Monitoraggio legislativo 28 settembre - 2 ottobre 2015

 

Camera dei Deputati

Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico, A.C. 857, Damiano. (Abbinamento delle proposte di legge C. 115, C. 388, C. 530, C. 728, C. 1503, C. 1879, C. 1881, C. 2046, C. 2430 e C. 2605).

Iniziativa

Parlamentare

Iter

Assegnato alla Commissione Lavoro

Relatori

On. Maria Luisa Gnecchi (PD)

Lavori parlamentari: Nel corso della settimana è proseguito l’esame del provvedimento.

Contenuto:

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di ripristinare certezza nella possibilità di età di pensionamento effettivo di milioni di lavoratrici e lavoratori, restituendo loro quella serenità perduta nel corso degli ultimi anni, caratterizzati da un completo stravolgimento del sistema previdenziale.

Il comma 1 del singolo articolo di cui si compone la presente proposta di legge dispone che, dal 1 gennaio 2014, le lavoratrici e i lavoratori – pubblici, privati e autonomi – tra i 62 e i 70 anni di età che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni possano accedere a forme di pensionamento flessibile, purché l'importo dell'assegno, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.

Il comma 2 prevede che la determinazione dell'importo della pensione si applichi considerando l'importo massimo conseguibile, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza di ciascuno, al quale viene applicata una riduzione o maggiorazione sulla quota di trattamento pensionistico calcolata con il sistema retributivo, a seconda che l'età di pensionamento sia inferiore o superiore ai 66 anni e degli anni di contributi versati.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni dei commi precedenti non si applichino, se meno favorevoli, ai soggetti impiegati nei cosiddetti lavori «usuranti». Inoltre per le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato almeno 41 anni di anzianità contributiva è prevista la possibilità di pensionamento prescindendo dall'età anagrafica.

Il comma 4, infine, stabilisce che, fino al 31 dicembre 2016, derogando dalla disciplina in materia, l'incremento dell'età pensionistica dovuto all'allungamento della speranza di vita sia determinato nella misura di tre mesi complessivi.

 

 

 

 

 


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Categoria: Lavori parlamentari Data di creazione: 02/10/2015
Sottocategoria: Monitoraggio legislativo Ultima modifica: 02/10/2015
Permalink: Monitoraggio legislativo 28 settembre - 2 ottobre 2015 Tag: Monitoraggio legislativo 28 settembre - 2 ottobre 2015
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