IN ESITO ALL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE N. 109 DEL 17 LUGLIO 2015, È STATO CONVERTITO IL PROVVEDIMENTO DEL GOVERNO EMESSO IN ESITO ALLA SENTENZA N. 70/2015 DELLA CONSULTA CHE NON HA PREVISTO ALCUN RICONOSCIMENTO PER LE PENSIONI SUPERIORI A 6 VOLTE IL TRATTAMENTO MINIMO INPS E IMPORTI DEL TUTTO IRRISORI PER PENSIONI INFERIORI.
Dall'esame della suddetta normativa, svolta in sede CIDA alla presenza degli avvocati dello Studio Orrick, che avevano seguito il ricorso e che ha portato alla richiamata sentenza, è emerso che sono rimasti immutati tutti i profili su cui si è basata la pronuncia di incostituzionalità con riferimento alla c.d. Legge Fornero che aveva bloccato la perequazione automatica per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo superiore a 3 volte il minimo INPS.
Pertanto, al termine di un approfondito esame tecnico, si è deciso di confermare la riassunzione della causa "Cardinale/INPS” presso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo che aveva sollevato il fumus boni iuris della nostra richiesta di incostituzionalità, attivata dallo Studio Orrick per evitare la decadenza dei termini, con udienza già fissata per il 28 ottobre prossimo.
Sarà, quindi, il primo pronunciamento (fatto salvo un eventuale rinvio) da parte di un tribunale che valuterà la sussistenza delle condizioni per un nuovo rinvio alla Corte Costituzionale, che potrebbe addirittura essere anticipato dal Tribunale di Avellino presso cui pende uno dei nostri precedenti ricorsi che verrà discusso il 5 ottobre prossimo.
Si è deciso, inoltre, di avviare altre cause pilota presso i Tribunali di Milano, Rieti e Roma nonché, se confermata la competenza, alla Corti dei Conti di Emilia Romagna, Lazio, Liguria e Umbria per i pensionati pubblici, ciò al fine di aumentare le possibilità di un accoglimento delle nostre richieste.
L’obiettivo è, naturalmente, quello di vedere riconosciuti con queste azioni i legittimi diritti riconosciuti dalla Corte Costituzionale e disattesi dal Governo, dichiarando, quindi, l’illegittimità costituzionale della Legge n. 109/2015.
Questo è il percorso che, per conto di tutte le Federazioni aderenti, verrà portato avanti dalla CIDA e si ritiene che tale modus operandi sia tecnicamente quello più appropriato. Altre ipotesi promosse da altre Organizzazioni come ad esempio quella di adire il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro con richiesta di provvisoria esecuzione per l’emissione di un decreto ingiuntivo, ovvero di un ricorso al TAR o di una Class Action, suscitano perplessità di natura procedurale che ne sconsigliano la percorribilità.
E’ bene precisare, infine, che la dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dalla Consulta su un caso specifico, vale per tutti e senza la necessità della presentazione della domanda. Pertanto, in quanto superflua, non occorre che tutti gli interessati presentino una specifica domanda all’INPS oltre al fatto che ciò determinerebbe un conseguente ritardo dei tempi per il giudizio e che il riconoscimento della prestazione negata passa, necessariamente, attraverso la rimozione dell’ostacolo normativo oggi rappresentato dalla Legge n. 109/2015.
Naturalmente sarà cura di ciascuna Federazione aderente dare una tempestiva informazione ai propri associati sugli sviluppi delle iniziative promosse.