Camera dei Deputati

 

Sindacato ispettivo

Nel corso della settimana, in Commissione Cultura, si è svolta l’interrogazione n. 5-05717 Narduolo: Sull'emanazione, da parte del MIUR, del bando per il corso-concorso di dirigente scolastico.

 

Nella risposta, la sottosegretaria all’Istruzione Angela D’Onghia, ha sottolineato che la recente legge n. 107 contiene molte disposizioni finalizzate al rafforzamento e all'ampliamento del ruolo e delle competenze del dirigente scolastico, considerato un attore-chiave della piena attuazione dell'autonomia e della riorganizzazione del sistema di istruzione.

Proprio per garantire la dirigenza alle istituzioni scolastiche, la legge n. 107 prevede un intervento normativo volto a risolvere situazioni di contenzioso pendente che negli anni hanno accompagnato i concorsi per il reclutamento dei dirigenti al fine di ridurre le ripercussioni negative sul sistema scolastico (si vedano i commi da 87 a 91 della legge 107/2015).

In particolare, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 499 del 20 luglio 2015 sono state, tempestivamente, pubblicate le linee guida per lo svolgimento delle procedure e gli Uffici scolastici regionali interessati hanno avviato l’iter per l'applicazione della legge. Le procedure, gestite dai singoli Uffici scolastici regionali, si sono in gran parte concluse con l'assunzione in servizio dei nuovi dirigenti scolastici.

Le citate procedure prevedono una prima fase di partecipazione degli aspiranti dirigenti scolastici a corsi intensivi di formazione seguita da una specifica prova finale ed una seconda fase nella quale i soggetti che hanno ottenuto alla prova finale il prestabilito punteggio minimo sono assunti in servizio, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nel limite dei posti vacanti e disponibili nella regione ovvero ai sensi del comma 92 della legge n. 107.

Tale ultimo comma, occorre inoltre osservare, ha previsto una specifica procedura annuale, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, finalizzata alla copertura dei posti di dirigente scolastico in quelle regioni nelle quali risultino posti vacanti e disponibili con l'assunzione di soggetti idonei inclusi nelle graduatorie del concorso bandito il 13 luglio 2011 di altre regioni, che non siano stati ancora immessi in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili nella rispettiva regione.

Tale procedura, in particolare, stabilisce che per garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell'Ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti ammessi alla summenzionata procedura tesa all'assorbimento del contenzioso pendente, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti, nel limite massimo del 20 per cento, ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito il 13 luglio 2011.

A tale ultima norma è stata data attuazione con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 635 del 27 agosto 2015.  

In merito alla tempistica relativa all'emanazione del nuovo bando, la sottosegretaria ha comunicato che l'Amministrazione ha avviato la procedura per l'attivazione del nuovo corso-concorso che dovrà essere curato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Lo schema di regolamento è stato predisposto dal MIUR, che ha anche provveduto a richiedere i prescritti pareri.

A tal proposito, D’Onghia ha ricordato, altresì, che la legge n. 107, proprio per consentire lo svolgimento delle sopra citate nuove procedure concorsuali, ha previsto, al comma 203, un incremento pari a un 1 milione di euro, per l'anno 2015, del Fondo relativo alle spese di funzionamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

Inoltre, ha rammentato la sottosegretaria, il 6 agosto 2015 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha deliberato 258 assunzioni di dirigenti scolastici e che il 27 agosto 2015 ha approvato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'autorizzazione al MIUR ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2015/2016, ulteriori 336 dirigenti scolastici.

Pertanto, una volta completata la piena attuazione delle disposizioni, previste dalla legge n. 107 e approvato lo schema di DPCM che disciplina la nuova procedura concorsuale, potrà essere emanato il nuovo bando per il reclutamento di dirigenti scolastici in linea con quanto previsto dalla recentissima normativa in materia.

 

Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico, A.C. 857, Damiano. (Abbinamento delle proposte di legge C. 115, C. 388, C. 530, C. 728, C. 1503, C. 1879, C. 1881, C. 2046, C. 2430 e C. 2605).

Iniziativa

Parlamentare

Iter

Assegnato alla Commissione Lavoro

Relatori

On. Maria Luisa Gnecchi (PD)

Lavori parlamentari:  Nel corso della settimana si sono svolte le audizioni di rappresentanti di R. E TE. Imprese Italia.

Contenuto:

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di ripristinare certezza nella possibilità di età di pensionamento effettivo di milioni di lavoratrici e lavoratori, restituendo loro quella serenità perduta nel corso degli ultimi anni, caratterizzati da un completo stravolgimento del sistema previdenziale.

Il comma 1 del singolo articolo di cui si compone la presente proposta di legge dispone che, dal 1 gennaio 2014, le lavoratrici e i lavoratori – pubblici, privati e autonomi – tra i 62 e i 70 anni di età che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni possano accedere a forme di pensionamento flessibile, purché l'importo dell'assegno, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.

Il comma 2 prevede che la determinazione dell'importo della pensione si applichi considerando l'importo massimo conseguibile, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza di ciascuno, al quale viene applicata una riduzione o maggiorazione sulla quota di trattamento pensionistico calcolata con il sistema retributivo, a seconda che l'età di pensionamento sia inferiore o superiore ai 66 anni e degli anni di contributi versati.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni dei commi precedenti non si applichino, se meno favorevoli, ai soggetti impiegati nei cosiddetti lavori «usuranti». Inoltre per le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato almeno 41 anni di anzianità contributiva è prevista la possibilità di pensionamento prescindendo dall'età anagrafica.

Il comma 4, infine, stabilisce che, fino al 31 dicembre 2016, derogando dalla disciplina in materia, l'incremento dell'età pensionistica dovuto all'allungamento della speranza di vita sia determinato nella misura di tre mesi complessivi.

 

 


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Categoria: Lavori parlamentari Data di creazione: 18/09/2015
Sottocategoria: Monitoraggio legislativo Ultima modifica: 18/09/2015
Permalink: Monitoraggio legislativo 14 - 18 settembre 2015 Tag: Monitoraggio legislativo 14 - 18 settembre 2015
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