In questi quasi tre anni trascorsi dall’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 convertito nella legge n. 214 del 2011, la più nota riforma Fornero, il problema più grave da risolvere è stato quello rappresentato dai cosiddetti esodati, coloro cioè che, da un giorno all’altro, e non per volontà propria, sono rimasti e potrebbero rimanere anche in futuro privi sia di retribuzione che di pensione. Rispetto a queste situazioni, personali e familiari, di assoluto disagio si cerca ora di far fronte in parte con nuove disposizioni normative riportate nella Circolare INPS n. 119 dell’1.8.2013.
Innanzitutto, le nuove disposizioni interessano esclusivamente i lavoratori dipendenti di datori di lavoro che ne impiegano mediamente più di 15, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alle gestioni ex-INPDAP ed ex-ENPALS e per i quali si fa riserva di successive indicazioni.
Quanto ai contenuti, le nuove disposizioni sono inoltre applicabili in riferimento a:
- lavoratori a cui mancano non più di 4 anni per il raggiungimento congiunto dei requisiti minimi necessari, anagrafici e contributivi, per il pensionamento anticipato o di vecchia di cui all’articolo 24, commi 3, , 7, 9, 10, 11, 12 e 15 bis del decreto legge n. 201 del 2011 convertito nella legge n. 214 del 2011;
- datori di lavoro (così come individuati dalle disposizioni di cui alla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24 del 19..2013) che si trovano nelle condizioni di poter espletare le procedure di cui all’art. 4 comma 1 legge n. 92 del 2012, ovvero procedure concordate a livello aziendale finalizzate all’esodo volontario o previste dalla legge per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
In ordine a tali situazioni, le nuove disposizioni offrono la possibilità ai datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale di stipulare un accordo che potremmo definire di pre-pensionamento (anche se vedremo immediatamente che non è affatto così!), necessariamente validato e reso quindi efficace dall’INPS, mediante il quale ai lavoratori interessati è garantito il pagamento (da parte dell’INPS) di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. L’importo sia della prestazione che della contribuzione è posto interamente a carico dal datore di lavoro, il cui obbligo è garantito dalla sottoscrizione di una fidejussione bancaria, preliminare all’accordo, redatta secondo lo schema in allegato alla Circolare INPS citata.
E’ esclusa la possibilità dell’accordo per prestazione finalizzata al trattamento di pensione in favore di lavoratori titolari di pensione d’invalidità o assegno ordinario d’invalidità; inoltre, la prestazione stessa è alternativa all’ASpI (assicurazione sociale per l’impiego). Sull’importo della prestazione non spettano né la perequazione automatica né trattamenti di famiglia (ANF). La prestazione è interamente cumulabile con qualsiasi altro reddito da lavoro dipendente o autonomo e pertanto spetta al beneficiario pur nell’eventualità che venga rioccupato. Infine, la prestazione è soggetta al sistema di tassazione ordinaria.
Che non si tratti di prestazione avente natura di trattamento pensionistico e quindi previdenziale, ma natura squisitamente retributiva, interviene comunque a chiarirlo la stessa Circolare INPS, allorquando dispone che: la stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 e successive modificazioni intervenute. A maggiore riprova, la Circolare stabilisce anche che la prestazione non è reversibile e in caso di decesso del beneficiario ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta.
Lì, 13.08.2013
D’INTESA CON IL PRESIDENTE
IL DIRIGENTE ANQUAP
Angelo Giubileo