Monitoraggio legislativo 26 - 30 ottobre 2015

Camera dei Deputati

 

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche. C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnecchi e C. 3002 Fedriga.

 

Iniziativa

 

Parlamentare

Iter

Assegnato alla Commissione Lavoro

Relatori                     On. Antonella Incerti (PD)

Lavori parlamentari:   La commissione nel corso della settimana ha proseguito l'esame del provvedimento, restando in attesa della relazione tecnica da parte del Governo.

 

Contenuto:

Le succitate proposte di legge dispongono un’ulteriore salvaguardia (la settima) a favore dei cd. esodati.

In particolare, la pdl 2514 ripropone, con alcune differenze, il testo unificato adottato come testo base approvato dall’XI Commissione Lavoro della Camera dei deputati l’11 marzo 2014 su alcune proposte di legge (C. 224 e abbinate), mentre le pdl 2958 e 3002 in parte introducono nuove categorie di soggetti beneficiari, in parte incrementano il contingente di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, ed in parte posticipano specifici termini temporali entro i quali già operano alcune salvaguardie.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa alla pdl 2958, la necessità di tale intervento trae origine dal fatto che l’I.N.P.S. ha stimato l’entità di tali categorie in “49.000 soggetti, suddivisi nelle varie categorie oggetto di

salvaguardie precedenti e che meriterebbero di essere oggetto di ulteriori provvedimenti”.

 

Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico, A.C. 857, Damiano. (Abbinamento delle proposte di legge C. 115, C. 388, C. 530, C. 728, C. 1503, C. 1879, C. 1881, C. 2046, C. 2430 e C. 2605).

Iniziativa

Parlamentare

Iter

Assegnato alla Commissione Lavoro

Relatori

On. Maria Luisa Gnecchi (PD)

Lavori parlamentari:   Nel corso della settimana la commissione ha proseguito l'esame dei provvedimenti, decidendo di costituire un comitato ristretto per il prosieguo dell'esame stesso.

Contenuto:

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di ripristinare certezza nella possibilità di età di pensionamento effettivo di milioni di lavoratrici e lavoratori, restituendo loro quella serenità perduta nel corso degli ultimi anni, caratterizzati da un completo stravolgimento del sistema previdenziale.

Il comma 1 del singolo articolo di cui si compone la presente proposta di legge dispone che, dal 1 gennaio 2014, le lavoratrici e i lavoratori – pubblici, privati e autonomi – tra i 62 e i 70 anni di età che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni possano accedere a forme di pensionamento flessibile, purché l'importo dell'assegno, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.

Il comma 2 prevede che la determinazione dell'importo della pensione si applichi considerando l'importo massimo conseguibile, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza di ciascuno, al quale viene applicata una riduzione o maggiorazione sulla quota di trattamento pensionistico calcolata con il sistema retributivo, a seconda che l'età di pensionamento sia inferiore o superiore ai 66 anni e degli anni di contributi versati.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni dei commi precedenti non si applichino, se meno favorevoli, ai soggetti impiegati nei cosiddetti lavori «usuranti». Inoltre per le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato almeno 41 anni di anzianità contributiva è prevista la possibilità di pensionamento prescindendo dall'età anagrafica.

Il comma 4, infine, stabilisce che, fino al 31 dicembre 2016, derogando dalla disciplina in materia, l'incremento dell'età pensionistica dovuto all'allungamento della speranza di vita sia determinato nella misura di tre mesi complessivi.

 

Senato della Repubblica

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016), A.S. 2111.

 

Iniziativa

 

Parlamentare

Iter

Assegnato alla Commissione Bilancio

Relatore                Sen. Giorgio Tonini (PD)

Lavori parlamentari:   La commissione ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12.00 di sabato 7 novembre 2015.

 

Contenuto sintetico:

 

ASSUNZIONI -  Anche per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016 è prevista una agevolazione attraverso la riduzione dei contributi al 40% per 24 mesi, misura che complessivamente porta a un alleggerimento pari a 834 milioni nel 2016 per salire a 1,5 miliardi nel 2017.

CONTRATTAZIONE DECENTRATA – Sulla quota di salario di produttività, di partecipazione agli utili dei lavoratori o di welfare aziendale derivante dalla contrattazione aziendale si applica l’aliquota ridotta del 10% con uno sgravio fiscale complessivo di 430 milioni nel 2016 che sale a 589 negli anni successivi. Il bonus avrà un tetto di 2.000 euro (estendibile a 2.500 se vengono contrattati anche istituti di partecipazione) e sarà utilizzabile per tutti i redditi fino a 50.000 euro.

PART TIME – La norma è finalizzata ad accompagnare i lavoratori più anziani al pensionamento in maniera attiva. Si potrà chiedere il part time ma senza avere penalizzazioni sulla pensione perché lo Stato si farà carico dei contributi figurativi. Il datore di lavoro dovrà corrispondere in busta paga al lavoratore la quota dei contributi riferiti alle ore non prestate, che si trasformeranno quindi in salario netto.

 

Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori, A.S. 2017.

 

Iniziativa

 

Parlamentare

Iter

Assegnato alla Commissione Lavoro

Relatore                Senatrice Patrizia Manassero (PD)

Lavori parlamentari:   La Commissione Lavoro sta svolgendo l’esame.

 

Contenuto:

L’articolo unico modifica gli articoli 1 e 3 della legge n. 4 del 1953 ed assicura la consegna del prospetto di paga entro il termine di corresponsione della retribuzione stabilito dal contratto collettivo o, in mancanza, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è maturata la retribuzione. La modifica permette di superare l'attuale prassi giudiziaria che, non consentendo al lavoratore un immediato accesso allo strumento del decreto ingiuntivo senza allegare i prospetti di paga dei quali si richiede il pagamento, finisce, da un lato, per danneggiare il lavoratore e, dall'altro, per assecondare il comportamento elusivo del datore di lavoro, il quale può trarre giovamento dall'incertezza normativa. La proposta, priva di oneri finanziari, consente dunque di rafforzare le tutele per i lavoratori.

 

 


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Categoria: Lavori parlamentari Data di creazione: 30/10/2015
Sottocategoria: Monitoraggio legislativo Ultima modifica: 30/10/2015
Permalink: Monitoraggio legislativo 26 - 30 ottobre 2015 Tag: Monitoraggio legislativo 26 - 30 ottobre 2015
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