioni per assicurare la legalità e rendere più rapidi e trasparenti i processi di ricostruzione relativi al sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009.
L’articolo 12 prevede le zone franche urbane in Emilia Romagna.
L'articolo 13 reca disposizioni in merito alle opere di ricostruzione in relazione agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia ed Emilia Romagna.
L'articolo 14 sposta 30 settembre 2015 il termine - previsto dall'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 - per l'eventuale aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015.
L'articolo 15 concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro.
Il comma 1 prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei.
Il comma 2 introduce l'istituto della convenzione tra la regione o provincia autonoma ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro.
I successivi commi 3 e 4 consentono che le convenzioni con le regioni a statuto ordinario prevedano un concorso statale per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti complessivi di 70 milioni di euro annui ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in cómpiti di erogazione dei servizi in oggetto. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avvalersi del fondo di rotazione per il finanziamento della formazione professionale.
Il comma 5 consente, per il solo anno 2015, un meccanismo di anticipazione delle risorse finanziarie che sarebbero erogabili a séguito della stipulazione della convenzione.
Il comma 6 pone una novella di coordinamento, in relazione alle suddette norme finanziarie.
L’articolo 16 prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, di cui all'articolo 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), da svolgersi presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle predette procedure.
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Schema di decreto legislativo recante diposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, A.G. 176 - (Decreto attuativo Job’s act)
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Iniziativa
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Governativa
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Iter
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Assegnato alla Commissione Lavoro e Bilancio
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Lavori parlamentari: La Commissione Lavoro sta svolgendo le audizioni informali.
Per il contenuto si veda la scheda nella sezione della Camera dei Deputati.
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Schema di decreto legislativo recante diposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, A.G.177 - (Decreto attuativo Job’s act)
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Iniziativa
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Governativa
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Iter
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Assegnato alla Commissione Lavoro e Bilancio
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Lavori parlamentari: La Commissione Lavoro sta svolgendo le audizioni informali.
Per il contenuto si veda la scheda nella sezione della Camera dei Deputati.
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Schema di decreto legislativo recante diposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, A.G. 178 - (Decreto attuativo Job’s act)
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Iniziativa
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Governativa
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Iter
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Assegnato alla Commissione Lavoro e Bilancio
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Lavori parlamentari: La Commissione Lavoro sta svolgendo le audizioni informali.
Per il contenuto si veda la scheda nella sezione della Camera dei Deputati.
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, A.G. 179 - (Decreto attuativo Job’s act)
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Iniziativa
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Governativa
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Iter
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Assegnato alla Commissione Lavoro e Bilancio
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Lavori parlamentari: La Commissione Lavoro sta svolgendo le audizioni informali.
Per il contenuto si veda la scheda nella sezione della Camera dei Deputati.
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