Le disposizioni di legge e le norme contrattuali prescrivono che in ogni istituzione scolastica deve esserci un Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) in posizione di funzionario direttivo apicale, che coadiuva il Dirigente scolastico nell’esercizio delle sue funzioni organizzative e amministrative.
Il profilo professionale del DSGA è stato istituito, congiuntamente a quello del Dirigente scolastico, con l’avvio dell’autonomia scolastica il 1° settembre 2000.
Da allora non è stato bandito nessun concorso ordinario, ancorché ne fosse stato autorizzato uno a 450 posti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011.
Nell’a.s. 2009/2010 (a valere per l’a.s. 2010/2011 e seguenti) si è dato luogo ad una procedura selettiva di mobilità professionale dall’area B (Assistenti Amministrativi) all’area D (DSGA) che ha portato nel tempo al conseguimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di circa 900 DSGA.
Nel corso degli anni le decisioni assunte dalle diverse Regioni sul dimensionamento della rete scolastica ed un apposita legge del 2011 (art. 19, comma 5-bis, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011), che impedisce l’assegnazione in via esclusiva di un DSGA nelle scuole sottodimensionate (quelle sotto i 600 alunni o fino a 400 in determinate situazioni), ha generato situazioni di sopranumerarietà che si sono quasi completamente esaurite.
Nel frattempo le cessazioni dal servizio intervenute dal 1° settembre 2000 a tutt’oggi hanno determinato una “scopertura” di circa 1.000 posti (su 8.384 autonomie scolastiche) prevalentemente concentrati nel nord ma anche in alcune Regioni del centro e del sud (139 i posti vacanti in Emilia Romagna, 35 nel Friuli V.G., 26 in Liguria, ben 271 in Lombardia, 143 in Piemonte, 67 in Veneto, 37 in Campania, 83 nel Lazio, 30 in Sardegna, 81 in Toscana etc… etc…).
Questi posti, in assenza di apposite graduatorie riferite ai DSGA, vengono ricoperti da Assistenti Amministrativi della stessa o di altra Istituzione scolastica. Nella maggior parte dei casi queste sostituzioni si protraggono da diversi anni (al momento senza sbocco) e coinvolgono dipendenti quasi sempre non in possesso del prescritto titolo di laurea.
In buona sostanza l’accesso dall’esterno alla figura amministrativa apicale presente nelle Istituzioni Scolastiche è stata completamente negata e la stessa progressione interna di carriera è stata consentita una sola volta (CCNI 3/12/2009 e D.D. 28/01/2010 n. 979).
Non si può tacere inoltre che:
- nelle 385 Istituzioni Scolastiche sottodimensionate, i DSGA impiegati obbligatoriamente in una seconda scuola non ricevono nemmeno l’indennità mensile di 214,00 euro (una miseria per una responsabilità raddoppiata). Il diritto all’indennità previsto per Legge e stabilito con il CCNL 10/11/2014 è cessato il 31/08/2015 e nessuno si è premurato di rinnovarlo nonostante l’ingente economia determinata dalla mancata “assunzione” a tempo pieno di 385 unità;
- l’indennità di funzioni superiori spettante agli Assistenti Amministrativi che sostituiscono i DSGA viene calcolata in modo tale che molti degli interessati (alcuni obbligati) percepiscono una retribuzione superiore da Assistenti Amministrativi che non da DSGA facenti funzioni (in “barba” alla proporzionalità della retribuzione);
- i DSGA della prima ora (quelli del1° settembre 2000) hanno avuto un inquadramento retributivo nel profilo di DSGA penalizzante, poiché il loro servizio è stato calcolato con il metodo della temporizzazione (il maturato economico) e non con quello della ricostruzione (l’anzianità di servizio effettivamente maturata).
Non è con le condizioni precedentemente descritte che si creano le migliori opportunità per assicurare alle Istituzioni Scolastiche della “Buona Scuola” una conduzione amministrativa adeguata.
Si auspica che le descritte criticità possano essere superate con interventi urgenti di correzione e/o di sblocco delle diverse situazioni.
Lì, 18.11.2015
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani